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San Marino, chiarimenti dell’Ufficio del Lavoro sul lavoro nero e relative sanzioni

da Redazione

Con una circolare l’Ufficio del Lavoro di San Marino provvede a impartire alcuni chiarimenti in merito alle nuove norme in materia di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative introdotte dal DL 156/2011.

SAN MARINO – Con una circolare l’Ufficio del Lavoro di San Marino provvede a impartire alcuni chiarimenti in merito alle nuove norme in materia di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative introdotte col Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156, provvedimento che – in particolare nel Titolo IV – ha introdotto modifiche alla precedente legge 128/1989.

 

DEFINIZIONE DI LAVORO IRREGOLARE (E RELATIVE SANZIONI)

L’art. 21 del DL 156/2011 definisce il lavoro irregolare come “Il rapporto di lavoro che si instaura o si svolge al di fuori delle tipologie, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previste dal presente Decreto Legge e della legislazione vigente in materia”. Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio il comma 2 del suddetto art. 21 stabilisce che il rapporto di lavoro irregolare “è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di 2.000 euro e proporzionale di euro 200 per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione o frazione di giorno”, mentre “il prestatore di attività lavorativa irregolare è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 150”.

La circolare specifica inoltre che, rifacendosi agli art. 33 e 34 della legge 68/1989 il contravventore ha la possibilità di esercitare la facoltà di oblazione volontaria.

 

CONDOTTA IRREGOLARE RECIDIVANTE

Nel caso di condotta recidiva da parte del datore di lavoro (“che si verifica quando nei successivi 5 anni dal fatto accertato e sanzionato essa incorre nuovamente in una infrazione della stessa natura di quella già commessa”, come recita il comma 1 dell’art. 22 del DL 156/2011) si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell’art. 4 della legge 128/1989, ovvero “la direzione dell’Ufficio del Lavoro emette l’ordinanza con la quale ingiunge la cessazione immediata del rapporto di lavoro e applica le sanzioni pecuniarie amministrative (vedi paragrafo precedente, comma 2 art. 21) aumentate tuttavia, per quanto riguarda il datore di lavoro, da due a quattro volte”.

Come misura cautelare, e come sanzione accessoria speciale, la Direzione dell’Ufficio del Lavoro inoltre “valutata la gravità delle violazioni commesse anche in ragione dei lavoratori coinvolti in rapporto all’organico aziendale, dispone la sospensione dell’attività d’impresa o professionale per un periodo non inferiore a 7 e non superiore a 30 giorni lavorativi (comma 1 art. 22 DL 156/2011). Nell’ingiunzione di pagamento, specifica la circolare, la Direzione dell’Ufficio del Lavoro è tenuta a informare il contravventore che quest’ultimo provvedimento dell’attività di impresa o professionale “può essere revocato dalla stessa Direzione “su richiesta del datore di lavoro che dimostri di aver versato una somma a titolo di sanzione aggiuntiva nella misura fissa di euro 5.000 e proporzionale di euro 500 per ogni lavoratore e per ogni giorno di sospensione comminata (comma 2 art. 22 DL 156/2011) entro il termine di 40 giorni dalla data di emissione dell’ingiunzione di pagamento. Anche in questo caso c’è la facoltà di oblazione volontaria per il contravventore. Il versamento della somma a titolo di sanzione aggiuntiva effettuato dal contravventore nei termini sopra indicati porta all’interruzione della sanzione accessoria speciale, ovvero la chiusura temporanea dell’attività. In questo caso l’atto amministrativo di revoca del provvedimento viene trasmesso dalla Direzione dell’Ufficio del Lavoro all’interessato, mentre in caso contrario la Direzione entro e non oltre 5 giorni indicherà a mezzo ordinanza la data di inizio e fine del periodo di sospensione dell’attività.

Il DL 156/2011 prende poi in esame il caso di ulteriore recidiva “verificatasi nei successivi 5 anni dal fatto accertato e sanzionato” (comma 3 art. 22 DL 156/2011): in questo caso la Direzione dell’Ufficio del Lavoro trasmette gli atti di accertamento relativi alle violazioni commesse dal datore di lavoro al Commissario della Legge per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza (sempre comma 3 art. 22).

La circolare citata, datata 5 dicembre, è già esecutiva.

 

LEGGE 128/1989

 

DL 156/2011

 

DL 156/2011 (errata corrige)

 

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