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Malattie: ecco cosa devono fare i lavoratori

da Redazione

Attenzione alle nuove percentuali dei primi 2 giorni per quelle più “comuni”. Obblighi, certificazioni e divieti per ottenere l’indennità economica.

 

di Daniele Bartolucci

 

Cosa deve fare un lavoratore quando si ammala? Domanda più che lecita alla luce dell’entrata in vigore delle integrazioni previste dall’articolo 48 della Legge numero 219 del 23 dicembre 2014. L’Uoc Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni sanitarie esterne dell’Istituto Sicurezza Sociale ha fornito una risposta esaustiva di quali debbano essere le “indicazioni ai lavoratori (sia sammarinesi che frontalieri)”, che San Marino Fixing ha tradotto nel seguente vademecum.

 

Come ottenere l’indennità di malattia

Premesso che “non sono tutelabili le patologie croniche stabilizzate per le quali occorre fare riferimento ad altre forme di tutela”, l’indennità di malattia “è la prestazione economica con valore sostitutivo della retribuzione che viene erogata dall’Iss al lavoratore assente dal lavoro per malattia (o per infortunio sul lavoro) comportante una perdita temporanea della capacità lavorativa specifica”.

Per ottenerla “è necessario che l’inabilità venga documentata dal lavoratore all’Istituto Sicurezza Sociale e al datore di lavoro, mediante apposita certificazione”, redatta da un medico di Uoc Cure Primarie/Medicina generale sull’apposito modulo informatico.

Infatti dal 1 marzo 2015 l’Iss “non riconoscerà più come validi certificati di malattia redatti ai lavoratori frontalieri in carta libera”. E’ invece il medico di Pronto Soccorso o di Guardia Medica che deve documentare lo stato di inabilità, nel caso in cui inizi in una giornata festiva o prefestiva, con apposito referto debitamente timbrato e firmato.

Oltre alle malattie vere e proprie, “l’indennità di malattia viene riconosciuta per i giorni di ricovero (ordinario o day hospital o day surgery)”, per i quali “viene riconosciuto valido come giorno di malattia, il giorno dell’accesso al Pronto Soccorso purché il referto riporti una diagnosi e una prognosi”. Inoltre “è consentito al medico curante il rilascio di un certificato di malattia”, ma solo nel caso “di indagini strumentali in sedazione (1 giorno)” e non per le altre visite ambulatoriali che non prevedano sedazione o anestesia.

 

Nuove percentuali sull’indennizzo

A quanto ammonta l’indennità? Con le nuove norme in vigore, infatti, sono cambiata alcune percentuali, riferite alle malattie comuni, per le quali “l’indennità è pari all’86% della retribuzione dal primo giorno al 365° giorno.

Nei casi di prognosi inferiore a 5 giorni, l’indennità è pari al 50% della retribuzione nei primi 2 giorni e 86% nei due giorni successivi”. Nel caso invece di “Infortunio sul lavoro e malattia professionale”, l’indennità è pari al 100% della retribuzione sin dal primo giorno e per tutta la durata della inabilità. In caso di gravidanza, invece, l’indennità è pari al 100% della retribuzione nei 150 giorni di astensione obbligatoria.

In caso di malattie oncologiche e degenerative l’indennità è sempre pari al 100% della retribuzione sin dal primo giorno “nei seguenti casi previsti nel protocollo redatto dal Comitato Esecutivo Iss: malattie oncologiche durante la fase di trattamento chemioterapico; malattie oncologiche durante la fase di trattamento radioterapico; insufficienza renale limitatamente ai trattamenti dialitici; sclerodermia con interessamento viscerale nelle fasi di riacutizzazione; lupus eritematoso sistemico nelle fasi di riacutizzazione; miastenia gravis nelle fasi di riacutizzazione; sclerosi multipla nelle fasi di riacutizzazione; artrite reumatoide con interessamento di almeno tre articolazioni maggiori nelle fasi di riacutizzazione; sclerosi laterale amiotrofica”. Come detto, “è onere del lavoratore fornire all’Iss ogni volta la certificazione attestante il possesso dei requisiti”, “redatta dal medico curante vista la certificazione rilasciata di un medico Specialista Ambulatoriale o Ospedaliero dipendente ISS (o ASL per i frontalieri)”.

 

Certificati: requisiti, modi e tempi

Per essere valido, il certificato di malattia deve contenere “obbligatoriamente” alcune informazioni: nome e cognome del paziente; domicilio; diagnosi; prognosi; data di compilazione; timbro e firma del medico; telefono paziente per eventuali comunicazioni/convocazioni”.

I certificati incompleti “comporteranno il decadimento del diritto alla indennità economica temporanea”.

Altro punto fondamentale, “il certificato di malattia deve essere redatto contestualmente alla visita medica per l’accertamento della condizione di malattia. Non è consentita la redazione di certificati attestanti una condizione di malattia anteriore alla data delle visita medica”.

Come detto spetta al lavoratore dare comunicazione della malattia: il certificato va inviato (eventualmente anticipato via fax ai numeri 0549 994252 o 0549 994396) all’Ufficio Indennità Economiche dell’Iss, entro 3 giorni dalla sua redazione, pena la perdita del diritto all’indennità economica.

Al datore di lavoro va inviata, per motivi di privacy, la copia senza diagnosi.

Nel caso di “continuazione di malattia”, il relativo certificato va redatto il giorno della scadenza del certificato in atto o entro il giorno immediatamente successivo, altrimenti si rischia la chiusura del precedente periodo di malattia e l’apertura di un nuovo periodo.

Questo è importante per totalizzare più giorni consecutivi, tanto che nella circolare si ricorda al lavoratore di “verificare che la prognosi nel certificato redatto dal proprio medico curante non termini in una giornata festiva o prefestiva, in cui non è in servizio il proprio medico curante per redigere un eventuale certificato di continuazione di malattia”.

Inoltre, “non sono riconosciuti come validi certificati di malattia redatti in stato estero (ad eccezione della Repubblica italiana), fatti salvi periodi di ricovero debitamente documentati”.

 

Visite fiscali: orari e divieti

“Ai fini della erogazione della indennità di malattia (anche in caso di infortunio sul lavoro, ndr) il lavoratore ha l’onere di rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge e di sottoporsi ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l’effettiva temporanea incapacità lavorativa”. Le fasce orarie sono differenti tra lavoratori residenti/domiciliati a San Marino e quelli in Italia, infatti per i primi sono 9.30-12.30 e 15-17, mentre per i frontalieri sono 10-12 e 17-19. Resta inteso che “il lavoratore è tenuto a presentarsi a visita qualora venga chiamato dal medico fiscale”, pena il decadimento del diritto all’indennità economica temporanea.

Dopo questa visita il medico fiscale può definire la prognosi con ripresa dell’attività lavorativa, per cui “non sarà possibile per il medico curante redigere un nuovo certificato di malattia con la stessa diagnosi”, eventualmente “un nuovo certificato di malattia potrà essere redatto solo dallo stesso medico fiscale”.

Il lavoratore può allontanarsi dal proprio domicilio – durante gli orari prescritti – esclusivamente per motivi sanitari: questa necessità va comunicata in via anticipata agli operatori di Medicina Fiscale al numero 0549-994342 (durante gli orari di chiusura dell’Ufficio è attiva una segreteria telefonica che registrerà data e ora).

“Non sono ammesse giustificazioni a posteriori di visite o prestazioni sanitarie certificate da medici dipendenti ASL o Liberi Professionisti, fatti salvi accessi al Pronto Soccorso debitamente certificati o ricoveri urgenti”.

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