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San Marino, così si va verso la riforma del mercato del lavoro

da Redazione

Per i giovani rispolverato l’apprendistato. Verrà distinto in due tipologie. Ammortizzatori sociali, ipotesi di rimodulazione dell’indennità di mobilità.

 

di Loris Pironi

 

Prima di sviscerare alcuni dei punti focali del provvedimento dobbiamo dire che pare si stia procedendo nella giusta direzione; durante il confronto con le parti sociali sono state avanzate diverse proposte costruttive che con ogni probabilità andranno a migliorare il testo tra la prima e la seconda lettura, almeno questa è l’intenzione dichiarata in sede di confronto.

Fatta tutta questa premessa andiamo a raccontare lo sforzo della Segreteria di Stato al Lavoro che ha predisposto un testo per la “Modifica del sistema di erogazione degli incentivi e per l’occupazione e la formazione e delle tipologie contrattuali a contenuto formativo”. Già dal titolo dell’intervento si capisce la complessità dell’intervento, che si aggiunge (con un’opera di integrazione e talvolta di abrogazione) al mare magnum della normativa in questione.

Tale progetto di legge è stato protocollato in luglio e a fine agosto, alla ripresa dopo la pausa, è stato sottoposto al confronto con le parti sociali; presumibilmente passerà in prima lettura già nel Consiglio Grande e Generale di settembre e le osservazioni fatte da associazioni di categoria e sindacati saranno eventualmente accolte dopo questo passaggio.

 

Apprendistato


Il nuovo progetto di legge riorganizza e riunisce le forme di incentivazione, più o meno recenti, per quanto concerne l’assunzione e i rapporti di lavoro a contenuto formativo. Viene in particolare rispolverato l’apprendistato, con norme che vanno nella direzione di quanto ha fatto in Italia l’ex Ministro Fornero. Apprendistato che deve essere reso compatibile con tutti gli altri strumenti con finalità simili; alcuni dei quali vengono modificati altri ancora invece abrogati. Tra questi ad esempio citiamo l’assunzione in addestramento, che corre il rischio di essere cancellata: l’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese ha chiesto in realtà di mantenerla anche perché per le imprese manifatturiere al momento la prima forma di apprendistato – di cui parliamo a breve – pare essere sostanzialmente preclusa. Tra gli altri interventi citiamo il quasi-ex Articolo 20, nel senso che sarà modificato da questo ultimo testo di legge con due diverse tipologie, il contratto di reinserimento, e ancora gli stage formativi in azienda, che dovrebbero tornare com’erano prima della L. 156. In linea generale, è stato osservato, tante opzioni sul tavolo possono essere considerate un vantaggio competitivo perché permettono di offrire una rosa più ampia tra cui scegliere la soluzione migliore.

Tornando al pdl sugli incentivi per l’occupazione, dicevamo che torna in auge l’apprendistato, concepito quale forma principale di primo inserimento, per i giovani (anche se in realtà per ‘giovani’ si intendono i lavoratori fino ai 35 anni), nel mondo del lavoro. Fondamentalmente vengono previste due tipologie. La prima riguarda l’apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale, si rivolge ai giovani senza diploma di età compresa tra l’assolvimento dell’obbligo scolastico e i 25 anni durante il quale il compenso è articolato in percentuale rispetto alla qualifica e al livello retributivo finali. La seconda invece è riservata ai giovani tra i 17 e 35 anni in possesso di attestato o diploma di qualifica professionale, diploma di scuola secondaria superiore, laurea e/o master, alla prima occupazione, che dopo la scuola hanno la necessità di ricevere una formazione specifica per la mansione che viene proposta in azienda. A fronte dell’assunzione, l’azienda che si accolla l’onere dell’avviamento al lavoro del giovane, è esente dal pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali degli apprendisti per un periodo non superiore ai 4 anni. Non ci dilunghiamo in merito alle percentuali né tantomeno alle norme specifiche, perché prima è il caso di attendere i vari passaggi verso l’approvazione del testo. Diciamo che il testo in questione da un lato mira a preparare i giovani anche al mestiere di artigiano, dall’altro a favorire l’ingresso in azienda di chi è già in possesso di un qualche diploma. Sempre dall’ANIS viene precisato che la norma proposta può essere ulteriormente migliorata semplificando i passaggi per accedere al nuovo istituto, al fine di farlo divenire più appetibile e fruibile da parte delle imprese.

 

Ammortizzatori


La legge prende inoltre in esame gli incentivi per il reinserimento dei percettori di ammortizzatori sociali e va anche a rimodulare l’indennità economica speciale.

A volo radente, per quanto riguarda gli incentivi, questi vengono distinti a seconda delle condizioni in base alle quali il lavoratore viene assunto, nel senso che l’impresa ha incentivi più alti se mantiene pressoché inalterato il trattamento economico che il lavoratore aveva nell’azienda di provenienza.

In merito invece alla sollecitazione di ridurre l’indennità di mobilità Fixing ha raccontato più volte in passato gli squilibri in questo istituto – volto a tutelare il lavoratore che, contro la sua volontà, si ritrova disoccupato – in realtà disincentivano il rapido ritorno all’occupazione. Se chi ha perso il lavoro, stando a casa, arriva a percepire per dei mesi un’indennità più alta di quello che potrebbe essere lo stipendio in un’altra impresa, è chiaramente tentato a dribblare l’offerta che gli viene fatta. La nuova legge va a rimodulare l’ammontare e la durata del trattamento economico speciale. Se prima il lavoratore percepiva per i primi sei mesi il 70% della retribuzione precedente e per altri sei mesi il 65%, da domani questa percentuale scenderà, di 3 mesi in 3 mesi, dal 70% al 60%, poi al 50% e infine la 40%. Percentuali inferiori del 10% per ogni step per gli altri lavoratori che vantino un’anzianità lavorativa continuativa inferiore ai 12 mesi presso il datore che li ha licenziati ma non inferiore ai 9 mesi.

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