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Segreto bancario, informazioni ”non rifiutabili”

da Redazione

L’importanza della reciprocità, i limiti e le procedure, suddivise in cinque step: preparazione e invio, ricezione e controllo, acquisizione dei dati, risposta e feedback.

 

Nei giorni scorsi la Segretaria di Stato alle Finanze ha emesso una corposa circolare che illustra l’ambito e le modalità di applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni su richiesta contenute nell’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia, che è sostanzialmente conforme a quello dell’articolo 26 del Modello OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Tra le disposizioni salienti, quella sul segreto bancario, che “non può costituire motivo di rifiuto dello scambio di informazioni” tra Italia e San Marino.

 

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Sia l’articolo 26 del Modello OCSE che l’articolo 1 del Modello di TIEA (Tax Information Exchange Agreement) contemplano lo scambio di informazioni nella sua più ampia accezione.

Tuttavia, essi non consentono le cd. “spedizioni di pesca”, vale a dire, i tentativi indiscriminati di ottenere informazioni non aventi un diretto collegamento con una verifica o indagine in corso. L’equilibrio tra gli ambiti è riassunto nello standard di “prevedibile rilevanza”.

Il Modello di TIEA indica specificamente la tipologia di informazioni che la Parte richiedente dovrebbe fornire al fine di “dimostrare la prevedibile rilevanza delle informazioni richieste”.

Inoltre, la Parte richiedente dovrebbe tenere in considerazione i dati identificati nella checklist nell’effettuare una richiesta ai sensi dell’art. 26 del Modello OCSE.

Lo scambio di informazioni riguarda tutte le informazioni ritenute “prevedibilmente rilevanti” per l’applicazione della legislazione fiscale interna degli Stati contraenti.

Il paragrafo 1 dell’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia prevede che “le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale”.

 

LIMITI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Limitazioni all’obbligo di scambio di informazioni sono previste dai paragrafi 3-5 dell’art. 26 del modello OCSE e dall’art. 7 del Modello di TIEA.

Analoghe limitazioni si rinvengono nell’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia.

La decisione in ordine allo scambio di informazioni è generalmente demandata alla discrezionalità dello Stato richiesto.

In presenza dei limiti di cui all’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia, il CLO (Central Liaison Office, Ufficio Centrale di Collegamento) non è obbligato a fornire le informazioni richieste.

Un’autorità competente potrebbe procedere allo scambio di informazioni, anche in assenza di uno specifico obbligo. In tali casi, essa agisce comunque nell’ambito del framework di cui all’accordo sullo scambio di informazioni applicabile.

Nel caso in cui la richiesta abbia a oggetto un segreto commerciale, la Parte richiesta dovrebbe fornire le informazioni se ritiene che la legislazione e la prassi interna della Parte richiedente, congiuntamente all’obbligo di confidenzialità imposto dall’art. 26 del Modello OCSE (o dall’art. 8 del Modello di TIEA), sono in grado di garantire che tali informazioni non saranno utilizzate per gli scopi che il segreto commerciale medesimo intende tutelare. In caso di scambio di informazioni, la Parte richiesta è tenuta ad indicare la sussistenza del segreto commerciale al fine di consentire alla Parte richiedente di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la più ampia confidenzialità.

 

L’IMPORTANZA DELLA RECIPROCITÀ

Per effetto del principio di reciprocità, il CLO, nella fase di acquisizione delle informazioni richieste da altri Stati contraenti, è obbligato a trasmettere esclusivamente quelle che la Parte richiedente (i.e., l’Italia) sarebbe in grado di acquisire in base alla propria legislazione e in circostanze simili.

L’art. 26 del Modello OCSE sottolinea che la Parte richiesta non è obbligata a trasmettere le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere sulla base della propria prassi amministrativa interna.

Il CLO potrebbe rifiutarsi di trasmettere le informazioni qualora alla Parte richiedente (i.e., l’Italia) sia vietato per legge lo scambio di informazioni o nel caso in cui la prassi amministrativa della Parte richiedente non contempli il principio di reciprocità.

Il principio di reciprocità dovrebbe essere inteso in un’accezione ampia e pragmatica. Potrebbe risultare complesso per le autorità competenti determinare, in ciascun caso, se la Parte richiesta sia in grado di ottenere e fornire le informazioni, in circostanze simili.

Ai fine di superare tale criticità, la Parte richiedente dovrebbe rilasciare una dichiarazione attestante il soddisfacimento del principio di reciprocità.

Nel caso in cui venga rilasciata (da parte dell’Italia) la dichiarazione attestante la sussistenza della condizione di reciprocità, il CLO può rifiutare la richiesta solo “se ha motivo di ritenere che la dichiarazione è manifestamente inaccurata”.

 

IL PUNTO SUL SEGRETO BANCARIO

Ai sensi dell’art. 26 del Modello OCSE e dell’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia, il segreto bancario non può costituire motivo di rifiuto dello scambio di informazioni.

Il CLO ha il potere di accedere, direttamente o indirettamente, alle informazioni detenute da istituti bancari o altri istituti finanziari e di fornire tali informazioni all’autorità richiedente italiana.

La legislazione nazionale e la prassi interna sammarinese non considerano le informazioni sugli assetti proprietari delle società quale segreto commerciale o industriale. Il CLO non può pertanto rifiutare lo scambio di informazioni solo perché le stesse sono detenute da agenti o soggetti in qualità di fiduciari o si riferiscono agli assetti proprietari delle società.

 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

La procedura per lo scambio di informazioni su richiesta si compone delle seguenti fasi: preparazione e invio di una richiesta, ricezione e controllo di una richiesta, acquisizione delle informazioni richieste, risposta alla richiesta, feedback.

Prima di inviare una richiesta, il CLO utilizza tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per acquisire le informazioni ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi dia luogo a difficoltà sproporzionate.

I “mezzi a disposizione” del CLO includono, al fine di ottenere informazioni esistenti nell’altro Stato contraente (prima dell’invio di una richiesta), il ricorso, ad esempio, ad internet e ai database commerciali o al personale diplomatico presente nello Stato.

 

PREPARAZIONE E INVIO DI UNA RICHIESTA

La richiesta deve essere formulata per iscritto ma, in caso di urgenza, la richiesta può essere trasmessa al CLO anche verbalmente, a condizione che sia seguita da una conferma scritta. L’autorità richiedente italiana, nel formulare la richiesta, dovrebbe fornire tutte le informazioni che considererebbe rilevanti qualora fosse, a sua volta, il soggetto richiesto. La richiesta dovrebbe essere dettagliata e contenere tutti i fatti rilevanti, al fine di consentire al CLO, che riceve la richiesta, di comprendere le esigenze della Parte richiedente ed evadere la richiesta nel modo più efficiente possibile. Una richiesta non completa determina un ritardo nell’evasione della stessa, data la necessità per il CLO di richiedere ulteriori dati.

La richiesta dovrebbe essere trasmessa all’autorità competente (i.e., il CLO), per le vie ufficiali. L’autorità competente richiedente (i.e., l’Italia) verifica che la richiesta soddisfi tutti i requisiti necessari suindicati, prima di trasmetterla al CLO.

 

RICEZIONE E CONTROLLO DI UNA RICHIESTA

Generalmente, il CLO invia prontamente conferma di ricezione della richiesta e, in ogni caso, non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Il CLO verifica validità e completezza della richiesta, vale a dire, che soddisfi le condizioni stabilite nell’accordo sullo scambio di informazioni (art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia); sia stata firmata da parte delle autorità competenti e comprenda tutte le informazioni necessarie ai fini della sua evasione; la richiesta contempli le informazioni che possono essere fornite in base alle disposizioni convenzionali e alla legislazione sammarinese applicabile; le informazioni contenute siano idonee per l’identificazione del contribuente; le informazioni contenute siano idonee per il corretto inquadramento della richiesta.

 

ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Particolarmente rilevante è l’attività di acquisizione delle informazioni richieste da uno Stato, poiché lo scambio di informazioni è obbligatorio e una puntuale e completa evasione della richiesta può garantire un trattamento analogo in un contesto di reciprocità. Se le informazioni non sono disponibili, la Parte richiedente viene informata al più presto, e in ogni caso, non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Le informazioni richieste possono essere di due tipi:

1) – Informazioni già a disposizione del CLO; a tal fine, il CLO può accedere a database e può utilizzare ogni altro mezzo di raccolta delle informazioni disponibile; o

2) – Informazioni non a disposizione del CLO, per la cui acquisizione sono necessari mezzi diversi. Ad esempio, potrebbe essere indispensabile interrogare il contribuente, procedere ad una verifica fiscale, o ottenere informazioni da parti terze.

 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA

Il CLO predispone la risposta alla richiesta sulla base delle informazioni acquisite. Il CLO ha la facoltà di comunicare al contribuente che una richiesta di informazioni sta per essere evasa .

Le informazioni sono successivamente trasmesse alla Parte richiedente italiana con indicazione delle condizioni di utilizzo delle stesse. Se le informazioni contengono un segreto commerciale o industriale, il CLO può contattare l’autorità competente italiana al fine di discutere le modalità di utilizzo e le misure di tutela previste dallo Stato richiedente.

 

TEMPISTICHE: ENTRO NOVANTA GIORNI

Generalmente, la Parte richiedente si aspetta di ricevere le informazioni, o almeno un report sullo stato di evasione della richiesta, entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.

 

FEEDBACK DA ENTRAMBE LE PARTI

Le autorità competenti richiedenti dovrebbero, in determinati casi, procedere all’invio di un feedback alle autorità competenti della Parte richiesta, sull’utilità delle informazioni ricevute. Tale feedback può includere, ad esempio, dettagli su eventuali maggiori imposte riscosse, forme di evasione fiscale identificate, e una generale valutazione sull’utilità delle informazioni per l’amministrazione fiscale.

Le autorità competenti della Parte richiesta dovrebbero quindi trasmettere il feedback ricevuto all’autorità nazionale responsabile dell’acquisizione delle informazioni.

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