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Tassi di interesse mutui: gli interventi “mitiganti”

da Alessandro Carli

La Repubblica di San Marino ha introdotto una serie di nuove disposizioni per tutelare i nuclei familiari maggiormente colpiti dal forte rialzo dei tassi di interesse sui mutui ipotecari contratti sulla propria abitazione di residenza. Disposizioni che sono state raccolte nel Decreto Delegato numero 57 del 2024 e che andiamo a esplorare.

I BENEFICIARI

Può beneficiare delle disposizioni ivi previste la persona fisica che: a) sia titolare di mutuo ipotecario, a tasso variabile, riferito all’immobile adibito alla propria residenza effettiva, anche concesso per le finalità di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche; b) il cui nucleo familiare abbia un reddito imponibile pro-capite non superiore a 18 mila euro. Nel caso di mutui ipotecari cointestati a più persone fisiche almeno un intestatario deve avere residenza effettiva nell’immobile ipotecato. In tal caso, la soglia di cui sopra (reddito imponibile pro-capite non superiore a 18 mila euro), si applica al reddito imponibile pro-capite del nucleo familiare del residente in tale immobile. I beneficiari, per i mutui ipotecari a tasso variabile riferiti all’immobile adibito a propria residenza, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino alla naturale scadenza del mutuo, possono richiedere all’istituto di credito finanziatore l’applicazione di un tetto massimo sulla rata prevista dal piano di ammortamento precedentemente concordato, riconducendolo all’importo dell’ultima rata maturata nell’anno finanziario 2022. Per i mutui oggetto di moratoria nell’anno finanziario 2022, la rata di riferimento deve essere la prima rata successiva al 31 dicembre 2022 non comprensiva del beneficio di moratoria. La differenza di importo tra la rata dovuta sulla base del piano di ammortamento, e quella determinata sulla base dell’applicazione del tetto massimo di cui sopra, che per l’istituto di credito finanziatore rappresenta un credito verso il titolare del mutuo ipotecario non produttivo di interessi, sarà versata, sempre nella forma rateale con tetto massimo, in via posticipata al momento del pagamento dell’ultima rata del mutuo ipotecario. Qualora, a seguito di una diminuzione dei tassi, la rata prevista dal piano di ammortamento originario, scenda al di sotto del tetto massimo della rata, l’istituto di credito finanziatore inizierà a recuperare il proprio credito maturato per l’applicazione delle presenti disposizioni rata per rata sino alla concorrenza del tetto massimo. È facoltà dell’istituto di credito finanziatore proporre ulteriori alternative, in accordo con il richiedente, in sostituzione del beneficio.

LA RICHIESTA

Il richiedente il beneficio deve presentare apposita richiesta all’istituto di credito finanziatore, anche per via telematica, contenente l’attestazione dei requisiti, in cui deve altresì dichiarare la regolarità dei pagamenti alla data di presentazione della domanda. La regolarità dei pagamenti deve intendersi riferita a tutto il sistema creditizio e, pertanto, dalla Centrale dei Rischi della Banca Centrale della Repubblica di San Marino non devono essere rilevate, nei confronti del richiedente, tensioni di sorta (sconfinamenti, rate insolute, posizioni in sofferenza, ecc.). In presenza di rate scadute e non pagate nel periodo antecedente alla data di presentazione della richiesta, il cliente, per poter usufruire del beneficio, dovrà dimostrare di aver pagato le rate insolute.

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