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Il Monte Titano e i privilegi del Consiglio d’Europa

da Redazione

San Marino ha aderito al terzo protocollo addizionale generale. I beni del Fondo di Ristabilimento della CE sono esenti da perquisizione.

Consiglio Europa

 

di Alessandro Carli

 

La Repubblica di San Marino ha aderito al terzo protocollo addizionale generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa.

 

ARTICOLO 1


Il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa ha piena personalità giuridica e specificatamente ha capacità di contrattare; acquistare e alienare diritti, e beni mobili e immobili; stare in giustizia; effettuare tutte le operazioni relative agli scopi statutari.

Le operazioni, gli atti e i contratti del Fondo di Ristabilimento sono retti dal Protocollo, dallo Statuto del Fondo e dalle disposizioni regolamentari prese conformemente a tale Statuto. Il Fondo può inoltre consentire espressamente l’applicazione sussidiaria d’una legge nazionale, sempre che questa non deroghi al Protocollo e allo Statuto.

 

ARTICOLO 2

 

Ogni giurisdizione competente d’uno Stato membro del Fondo o di uno Stato dove il Fondo ha contratto o garantito un prestito, può decidere delle controversie nelle quali il Fondo è parte convenuta. Tuttavia nessuna azione potrà essere intentata davanti a tali giurisdizioni, sia contro il Fondo da parte di uno Stato membro o da parte di persone agenti in nome di detto Stato o facenti valere diritti ceduti da quest’ultimo, sia da parte del Fondo contro uno Stato membro o contro le persone citate. Le controversie nate da contratti di prestito o di garanzia di prestito conchiusi dal Fondo con uno Stato membro o con un altro assuntore di prestito riconosciuto da questo Stato, saranno regolate con una procedura arbitrale stabilita nei detti contratti. Le controversie nate da contratti di mutuo o di garanzia sottoscritti dal Fondo, saranno regolate mediante ricorso a una procedura arbitrale le cui modalità sono definite dal Regolamento dei Mutui emanato in applicazione dell’articolo X, sezione 1 (d), dello Statuto del Fondo.

 

ARTICOLO 3

 

I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, sono sottratti a qualsiasi forma di pignoramento, sequestro o esecuzione prima che contro il Fondo sia stato reso un giudizio esecutorio non più suscettibile d’essere impugnato con i mezzi ordinari di ricorso. L’esecuzione forzata, sul territorio degli Stati membri del Fondo, delle sentenze pronunciate in seguito a una delle procedure arbitrali previste all’art. 2 è effettuata secondo le vie di diritto in vigore in ciascuno degli Stati e dopo che sarà stata apposta – senz’altro controllo di quello della verifica dell’autenticità di queste sentenze, della loro conformità alle regole di competenza e procedura stabilite dal Regolamento dei Mutui del Fondo, e dell’assenza di contraddizione fra le dette sentenze e un giudizio definitivo intervenuto nel paese interessato – la formula esecutoria usata nello Stato sul cui territorio la sentenza deve essere eseguita. Ogni firmatario al momento dei deposito del proprio strumento di ratificazione, notificherà agli altri firmatari, tramite il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, l’autorità competente preposta a tale formalità.

 

ARTICOLO 4

 

I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di coercizione ordinata dal potere esecutivo o dal potere legislativo. Gli edifici e i locali utilizzati per il funzionamento dei servizi del Fondo così come l’archivio, sono inviolabili.

 

ARTICOLO 5

 

Nella misura necessaria alla realizzazione dello scopo statutario, il Fondo di Ristabilimento può possedere valute d’ogni sorta e avere conti in qualunque moneta; trasferire liberamente per via bancaria i suoi fondi da un paese a un altro o nell’interno di ogni paese, e convertire in qualsiasi moneta ogni valuta che possiede. Nell’esercizio dei diritti, il Fondo terrà conto di tutte le osservazioni del Governo di qualsiasi Stato.

 

ARTICOLO 6

 

I beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamento, controllo o moratoria di qualsiasi natura.

 

ARTICOLO 7

 

Il Fondo di Ristabilimento, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti da ogni imposta diretta. Il Fondo è esonerato da ogni imposta, negli Stati membri, sulle transazioni o operazioni relative ai prestiti che il Fondo contrae per devolverne il prodotto, conformemente al proprio scopo, alle necessità dei rifugiati e degli eccedenti di popolazione e ai mutui che consente o che garantisce alle condizioni statutarie previste. Nessuna esenzione è accordata al Fondo per quel che concerne imposte, tasse e diritti corrispondenti alla pura rimunerazione di servizi di pubblica utilità.

Il testo completo del Decreto Consiliare nr. 129 del 2020 è scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale.

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