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Energia elettrica tramite le reti in Alta Tensione

da Alessandro Carli

Disposizioni ai fini della trasmissione dell’energia elettrica tramite reti in Alta Tensione (AT) di proprietà di soggetti esteri nel territorio della Repubblica di San Marino e per la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, allo scopo di garantire la fornitura di energia anche mediante il potenziamento e la razionalizzazione delle suddette reti: è in questo campo che si muove il Decreto Delegato numero 79 del 2024. Decreto che introduce inoltre “discipline speciali in materia di autorizzazioni amministrative ed edilizie, di lavoro e fiscali, volte a garantire a un soggetto estero proprietario di una infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia, l’esercizio dell’attività di trasmissione in AT dell’energia”.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, sottolinea il Decreto numero 79, “è gestore delle reti di distribuzione in Media e Bassa Tensione nonché unico soggetto autorizzato a fornire energia elettrica ai clienti finali sulla base della normativa vigente in materia”.

SOGGETTO CONCESSIONARIO

Il Congresso di Stato, mediante delibera, riconosce il proprietario di una infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia nella Repubblica, quale soggetto concessionario. Tale soggetto è titolare del diritto di esercire l’infrastruttura garantendo la trasmissione dell’energia e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura stessa.

TITOLI EDILIZI

Il proprietario di un’infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia riconosciuto soggetto concessionario può richiedere alle Autorità competenti di San Marino l’attivazione delle procedure volte ad ottenere le autorizzazioni necessarie per procedere all’installazione e manutenzione di strutture e impianti installati sopra e sotto il suolo e nello spazio sovrastante di proprietà pubblica o privata, allo scopo di garantire il trasporto di energia. Il proprietario di una infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia riconosciuto concessionario può presentare domanda di concessione e autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 57 della L.1 40/2017.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Il soggetto concessionario riconosciuto inoltra apposita comunicazione all’Ufficio Attività Economiche e all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive entro e non oltre il giorno precedente all’inizio dell’intervento in territorio. Gli interventi urgenti configurabili come trasferte giornaliere, possono essere comunicati al medesimo ufficio, entro le ventiquattro ore successive all’intervento. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

a) ragione sociale del soggetto estero;

b) nome e cognome dei lavoratori presenti in territorio per l’esecuzione dell’intervento, nonché copia della carta d’identità o di passaporto in corso di validità muniti di dichiarazione di conformità dei dati e di conformità all’originale;

c) indicazione del periodo di effettiva presenza in territorio;

d) descrizione dell’intervento da effettuare;

e) documento ovvero dichiarazione equipollente che comprovi il rapporto di dipendenza tra ditta estera e lavoratore.

Il soggetto concessionario deve possedere, per ogni lavoratore indicato nella comunicazione e per tutta la durata dell’intervento, la copertura previdenziale ai sensi di apposita Convenzione tra San Marino e lo Stato ove ha sede l’impresa distaccante, o assicurare il possesso di copertura assicurativa e previdenziale contro il rischio infortunistico e la responsabilità civile con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica. Tale documentazione deve essere conservata nei luoghi di lavoro ed esibita in caso di controlli. Le eventuali imprese estere appaltatrici e subappaltatrici del soggetto Concessionario dovranno essere dallo stesso comunicate all’Ufficio Attività Economiche ed all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e al Congresso di Stato, per mezzo della Segreteria di Stato competente, per la relativa presa d’atto. Le imprese estere appaltatrici e subappaltatrici del Concessionario sono sottoposte agli stessi diritti e obblighi previsti dal presente decreto delegato in capo al Concessionario. Per quanto concerne la comunicazione, tali imprese devono produrre i seguenti ulteriori documenti:

a) ragione sociale o denominazione del soggetto estero: visura camerale per le imprese italiane ovvero documento equivalente se trattasi di imprese di diversa nazionalità;

b) documento ovvero dichiarazione equipollente che comprovi la regolarità contributiva della società che effettua il servizio in territorio sammarinese.

Il soggetto concessionario ed eventuali società appaltatrici e subappaltatici sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le comunicazioni di cui al DD devono essere effettuate tramite posta certificata.

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