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In Gazzetta Ufficiale dell’UE (GUUE L150 del 14/05/2017) il Regolamento n° 2017/999 che modifica l’allegato XIV del Regolamento REACH aggiungendo 12 nuove sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Tali sostanze non potranno essere immesse sul mercato europeo né utilizzate dopo la specifica data indicata, a meno che non venga concessa l’autorizzazione per un uso specifico. Le sostanze, con le relative proprietà intrinseche che hanno determinato l’inclusione nell’Allegato XIV, sono le seguenti: 1-Bromopropano; Diisopentilftalato; Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6- 8-ramificati, ricchi di C7; Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7- 11-ramificati e lineari; Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare; Ftalato di bis(2-metossietile); Dipentilftalato; N-pentilisopentilftalato;
Olio di antracene; Pece, catrame di carbone, alta temperatura; 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato; 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato.Per nessuna delle sostanze specificate è stata stabilita un’esenzione di usi o categorie di usi o per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.
In GU poi il Regolamento n° 2017/1000 che modifica l’allegato XVII del Reg. REACH introducendo restrizioni per l’acido perfluoroottanoico, i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA. La restrizione introduce delle date di scadenza per la produzione e l’immissione sul mercato del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, in quanto tali, e come componenti di altre sostanze, miscele o articoli.Sul sito del Ministero della Salute il piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2017, che permette alle imprese di valutare in anticipo il loro eventuale coinvolgimento nelle attività ispettive nazionali.
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