Home FixingFixing Repubblica di San Marino, logo “E-commerce”: novità in arrivo

Repubblica di San Marino, logo “E-commerce”: novità in arrivo

da Redazione

Il marchio identificativo deve essere rimosso entro il 1° marzo. “Intervento necessario a causa della poca chiarezza verso i consumatori”.

logo e commerce

 

In attuazione all’articolo 4 della Legge numero 15 del 25 gennaio 2019, l’Ufficio Attività Economiche – Dipartimento Economia della Repubblica di San Marino informa gli Operatori Economici, titolari di attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura condotta tramite l’uso di comunicazioni elettroniche, che devono rimuovere dal proprio sito di E-commerce il marchio identificativo (logo E-Commerce) entro il 1 marzo 2019.

La Legge n.15/2019 ha abrogato il Decreto Delegato che disciplinava l’applicazione obbligatoria del logo e-commerce per gli operatori che commercializzano i propri prodotti anche su piattaforme online. Tale misura, spiega in una nota la Segreteria all’Industria e Lavoro, si è resa necessaria a causa di poca chiarezza nei confronti dei consumatori sul significato del logo stesso; la modifica è stata apportata per tutelare il nome della Repubblica da possibili violazioni di Legge messe in atto da chi vende online. Infatti, il logo e-commerce stava ad indicare unicamente che l’operatore economico era iscritto in apposito registro delle attività di commercio online, presso l’Ufficio Industria, ora Ufficio Attività Economiche. Il marchio perciò, non rappresentava in alcun modo indicazione di qualità o di provenienza dei prodotti commercializzati, ma come detto, solo l’iscrizione in apposito registro tenuto per gli operatori operanti nel territorio sammarinese.

Ad oggi, gli operatori che intendono commercializzare online sono tenuti comunque ad iscriversi in apposito registro, come indica la normativa sul commercio online, ma non sono più obbligati ad esporre il marchio “Logo e-commerce San Marino”. Per gli adeguamenti è previsto un periodo transitorio di 30 giorni durante il quale gli operatori sono tenuti ad adoperarsi per rimuovere il marchio identificativo nel proprio sito e-commerce. Il mancato adeguamento da parte dell’operatore di e-commerce comporta la sanzione di 500 euro.

Il consumatore può trovare tutte le informazioni necessarie di identificazione del venditore privato (Art.28 della Legge n.58/2013), e l’Operatore Economico di e-commerce non dovrà più essere sanzionato per l’assenza di un logo.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento