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Operatori economici sammarinesi: i servizi fiduciari

da Alessandro Carli

Al fine di permettere un rapido sviluppo del mercato dei servizi fiduciari, le disposizioni e gli effetti del Decreto Delegato numero 83 si applicano esclusivamente alle transazioni elettroniche tra soggetti privati generate attraverso i servizi fiduciari elargiti dai prestatori iscritti agli “elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità” (di cui all’art.22, comma 7): di conseguenza, le transazioni non possono essere indirizzate all’Amministrazione.

Il Decreto nr. 83, che recepisce nell’ordinamento sammarinese le disposizioni del Regolamento UE n.910/2014 eIDAS e sue successive modifiche e integrazioni, disciplina quindi “la fornitura di servizi fiduciari da parte di operatori economici di diritto sammarinese”.

Rimandando il lettore al documento integrale, scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale, ci soffermiamo su alcune voci.

FIRMA ELETTRONICA

Le disposizioni della firma elettronica si applicano esclusivamente ai soggetti sottoposti alle disposizioni del decreto delegato e nell’ordinamento non sostituiscono le previsioni di cui alla Legge numero 115 del 2005. La firma elettronica è generata:

a) da un certificato non qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari non qualificato iscritto ad uno degli elenchi dei due elenchi di cui all’articolo 22, comma 7, lettere a) e g);

b) da un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

La firma elettronica deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata. L’apposizione di firma elettronica integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma elettronica deve adoperarsi un certificato non qualificato o un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. L’apposizione ad un documento elettronico di una firma elettronica, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. L’apposizione ad un documento elettronico di una firma elettronica, basata su un certificato elettronico non qualificato, non sostituisce e non assume la medesima validità della firma autografa.

MODALITÀ OPERATIVE DI AVVIO DEL MERCATO

Al fine di sollecitare il massimo interesse delle aziende informatiche nello svolgere l’attività di prestatore in fase di avvio del mercato, è istituito il Tavolo di confronto permanente tra l’Autorità ICT e le associazioni di settore afferente ai servizi fiduciari. Al Tavolo possono essere discusse le norme tecniche ivi inclusi i requisiti minimi di accreditamento, le modalità di svolgimento della vigilanza e gli schemi sanzionatori, e qualunque altra iniziativa volta a rendere competitivi i servizi fiduciari sammarinesi nel mercato europeo. Salvo diverse disposizioni da parte dell’Autorità ICT il Tavolo è sciolto a far data dal 31 dicembre 2025. Al fine dell’avvio del mercato, le associazioni di settore che partecipano al Tavolo possono svolgere qualunque servizio fiduciario di supporto ai prestatori in deroga ai requisiti di accreditamento previsti per l’iscrizione agli elenchi di cui all’art. 22, comma 7. Le associazioni di settore sono tenute a concordare con l’Autorità ICT una “Certification Practice Statement” per l’emissione dei certificati, un piano di risposta agli incidenti, un piano della valutazione sui rischi dei servizi elargiti e un piano di gestione delle interruzioni delle forniture.

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