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Italia, i nuovi voucher: Libretti Famiglia e CPO

da Redazione

Partite ufficialmente il 10 luglio le modalità contrattuali di lavoro. Definiti i tetti massimi (da 2.500 a 5 mila euro) e chi potrà utilizzarli.

 

di Alessandro Carli

 

Libretto famiglia e contratto di prestazioni occasionali al posto dei “vecchi” e contestati voucher. E’ questa la risposta dell’Italia al mercato del lavoro, ancora in difficoltà: da lunedì 10 luglio è partito ufficialmente il nuovo strumento, introdotto dalla Legge di conversione numero 96 del 21 giugno 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale “Serie generale n. 144 del 23 giugno 2017 – Supplemento Ordinario numero 31”) e “semplificato” dalla Circolare numero 107 del 5 luglio 2017 dell’INPS. Circolare che nello specifico definisce le figure del datore di lavoro e del lavoratore con i termini, rispettivamente, di “utilizzatore” e “prestatore” e le loro caratteristiche, le soglie di utilizzo ed economiche a cui entrambe le parti devono attenersi e i diritti garantiti al prestatore (quali i riposi, l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata, e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali).

 

DEFINITI I LIMITI ECONOMICI


Le due tipologie di contratto di lavoro – LF e CPO – si riferiscono a diverse categorie di datori di lavoro e presentano profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi. Per entrambe le “modalità” di prestazioni di lavoro occasionali sono stati inserite due “soglie” massime: 5 mila euro (per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e 2.500 euro. Quest’ultimo importo fa riferimento alle prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Gli importi, va ricordato, sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

 

LIBRETTO FAMIGLIA: REGIME E COMUNICAZIONI


Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Attraverso il LF l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: 8 euro per il compenso a favore del prestatore; 1,65 euro per la contribuzione alla Gestione separata INPS; 25 centesimi per il premio assicurativo INAIL e 10 centesimi per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. Al termine della prestazione lavorativa (e comunque, ricorda l’INPS, “non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa”), attraverso la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore è tenuto a comunicare “i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto”.

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE


Il CPO è “il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità”.

Possono farne ricorso, nei limiti già descritti, “professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche” con specifiche regolamentazioni valide “per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo”.

La misura del compenso non può essere inferiore al livello minimo, stabilito in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Al compenso spettante al prestatore vengono applicati una serie di oneri a carico dell’utilizzatore, ovvero la contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33% e il premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%. In relazione al compenso minimo orario di 9 euro, rimarca la Circolare numero 107, “la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro (INPS) e 0,32 euro (INAIL)”.

Anche il CPO, come per i libretti, ha alcuni limiti all’utilizzo, oltre a quelli economici. In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

L’INPS, inoltre, conferma che continuerà a emettere i voucher baby sitting sino al 31 dicembre 2017. Da gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il libretto famiglia, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

 

PIATTAFORMA INPS: COME REGISTRARSI


La gestione delle prestazioni occasionali, inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti sia direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi), oppure avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa.

Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).

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