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Congedi parentali: novità per famiglie e imprese

da Redazione

Portatori di grave handicap: non più 4 giorni interi ma 28 ore mensili frazionabili. Introdotto anche quello “lungo”: fino a 2 anni di aspettativa retribuita, ma a carico dell’ISS.

 

di Daniele Bartolucci

 

Congedi parentali, nuove disposizioni per i lavoratori e i datori di lavoro. Con il DD 127/2017 “Prevenzione della disabilità, salute e riabilitazione delle persone con disabilità, sostegno alla persona con disabilità e al nucleo familiare”, infatti, sono stati introdotti importanti interventi sociali per la prevenzione, la salute, la riabilitazione ed il sostegno della disabilità. Tra questi, sono previsti strumenti di sostegno economico compatibili con il reddito familiare della persona con disabilità e forme di solidarietà nei confronti del nucleo familiare. Ovviamente, tali novità hanno ricadute anche in ambito lavoratori, per cui interessano anche le imprese. Nello specifico, gli articoli 13 e 14 apportano modiche e integrazioni alla precedente disciplina dei congedi parentali di cui alla legge 137/2003, e l’art. 15 che prevede forme di solidarietà tra lavoratori. Va detto che la disciplina dei congedi parentali è già stata modificata una prima volta con la Legge 30 luglio 2007 n. 92 e successivamente con la legge 31 marzo 2014 n. 43.

Le situazioni normate sono diverse, si va dalla malattia del figlio fino al famigliare portatore di grave handicap o gravissima patologia, e ovviamente le modalità sono differenti.

 

FIGLI AMMALATI: DIRITTI E ONERI


Nei primi 14 anni di vita del figlio, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di assentarsi dal lavoro in caso di malattia certificata del figlio, beneficiando di permessi non retribuiti. E fatta distinzione tra le età del figlio, per cui il genitore può assentarsi per l’intera durata della malattia se il figlio ha un’età inferiore a 6 anni o fino a 5 giorni lavorativi all’anno nel caso di età compresa tra i 6 ed i 14 anni (nel caso di più figli le giornate sono 10). Per beneficiare dei congedi, la madre o il padre devono presentare una dichiarazione attestante che l’altro genitore non è contestualmente in astensione. Solo in casi particolari, debitamente motivati, i genitori possono richiedere al Comitato Esecutivo dell’ISS l’astensione congiunta. Il decorso delle ferie o del congedo si interrompe nel momento in cui il figlio ammalato viene ricoverato in ospedale, visto che è già affidato a chi può curarlo al meglio.

 

PORTATORI DI HANDICAP E GRAVISSIME PATOLOGIE


La questione, delicatissima, dei familiari portatori di gravi handicap, viene ulteriormente regolamentata da questo Decreto Delegato, andando ad aggiungere alla casistica delle patologie anche quella della gravissima correlata all’età. In questi casi, il genitore residente, o anche l’affidatario, il familiare residente che abitualmente si prende cura del portatore di grave handicap permanente o temporaneo o del portatore di gravissima patologia correlata all’età, debitamente certificata, che necessiti di attività di accompagno, limitatamente per l’accesso a prestazione sanitaria o socio sanitaria ha diritto di beneficiare di permessi retribuiti (quindi una differenza sostanziale rispetto alle semplici malattie, ndr) per assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di 28 ore al mese. Quest’ultima norma è una novità, in quanto prima erano 4 intere giornate lavorative, mentre ora sono ore lavorative e quindi possono essere utilizzate in maniera più frazionata. Su questo punto ANIS ha chiesto alla Segreteria per la Sanità, per evidenti ragioni di organizzazione del lavoro, di rintrodurre – com’era prima – che le richieste di tali permessi siano inoltrate almeno 3 giorni prima, fatti salvi ovviamente i casi di comprovata urgenza.

 

IL NUOVO CONGEDO LUNGO A CARICO DELL’ISS

 

Con l’introduzione dell’art. 5 bis, viene sancita una importante novità: il congedo parentale lungo. In questo caso i genitori (lavoratrice madre subordinata o in alternativa il padre dipendente anche adottivi o affidatari) hanno diritto ad un periodo di aspettativa retribuita, ma a carico dell’ISS, della durata massima di 2 anni, frazionabile a mesi, nei primi 14 anni di vita di figli con disabilità, nell’eventualità dell’insorgenza di una gravissima patologia, anche temporanea. Patologia che deve essere documentata dal medico di riferimento e debitamente certificata dai servizi preposti dall’ISS, qualora questa abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessaria l’assistenza permanente.

Il periodo di aspettativa è retribuito sulla base della media retributiva contrattuale percepita degli ultimi 6 mesi ridotta di un terzo e comunque non superiore a quella contrattuale media mensile territoriale. L’indennità è a carico dell’ISS e sarà erogata sulla base dell’indicatore che valuta la condizione economica familiare, ma operativamente viene anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio con i contributi dovuti.

Durante tale periodo, trattandosi di aspettativa, il lavoratore non può essere licenziato ed il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differiti. Seguendo la stessa logica delle malattie, l’aspettativa non viene riconosciuta per il periodo in cui il soggetto risulti ricoverato presso una struttura sanitaria o socio sanitaria che escludano esplicitamente l’assistenza di un familiare.

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