Home FixingFixing Entro fine anno va comunicata l’attività prevalente dell’impresa

Entro fine anno va comunicata l’attività prevalente dell’impresa

da Redazione

Il termine del 31 dicembre 2012 è stato prorogato dall’art. 67 della Finanziaria 2011; la comunicazione deve essere inviata alla Segreteria di Stato per l’Industria all’Ufficio Industria.

 

Alla fine dell’anno scade il termine ultimo per la presentazione della comunicazione circa “l’attività prevalente” di tutte le attività economiche, stabilita dalla nuova Legge sulle Licenze. Un appuntamento importante, perché per chi non ottempera l’obbligo previsto per legge sono previste sanzioni anche pesanti, compresa la revoca d’ufficio delle licenze, sino a quando l’operatore economico non avrà adempiuto l’obbligo.

Il termine del 31 dicembre 2012 è stato prorogato dall’art. 67 della Finanziaria 2011; la comunicazione deve essere inviata alla Segreteria di Stato per l’Industria all’Ufficio Industria. Circa l’indicazione dell’attività prevalente, fa fede l’art.43 della Legge 129/2010, così come modificato dall’art.10 del Decreto 179/2010.

Il nodo attorno cui ruota tutto è la definizione stessa di “attività prevalente”, o attività effettivamente svolta.

La legge 129/2010 nello specifico distingue quattro diverse tipologie di licenza: per attività industriale, per attività di servizio, per attività artigianale e per attività commerciale.

Le licenze industriali sono quelle che autorizzano ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi connessi.

L’attività di servizio comprende tutte le licenze che autorizzano ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata al fine di erogare servizi, ad esclusione di quelli relativi alle attività industriali (di cui sopra). Le licenze per l’attività artigianale sono quelle che autorizzano a esercitare le attività che afferiscono alla legge sull’artigianato, la L. 10/1990. Infine le licenze per attività commerciale sono tutte quelle che autorizzano ad esercitare le attività di cui alla Legge 65/2000, che definisce come “commercio” “l’esercizio della intermediazione nella circolazione di beni oggettivamente rilevanti agli effetti dell’attività commerciale, l’esercizio di attività ausiliarie e la predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni”.


Criteri di valutazione

 

L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese aveva convenuto con Segreteria di Stato e Ufficio Industria su quelli che sono i principali criteri di valutazione per considerare industriale piuttosto che di servizio l’attività d’impresa: si fa riferimento al lavoro svolto dal personale, la titolarità dei marchi, l’ideazione progettazione dei prodotti acquistati e rivenduti, la gestione della logistica, anche nell’ipotesi di produzione affidata a terzi.

Tali considerazioni – spiegano da ANIS – valgono dunque anche per le imprese di servizio che svolgono anche attività commerciale.

Una indicazione importante riguarda le attività in cui il lavoro dei dipendenti sia sostanzialmente distribuito fra l’attività produttiva e di sevizio (come sopra definite) e quella di intermediazione di beni di terzi. In questo caso si farà riferimento alla parte di attività che rappresenta il fatturato prevalente.


Tre esempi pratici

 

L’azienda che impiega la maggior parte dei lavoratori in attività di rivendita all’ingrosso di prodotti di terzi acquisiti sul mercato (ed il fatturato prevalente viene realizzato in tale attività) ove sia attualmente classificata come licenza industriale, dovrà chiedere la trasformazione in licenza commerciale all’ingrosso relativamente alle merceologie di cui all’oggetto sociale indicando eventualmente i servizi connessi o comunque d’interesse riportati nell’oggetto sociale.

Secondo caso. L’azienda che impiega principalmente il personale nella produzione e che acquista prodotti da fornitori realizzati con specifiche originali dell’azienda o contraddistinti dal marchio aziendale, o di servizio, come sopra specificato, resta industria o attività di servizio.

Infine, per l’azienda che impiega un numero di addetti sostanzialmente analogo in entrambe le attività (produzione o servizi e commercio di prodotti di terzi) si farà riferimento alla parte di fatturato prevalente.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento