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Semplificazioni e web per le dogane europee

da Redazione

Dal 1 maggio entra in vigore il nuovo Codice Doganale dell’UE. Una rivoluzione per “limitare gli impatti sugli operatori economici e uffici”.

 

di Daniele Bartolucci

 

Entra in vigore il nuovo Codice Doganale UE, una piccola grande rivoluzione per il commercio eruopeo e, quindi direttamente, anche per San Marino. In verità il nuovo CDU è già in vigore dal 30 ottobre 2013, istituito dal regolamento UE n. 952/2013, ma l’art. 288 del regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, aveva già disposto al tempo l’attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1° maggio 2016. Come spiega una nota diffusa il 19 aprile dall’Agenzia delle Entrate, “strategia e piano operativo sono stati elaborati per limitare gli impatti su operatori economici e uffici, conservando le semplificazioni nazionali già disponibili (Sdoganamento in mare, Sportello unico, Fast Corridors, etc.) ed affiancandone altre (Sdoganamento H24, 7 giorni su 7, gestione totalmente telematica del ciclo di vita della dichiarazione con l’utilizzo del Fascicolo Elettronico, etc.). Le nuove semplificazioni sono basate su una più intensa digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana e mirano sia a ridurre i tempi di sdoganamento, sia a fornire anche all’utenza esterna la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e dello svolgimento dei controlli connessi”. Il passaggio al nuovo, comunque, non sarà netto, in quanto è previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche. Come detto, anche la Repubblica di San Marino è interessata a questa “rivoluzione”, avendo siglato un accordo con l’Unione Europea, per cui come sempre fatto fino ad oggi, il sistema si adeguerà alle nuove disposizioni.

 

LE PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE

Le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide sino al loro riesame – da concludersi entro il 30 aprile 2019 – ma possono essere utilizzate secondo le nuove regole. Pertanto i luoghi autorizzati censiti nella banca dati delle autorizzazioni alle domiciliate e alle semplificate per il transito (speditore/destinatario autorizzato) possano svolgere la funzione di “luoghi approvati” e possano essere così utilizzati nell’ambito della dichiarazione “normale in dogana” con presentazione delle merci presso un luogo approvato, c.d. dichiarazione “Ordinaria c/o luogo”.

 

I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Tra le più importanti novità si rileva che dal 1° maggio, i documenti di accompagnamento saranno forniti alla dogana, non più sistematicamente, ma solo se la normativa dell’Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali. Si apre quindi la via a semplificazioni nazionali anche per la dichiarazione “normale in dogana” con presentazione delle merci all’ufficio doganale designato, c.d. dichiarazione “Ordinaria c/o dogana”, basate sull’utilizzo del fascicolo elettronico (FE). Inoltre, tramite il ricorso al FE, che consente di effettuare l’upload dei documenti di accompagnamento della dichiarazione, si ottiene la tracciabilità dell’intero ciclo di vita della dichiarazione doganale e dell’iter di esecuzione dei controlli.

 

RAPPRESENTANZA: NUOVE CERTIFICAZIONI

Come noto nel sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) è stata costituita la “Banca dati dei Rappresentanti”, contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in dogana. Per quanto riguardai soggetti ai quali è stato concesso lo status di AEOC/F – Operatori Economici Autorizzati constatus Customs o Full), con le nuove regole, tale status non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety&security”). In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni viene rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS. Nella banca dati, in un secondo momento, saranno inseriti in tale banca dati i soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato Membro che richiedano di agire in qualità di rappresenti previo accertamento dei requisiti previsti dall’art. 39 CDU, lettere da a) a d) e rilascio dell’apposita abilitazione da parte del competente Ufficio centrale.

 

SEMPLIFICAZIONI ALLE PROCEDURE

Come detto, sono molte le semplificazioni. Nel merito nell’ambito di “Ordinaria c/o luogo” è possibile trasmettere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 le dichiarazioni con firma digitale di: import (msg IM); export e di export abbinata a transito (msg ET); transito (msg ET).

In questo caso si ha la ricezione immediata di svincolata/non svincolabile ed è disponibile immediatamente sul portale il canale di controllo determinato dal Circuito Doganale di Controllo (CDC). Mentre in caso di utilizzo di FE il colloquio tra dogana e dichiarante avviene via portale.

Nell’ambito “Ordinaria c/o dogana” subordinate all’utilizzo del FE: la dichiarazione viene convalidata automaticamente, senza necessità di recarsi in dogana e l’esito del CDC è disponibile subito sul portale.

I movimenti di esportazione e i movimenti di transito che utilizzano una garanzia globale nazionale sono rilasciati automaticamente.

Mentre il “visto uscire” per le esportazioni di merci che lasciano il territorio unionale sulla base di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, viene apposto immediatamente a condizione che l’Ufficio competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico coincida con l’ufficio di esportazione diverso da porto/aeroporto.

Anche in questo caso le dichiarazioni possono essere inviate 24 ore su 24.

 

IL “VECCHIO”: COSA VIENE ABROGATO

Oltre a elencare le novità, è opportuno fare un riepilogo delle norme che verranno abrogate dal 1 maggio 2016: regolamento CEE n. 3925/91, sull’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari; – il regolamento CEE n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (CDC); il regolamento CEE n. 1207/2001, sul rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato; il regolamento CEE n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.2913/92 (DAC), abrogato in verità dal regolamento di esecuzione UE n. 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016.

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