Home FixingFixing Addio ai libretti al portatore, San Marino anticipa l’Italia

Addio ai libretti al portatore, San Marino anticipa l’Italia

da Redazione

Sul Titano la loro estinzione o “riconversione” è già avvenuta qualche anno fa. E’ del 2016 invece il Regolamento che “trasferisce” le somme non ritirate a Banca Centrale.

 

di Alessandro Carli

 

Per una volta è l’Italia che “insegue” il Monte Titano. Il giro di vite sui libretti di risparmio al portatore, scattato il 4 luglio nello Stivale, già da diversi anni è stato “recepito” e assorbito a San Marino. In conformità agli standard internazionali di collaborazione nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché di trasparenza e di scambio di informazioni anche ai fini fiscali, nel 2013 era stato pubblicato il Decreto-Legge numero 54, che andiamo a recuperare. Il diritto alla restituzione delle somme derivanti dall’estinzione ex-lege dei libretti di deposito al risparmio al portatore, non estinti o non convertiti in rapporti nominativi nei termini previsti (Decreto – Legge 22 settembre 2009 n.136, a parziale deroga delle disposizioni dello stesso e delle disposizioni di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136), “si estingue il 1° gennaio 2014”. Entro il 31 gennaio 2014 le singole banca “erano” tenute inoltre a versare le somme non restituite in favore dell’erario. Le somme versate in favore dell’erario, prosegue il DL, “saranno impiegate per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento del sistema degli ammortizzatori sociali e per la realizzazione di infrastrutture funzionali allo sviluppo del sistema economico”.

La deadline inziale poi è slittata: poco più di un anno fa è stato promulgato il Regolamento numero 10 del 18 maggio 2016 che contiene una serie di specifiche. L’articolo 1 chiarisce che “le somme di danaro presenti sui libretti al risparmio al portatore alla data della loro estinzione ex lege dovranno essere trasferite alla Banca Centrale, in due tranches di uguale importo entro e non oltre il 30 settembre ed il 30 novembre 2016, sull’apposito conto dedicato, intestato all’Ecc.ma Camera, che verrà preventivamente comunicato dalla Banca Centrale”. Il trasferimento delle somme di danaro deve essere comunque accompagnato da “un inventario analitico dei libretti di deposito al risparmio al portatore estinti”. Per completezza di informazione, il medesimo Regolamento poi riferiva anche delle “somme di danaro presenti sui rapporti bancari diversi dai libretti al risparmio al portatore”, anch’esse trasferite a BCSM in due tranches di uguale importo entro e non oltre il 30 settembre e il 30 novembre 2016.

 

ITALIA: DIECI ANNI DOPO IL PRIMO DLGS


Una forbice di circa 10 anni separa il Decreto Legislativo n. 231 (novembre 2007) dal DL n. 90 (25 maggio 2017) ed entrato in vigore il 4 luglio 2017. L’ultimo DL, tra le altre cose, interviene sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. Dopo aver spiegato che “è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro” e che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”, il provvedimento si sofferma sui “libretti”.

Dal 4 luglio è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. Per quel che concerne i libretti al “portatore” che ancora sono in circolazione – sempre con un “conto” inferiore a mille euro – sarà consentita l’operatività soltanto ai titolari originari. Un provvedimento non da poco. Nel bilancio 2016 le Poste italiane avevano “dato un peso economico” ai libretti di risparmi: accorpando i nominali a quelli anonimi, la cifra “emersa” è stata di circa 119 miliardi di euro.

Addio quindi ai “regali” che nonni e parenti facevano un tempo ai nipoti in occasione di battesimi, comunioni, cresime e compleanni. Fortunatamente, esistono altre forme di risparmio…

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento