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Pensionati che lavorano: la revisione delle norme

da Alessandro Carli

L’Amministratore Operativo e il Socio prestatore di attività lavorativa in società di capitali (di cui alla Legge nr. 164 del 2022 e s.m.) sono tenuti ad effettuare versamenti contributivi, in base a quanto disposto dall’articolo 23. I versamenti sono calcolati sul compenso dichiarato e, se inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi, su tale minimo, come stabilito dall’art. 5 della Legge nr. 158 del 2011. È previsto, inoltre, un versamento contributivo aggiuntivo pari all’1 per cento da calcolarsi sul reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi. I contributi di cui sopra sono destinati, ai fini contabili, alla Gestione Separata di cui all’art. 4 della Legge 158/2011 e s.m. Il calcolo della prestazione previdenziale avviene nelle modalità stabilite dall’art. 6 della L. 158. Si apre così il Decreto Delegato nr. 76 del 2024 che tratta la riorganizzazione della gestione separata, gli interventi di coordinamento in materia previdenziale, la revisione delle norme in materia di attività lavorativa per percettori di pensione e la solidarietà familiare.

MODIFICA DEL CALCOLO PENSIONISTICO PER LAVORATORI A TEMPO PARZIALE

Il comma 6, dell’articolo 18 della Legge n.157/2022 è così sostituito: “Al momento del calcolo della pensione si prende come base di calcolo per un massimo di 5 annualità complessive sull’intera vita lavorativa, la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità, se più favorevole”, nei seguenti casi: a) per il periodo di lavoro a tempo parziale, svolto prima del 1° gennaio 2023, esclusivamente nel corso degli anni presi in considerazione per il calcolo; b) in seguito ad accordo sindacale, successivo al 1° gennaio 2023, per riduzioni di orario determinate da esubero di personale o stato di temporanea crisi aziendale, tramite il quale i dipendenti hanno modificato il proprio contratto di lavoro in tempo parziale; c) per assistere, dopo il 1° gennaio 2023, un familiare non autosufficiente con disabilità certificata dall’ISS o dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.

ATTIVITÀ LAVORATIVA PER PERCETTORI DI PENSIONE

A parziale modifica del comma 1, dell’articolo 25 della Legge n.164/2022 e dell’articolo 35 della Legge n.157/2022 e successive modifiche e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5 del Decreto Delegato 23 febbraio 2023 n.30, l’attività lavorativa per percettori di pensione e il relativo cumulo tra reddito da lavoro e pensione sono consentiti per: a) percettori di pensione vecchiaia se erogata dall’ISS; b) percettori di pensione di anzianità, se erogata dall’Istituto Sicurezza Sociale, alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia. Qualora l’attività lavorativa del percettore di pensione non superi le venti ore settimanali, l’aliquota di cui al comma 1, dell’articolo 31 della Legge n.157/2022 è ridotta al 25 per cento, di cui il 18 per cento a carico del datore di lavoro e il restante 7 per cento a carico del lavoratore. L’aliquota di cui sopra si applica anche alle collaborazioni che, pur superando il limite orario previsto, siano finalizzate alla formazione del sostituto del pensionato. In tal caso, il datore di lavoro deve aver assunto, nell’arco temporale massimo dei tre mesi precedenti all’avvio del rapporto di collaborazione, un nuovo lavoratore ad un livello pari o al massimo ad un livello inferiore del lavoratore pensionato che si occuperà della formazione. La riduzione dell’aliquota ha una durata massima di dodici mesi dall’avvio della collaborazione. Qualora si interrompa il rapporto di lavoro con il sostituto, si applicano le aliquote dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il cumulo tra pensione e reddito da Amministratore Operativo o da Socio, avente apposito contratto di collaborazione di cui agli articoli 27 e 28 della Legge n.164/2022, sono consentiti qualora il soggetto sia percettore di pensione vecchiaia o, se percettore di pensione di anzianità, alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto Delegato n.30/2023.

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