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Attività soggette a nulla osta: la lista dei settori

da Alessandro Carli

Attività economiche e settori merceologici assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato previsto dall’articolo 5 del Decreto Delegato numero 50 del 2024, il Decreto Delegato numero 58 del 2024 le elenca nei dettagli.

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ASSOGGETTATE

a) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato e reso esecutivo con Decreto del 21 luglio 1997 numero 73;

b) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico di prodotti e valori numismatici e filatelici;

c) le attività economiche nel settore merceologico di costruzione delle strade, qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazione primaria;

d) tutte le attività economiche nel settore merceologico della produzione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

e) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;

f) tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie e dell’investigazione privata;

g) le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, ad esclusione dell’attività di commercio all’ingrosso di orologi;

h) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali.

Il nulla osta, ricorda il Decreto Delegato numero 58 del 2024, “può essere comunque richiesto e deliberato anche preventivamente alla costituzione della società”.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le istanze tese ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del Decreto Delegato del 22 giugno 2018 numero 68, ad eccezione di quelle previste al punto 8) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto citato, presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto Delegato numero 58 del 2024, sono considerate comunque valide anche per l’ottenimento dell’autorizzazione ad operare.

DECORRENZA

L’efficacia delle disposizioni elencate dettagliatamente dal Decreto Delegato numero 58 del 2024 decorre a far data dal 1° luglio 2024.

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