Home FixingFixing San Marino, credito agevolato per far ripartire l’economia

San Marino, credito agevolato per far ripartire l’economia

da Redazione

Ecco il Decreto Delegato 73/2013, entrato in vigore lo scorso 25 agosto. Un’opportunità per le imprese sammarinesi e per chi vuole investire.

 

Prima della pausa festiva, precisamente nella seduta del Consiglio Grande e Generale dello scorso 19 luglio, è stato approvato in via definitiva un decreto delegato (il n. 73 del 28 giugno 2013) che riveste una notevole importanza per le imprese sammarinesi, in quanto prova a mettere ordine alla materia del credito agevolato offrendo un sostegno a chi vuole qualificare, diversificare e consolidare gli operatori già sul territorio oppure per dare avvio a nuove attività economiche. Il decreto è entrato in vigore il 25 agosto scorso.

 

Chi vi può accedere?


Possono accedere ai vantaggi del DD 73/2013 (art. 2) tutti gli operatori economici che svolgono attività d’impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica. Vi possono accedere anche gli operatori economici domiciliati presso terzi se l’investimento è rivolto ad acquisire una sede operativa. Sono esclusi invece i soggetti che svolgono attività bancaria-finanziaria e le società immobiliari, quest’ultime escluse limitatamente all’acquisto degli immobili.

I benefici del decreto in questione non sono cumulabili (art. 3) con forme di credito agevolato previste da altre norme, né tantomeno con le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette o dirette (vedi quelle previste dalla Legge Sviluppo, la 71/2013). All’operatore economico è data altresì la possibilità di scegliere i benefici del DD 73, se a lui più favorevoli, previa rinuncia a quelli fiscali.

Tra i requisiti indispensabili per l’accesso ai finanziamenti (art. 4) la titolarità della licenza in stato attivo e l’aver interamente versato il capitale sociale. È previsto inoltre un limite minimo di occupazione (due dipendenti a tempo indeterminato per una società, uno per le imprese individuali), mentre nel caso di nuova attività è necessaria la presentazione di domanda per il rilascio della licenza con convenzione per l’assunzione di almeno due dipendenti a tempo indeterminato. Naturalmente vengono esclusi gli operatori ritenuti soggetti inidonei, quelli che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi (ovvero di averla presentata inferiore di un quinto rispetto all’accertato), chi ha commesso reato di evasione fiscale o è debitore verso lo Stato di importi superiori a 5 mila euro.

 

Cosa e quanto è finanziabile?


L’art. 5 quello che specifica quali sono i progetti finanziabili, è estremamente articolato e rimandiamo gli interessati ad un’attenta lettura del testo di legge (lo potete scaricare in pdf dal nostro sito www.sanmarinofixing.com). In sintesi Sono finanziabili i progetti aziendali che prevedono investimenti tesi allo sviluppo o al riposizionamento dell’impresa, oppure ancora al mantenimento della sua capacità competitiva e che comportino il mantenimento o l’incremento degli occupati.

Sono finanziabili progetti aziendali in corso da non più di 6 mesi dalla data della richiesta (a decorrere dal primo acquisto di beni oggetto dell’intervento).

Per l’operatore economico del settore industriale è possibile richiedere contributi in credito agevolato per un importo massimo di 1.000.000 di euro nell’arco di 2 anni e per un massimo di 2 progetti. Tra i progetti aziendali finanziabili ci sono: a) acquisizioni di beni strumentali materiali (impianti, macchinari, attrezzature); b) beni immobili (compresi ampliamento ristrutturazione e ammodernamento, ma anche investimenti in sicurezza sul lavoro e efficienza energetica; c) acquisizioni di beni strumentali immateriali (brevetti industriali). Poi ancora c’è la casistica d) degli investimenti “che possono essere riferiti a parte o a tutte le tipologie indicate alle lettere precedenti”.

Sempre per quanto riguarda le attività industriali gli importi minimi non devono essere inferiori a 50 mila euro per i beni strumentali materiali e a 100 mila per quelli immateriali, con durata massima del mutuo di 5 anni; il contributo messo in campo dallo Stato, in conto interessi, è pari al 70% del tasso convenzionato con gli istituti di credito. Invece per gli interventi di acquisizione o ampliamento immobili l’importo finanziabile è pari al valore complessivo in ragione di 50 mq. di superficie utile per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato e comunque fino al limite massimo di 1.000.000 di euro. La durata massima del mutuo è di 10 anni ed il contributo dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato. Infine per gli interventi afferenti alla lettera d) l’importo minimo dell’investimento non deve essere inferiore a 200 mila euro, la durata massima del mutuo è di 5 anni e il contributo dello Stato in conto interessi è totale (100% del tasso convenzionato con gli Istituti di credito).

 

Come fare richiesta?


La domanda per ottenere il credito agevolato (artt. 6-7) va presentata su carta semplice al Comitato di Valutazione (presso l’Ufficio Industria) e deve contenere: l’ammontare del finanziamento richiesto; i tempi e le modalità di erogazione; una relazione che descriva il progetto di investimento, le finalità, le prospettive di sviluppo dell’attività e, se vi sono, le implicazioni sotto il profilo occupazionale. Se ritenute conformi, le domande saranno autorizzate entro 60 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il Comitato di Valutazione è composto dai direttori degli uffici industria, lavoro e tributario e alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti di categorie e sindacati.

I finanziamenti (art. 8) sono concessi in forma di mutuo oppure di contratto di locazione finanziaria (in questo caso il contributo in conto interessi è corrisposto direttamente all’operatore economico).

Il rimborso del prestito avviene con il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Se l’erogazione del prestito avviene nel corso del semestre gli interessi sono totalmente a carico dell’operatore economico sino al 30 giugno o al 31 dicembre successivo. Nel caso in cui l’operatore stipuli mutui di durata superiore a quella prevista dal decreto, l’intervento dello Stato resta naturalmente limitato alla tempistica prevista.

I finanziamenti concessi sono assistiti da privilegio in favore dell’Istituto di credito erogatore sui relativi beni mobili e immobili (art. 14). La garanzia deve coprire l’ammontare del prestito e l’ammontare complessivo degli interessi erogati dallo Stato. Va detto inoltre (art. 17) che tutti gli atti connessi al decreto in questione sono esenti da ogni tassa di registro, iscrizione, registrazione e cancellazione privilegio.

Come disposizioni transitorie (art. 18) è previsto che sono ammissibili i progetti d’investimento avviati dal 1 gennaio 2013. Per i beni mobili si considera la data di consegna mentre per gli immobili la data della stipula dell’atto notarile. Per questi casi specifici però la presentazione della richiesta deve avvenire entro il 30 settembre 2013.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento