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San Marino, responsabilità della persona giuridica: approccio ribaltato

da Redazione

Abrogate la Legge 6/2010 e il relativo Decreto Delegato. Perplessità da parte di ANIS e degli addetti ai lavori.

 

di Loris Pironi

 

La creazione di un efficace modello organizzativo in grado di consentire all’impresa di ridurre il rischio che qualcuno, all’interno dei propri ingranaggi, possa compiere un qualche tipo di misfatto, era alla base della Legge 6/2010 e del relativo D.D. 96/2010. San Marino Fixing ha dedicato diverse “puntate” all’argomento ed è stato partner – assieme ad ANIS, Camera di Commercio e alla società di consulenza PK Consulting – anche di un convegno per far conoscere le potenzialità della norma sammarinese.

Proprio questa settimana però il Consiglio Grande e Generale ha cambiato le carte in tavola, abrogando i due testi sopra citati e introducendo una nuova Legge sulla responsabilità della persona giuridica. Legge che ha suscitato non poche perplessità tra gli addetti ai lavori e in particolare in seno all’ANIS. Dalla Relazione al Pdl in questione si evince che la responsabilità in merito alla decisione di intraprendere questo cambiamento è stata – per così dire – “scaricata” dall’esecutivo sugli organismi internazionali, Greco e Moneyval, che avrebbero suggerito di modificare la 6/2010 per un “evidente deficit di effettività”: alla fine del 2011 infatti nessun ente aveva ancora registrato il modello organizzativo, che la legge peraltro prevedeva come facoltativo. In realtà di lavoro in questi anni ne è stato fatto. I responsabili dell’Associazione Industriali spiegano che “ANIS si è impegnata nell’elaborazione di specifiche linee guida, nell’organizzazione di convegni e nel fornire alle imprese tutto il supporto necessario, avvalendoci di qualificati professionisti esterni”. Diverse aziende hanno iniziato il percorso per dotarsi di un modello organizzativo ad hoc, con protocolli specifici e organismi di controllo, “adeguandosi alla legge con uno sforzo organizzativo ed economico notevole”.

Ma cosa è cambiato esattamente, oggi, con il nuovo testo di legge? Prima, con la legge del 2010, se l’impresa aveva adottato correttamente un modello organizzativo, in caso di commissione di reato da parte di un proprio amministratore, dipendente o collaboratore, non incappava in sanzioni amministrative. Ora invece l’adozione del modello è tenuta in considerazione dal giudice esclusivamente per la commisurazione dell’entità della sanzione. E ancora. Prima l’adozione del modello aveva una efficacia esimente chiaramente indicata; oggi invece il nuovo testo utilizza espressioni come “sistema di controllo”, “vigilanza”, struttura “organizzativa”, non nominando più espressamente il modello, che nella vecchia versione rappresentava tali funzioni. Un concetto dunque ben più “sfumato” rispetto al passato, che presta il fianco a dubbi interpretativi. Il nuovo testo inoltre non fa più riferimento neppure agli organismi di controllo, che invece erano uno dei punti qualificanti della L. 6/2010 in ottica di garanzia per l’azienda. E non è tutto. È stata estesa la responsabilità della persona giuridica a tutti i misfatti (ovvero i reati dolosi) commessi nel proprio interesse o vantaggio da soggetti con potere di agire per la persona giuridica stessa, un’estensione a tutto campo che appare molto penalizzante per le imprese.

Tutto questo dimostra come sia cambiato, nei fatti, l’approccio della norma, che non è più di natura preventiva ma solo punitiva. Se prima rappresentava uno stimolo a prevenire i misfatti oggi si limita a sanzionarne la commissione. E se è vero che in extremis in Commissione sono stati aggiunti un paio di passaggi significativi, introducendo un richiamo al modello organizzativo (che nella versione precedente invece non trovava spazio) e diminuendo l’entità delle sanzioni, qualche ulteriore correttivo – anche “postumo” – sarebbe indispensabile per non depotenziare uno strumento che invece è assai utile nel contrasto alla criminalità economica, come dimostrano l’esperienze italiana e quelle di altri Paesi.

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