Riconosciuta come “strumento per il mantenimento della pace”. Il Monte Titano ha dato l’ok attraverso il Decreto Consiliare numero 39.
Attraverso il Decreto Consiliare 2 marzo 2020 n. 39 la Repubblica di San Marino ha dato “piena ed intera esecuzione all’Accordo sui privilegi e le immunità della Corte Penale Internazionale, fatto a New York il 9 settembre 2002”.
Il Monte Titano, si legge nella Relazione, riconosce e sostiene la Corte Penale Internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale. L’Accordo in oggetto è stato elaborato sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, a cui San Marino ha aderito il 22 febbraio 2012, nonché di analoghi Accordi o risoluzioni intervenuti per altre giurisdizioni internazionali con adattamenti apportati in relazione alla natura della giurisdizione della Corte, dotata di competenza e giurisdizione sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale. Esso è complementare allo Statuto della Corte Penale Internazionale e in particolare dell’art. 48, che già trattava di Privilegi e Immunità, di cui costituisce estensione ed esecuzione. Una Risoluzione approvata a margine dello Statuto della Corte prevedeva la costituzione di una speciale Commissione incaricata di predisporre un più articolato Accordo contemplativo di tutte le guarentigie, esenzioni e diritti dei soggetti afferenti l’attività della Corte, che poi è sfociato nell’Accordo in oggetto. Nell’ambito del secondo ciclo dell’Esame Periodico Universale, a seguito di alcune raccomandazioni degli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani, il Governo si è impegnato ad aderire all’Accordo. L’Accordo si compone di 39 articoli oltre che di un breve Preambolo. Quest’ultimo richiama gli articoli 4 e 48 dello Statuto di Roma che riconoscono alla Corte la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni, il primo, e il godimento, sul territorio degli Stati Parte, dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento del suo mandato, il secondo. L’articolo 1 riporta le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell’Accordo.
Come già stabilito nell’articolo 4 dello Statuto, l’articolo 2 riafferma che la Corte gode di personalità giuridica internazionale e di capacità giuridica che, in particolare, la rende capace di stipulare contratti, di alienare e acquistare beni e di stare in giudizio. Con l’articolo 3 viene ribadita la disposizione, già contenuta nell’articolo 48 dello Statuto, secondo la quale alla Corte spettano i privilegi e le immunità necessarie per il compimento dei suoi obiettivi, di cui godrà sul territorio di tutti gli Stati parte dello Statuto. L’articolo 4 stabilisce l’inviolabilità della sede, degli archivi e dei documenti in possesso della Corte o di sua proprietà, anche se ubicati presso terzi (articolo 7). L’articolo 5 autorizza la Corte ad esporre ufficialmente la bandiera e ad utilizzare altri segni distintivi, quali emblemi e contrassegni. Con l’articolo 6 viene sancita l’immunità della Corte, con le sue proprietà, i suoi fondi e i suoi beni da azioni giudiziarie, privilegio al quale la Corte stessa può rinunciare, salvo che per le misure di carattere esecutivo. Le proprietà, i beni e i fondi, inoltre, non possono essere oggetto di perquisizioni, sequestri, confische, espropri né di altri provvedimenti analoghi. Gli articoli 8 e 9 prevedono l’esonero da imposte dirette della Corte, tanto nei suoi beni e redditi che nelle sue transazioni. Inoltre, la Corte sarà esente da dazi doganali, tributi o restrizioni per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, così come per l’ingresso o esportazione delle proprie pubblicazioni.
L’articolo 10 riconosce alla Corte il diritto alla libera disponibilità dei fondi, che può ricevere, conservare, trasferire e convertire in qualunque valuta straniera. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiale della Corte (articolo 11) – anch’esse inviolabili e non sottoponibili a censura – godranno sul territorio di ciascuno Stato parte di un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle organizzazioni intergovernative o alle missioni diplomatiche, inclusa la libertà di utilizzazione della valigia diplomatica e delle comunicazioni cifrate.
Gli articoli 13 e 14 riconoscono ampi privilegi ed immunità ai rappresentanti degli Stati che partecipano all’Assemblea degli Stati parte o a riunioni di suoi organi, ai rappresentanti di organizzazioni intergovernative e ai rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte. Si tratta, sostanzialmente, di privilegi e immunità di tipo diplomatico, quali l’immunità dall’arresto e dal sequestro o ispezione di effetti personali, immunità dall’azione legale per parole o atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e da interferenze sulle operazioni valutarie.