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San Marino, beni delle imprese: scatta la rivalutazione

da Redazione

Si tratta di quelli “ammortizzabili e/o inventariati al 31 dicembre 2014”. La norma permette di abbassare l’aliquota rispetto all’ordinaria.

 

di Daniele Bartolucci

 

Beni patrimoniali dell’impresa: in arrivo le modalità per la rivalutazione ad un’aliquota inferiore a quella ordinaria. E’ la norma inserita nel progetto di legge per l’assestamento del Bilancio dello Stato. Nella relazione che accompagna il provvedimento, il Segretario alle Finanze Giancarlo Capicchioni spiega che i soggetti interessati “possono rivalutare entro la data del 31 dicembre 2015 i beni strumentali iscritti nel registro del beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2014, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, costituenti immobilizzazione”. Come detto, “la disposizione permette, nell’arco temporale previsto, di rivalutare i beni patrimoniali delle imprese ad una aliquota inferiore rispetto alla ordinaria”. I destinatari (comma 1 e 2 dell’art. 28) sono “le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d’impresa tenuti alla redazione del bilancio, nonché gli operatori economici persone fisiche”, a cui vanno aggiunte le “persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale”. “La rivalutazione (3) deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea”, e (4) “i valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di utilizzazione nell’esercizio dell’attività economica, nonché ai valori correnti”. “Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati (comma 5, ndr), devono indicare e motivare nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2015, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sanmarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente”. Tale perizia “dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla copia del bilancio riguardante l’esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale”. Anche gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, possono effettuare la rivalutazione, ma (6) “devono redigere una apposita relazione – da allegare alla dichiarazione dei redditi dell’esercizio 2015 – che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare, sotto la propria responsabilità (salvo idonea perizia giurata di stima, come da comma 5, ndr) che la rivalutazione medesima non eccede il limite” di cui al comma 4. Per gli operatori economici e gli Enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio (7), “i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei 5 anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata (ed è obbligatorio iscrivere l’ammontare della riserva in apposito conto d’ordine, ndr). Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale”, esso “non può essere diminuito prima che siano trascorsi 5 anni da quello di rivalutazione”. Al contrario, “l’ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell’aliquota prevista dall’art. 43 della Legge 166/2013”. Al comma 8 viene disposto invece che “il saldo attivo di rivalutazione inferiore ai 2,5 milioni di euro è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura 5% per gli immobili e i beni non ammortizzabili, del 4 %, con minimo 125.000 €, se detto saldo attivo è ricompreso fra i 2,5 e i 5 milioni di euro, del 3%, con minimo 2oo.ooo €, per un saldo attivo di oltre 5 milioni di euro, del 2,5% per tutti gli altri beni ammortizzabili”. Va ricordato (11), però, che “l’imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell’imposta generale sui redditi”. Al comma 10 si specifica che “i beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i 5 anni dalla data di rivalutazione fatta eccezione per le alienazione atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento. In tutti gli altri casi in cui l’alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei 5 anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte” di cui la Legge 166/2013 sul valore della rivalutazione. In tal caso “l’imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell’esercizio in cui viene alienato il bene”. Infine, “il versamento dell’imposta (12, ndr) deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione”.

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