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San Marino, Covid-19: le nuove regole per gli spostamenti

da Redazione

Ci si può recare anche nelle Province di Rimini e di Pesaro-Urbino. Il Congresso di Stato spiega le novità contenute nel Decreto Legge nr. 68.

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Covid-19, il Congresso di Stato ha fornito le disposizioni interpretative e applicative agli spostamenti delle persone in territorio e fuori dai confini delle Repubblica valide sino al 31 maggio.

1 – È consentito lo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio purché ciò avvenga nel rispetto delle misure igienico-sanitarie indicate all’Allegato n. 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 68/2020.

2 – È interdetto l’utilizzo dei giochi, degli attrezzi ginnici, delle panchine e di ogni altra struttura che presuppone un uso promiscuo collocati nelle aree gioco in parchi, giardini, luoghi pubblici in generale.

3 – Ai fini dello spostamento e fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli, resta ferma la possibilità per le forze dell’ordine, nell’ambito dell’attività di controllo, di richiedere e raccogliere informazioni sullo spostamento e sulle condizioni di idoneità allo spostamento previste all’articolo 1 del Decreto – Legge 68/2020 (a titolo esemplificativo: non assoggettamento a quarantena, assenza di sintomi febbrili, ecc..). Tale acquisizione delle informazioni può avvenire anche mediante la richiesta di compilazione di apposite autocertificazioni.

4 – Durante gli spostamenti e l’attività motoria è fatto obbligo di dotarsi di mascherine, guanti e/o gel igienizzante e di utilizzarli, fatte salve le regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento, ogni qual volta si:

a) entri in contatto con altre persone;

b) utilizzino oggetti in comune con altre persone;

c) entri in contatto con superfici (a titolo esemplificativo: ringhiere, maniglie, porte, corrimano, citofoni);

d) entri in locali chiusi di qualunque genere.

5 – L’attività motoria e sportiva è ammessa solo in forma individuale e solo all’aperto. A tale proposito:

a) deve essere sempre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di 4 metri anche presso centri o impianti sportivi gestiti dal CONS o dalle singole Federazioni e nel rispetto delle regole di accesso da questi definite. Nel caso della disciplina del ciclismo la distanza è estesa a 20 metri;

b) è ammesso l’accompagnamento di minori o persone non autosufficienti nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;

c) rientra nell’ambito di applicazione delle attività ammesse dal presente comma anche la caccia di selezione e l’addestramento dei cani;

d) l’attività sportiva in forma individuale presso gli impianti sportivi anche al chiuso (palestre, piscine e similari) gestiti dal CONS o dalle singole Federazioni è ammessa esclusivamente per gli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati dal CONS e dalle Federazioni;

e) le passeggiate all’aperto sono ammesse anche in forma collettiva solo per gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare o persone tra loro stabilmente conviventi e fatto.

6 – L’accesso ai cimiteri è consentito a partire da domenica 10 maggio 2020 nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e utilizzo dei presidi di protezione nonché delle disposizioni indicate all’ingresso dei cimiteri.

7 – Resta l’obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il numero 0549.994001 istituito presso l’ISS.

Lo spostamento dal territorio di San Marino verso le regioni italiane dell’Emilia Romagna e delle Marche, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti, è consentito oltre che per motivi di lavoro, rientro e salute anche per far visita ai propri congiunti.

Gli spostamenti fuori territorio sono da intendersi ammessi solo in forma individuale tranne che per:

a) visite a congiunti da parte di persone tra loro stabilmente conviventi oppure appartenenti allo stesso nucleo famigliare purché congiunti con la persona visitata; tale possibilità deve intendersi ammessa limitatamente ad un massimo di due persone e fatte salve le disposizioni vigenti nei territori di cui al precedente comma 2.

b) esigenze di accompagnamento nei casi di spostamento per motivi di salute.

Lo spostamento dal territorio di San Marino verso le sole province di Rimini e Pesaro-Urbino, nel rispetto delle norme ivi vigenti, è consentito per raggiungere seconde case, camper, roulotte o imbarcazioni di proprietà e solo per fini manutentivi e di riparazione necessari per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene.

Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione di residenza; attività di allevamento o addestramento di animali e cura di orti o terreni di proprietà in base alle disposizioni vigenti nei predetti territori; svolgere attività motoria e sportiva ad esclusione della possibilità di effettuare passeggiate non rientranti nei motivi di necessità.

I non residenti e i non soggiornanti in San Marino possono spostarsi nel territorio sammarinese solo per:

a) comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze lavorative quali, prestazioni professionali o di servizi o consegna di merci;

b) far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

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