Home FixingFixing San Marino, pensioni: nuovo regime. Via al secondo pilastro

San Marino, pensioni: nuovo regime. Via al secondo pilastro

da Redazione

San Marino, a partire dal 1 luglio entra in vigore il famoso (o famigerato) FondIss. L’adesione è facoltativa per i lavoratori Over 50. A chi conviene?

anziani

 

SAN MARINO – Pronti via, inizia una nuova era per la previdenza sociale a San Marino. E’ davvero alle porte l’avvio del FondISS, il Fondo di previdenza complementare dell’Istituto Sicurezza Sociale, che prevede la contribuzione obbligatoria (con qualche deroga) a carico del lavoratore e del datore di lavoro. La Legge 6/12/2011 n. 191 infatti prevede che il versamento scatterà dal 1 luglio 2012. Ed è davvero una nuova epoca per San Marino.

Domanda. È vero che i lavoratori sammarinesi quando matureranno l’età della pensione si ritroveranno un assegno più basso rispetto al passato? Sì e no. Nel senso che sì, rispetto alla precedente riforma (datata 2005) le pensioni sono inferiori rispetto all’epoca precedente e che il principio generale porterà a vedere una proiezione di pensioni sempre più basse per garantire un equilibrio all’intero sistema. Ma anche no, nel senso che con il secondo pilastro, dal 1 luglio in poi, si andrà a recuperare qualcosa rispetto ai meccanismi e alle aliquote introdotte con la legge 191/2001.

 

Ulteriori approfondimenti sull’argomento li potete trovare CLICCANDO QUI.



Contributivo o retributivo. Questo è il problema

 

L’amletico dubbio è stato risolto dalla politica con la legge già citata, anche se sulla bontà di questa scelta ancora oggi si potrebbe stare a discutere abbondantemente. Poiché la spiegazione generale rischia di essere comunque troppo tecnica diciamo solo che si è deciso di non fare un coraggioso quanto – forse – impopolare passaggio al sistema contributivo (la prestazione pensionistica non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione di tutta la vita lavorativa), ma invece si è preferito mantenere un sistema retributivo a capitalizzazione, che è sì più remunerativo, ma ha anche un costo maggiore per il sistema pubblico ed è molto più difficile da mantenere in equilibrio, soprattutto in una società come quella sammarinese che tende sempre più a vedere innalzata l’età media delle persone. Con il sistema attuale, dunque, occorre che il rapporto lavoratori-pensionati non si sbilanci troppo verso quest’ultimi.

Per permettere a questo castello di sorreggersi, è stato deciso di utilizzare come “puntello” un secondo pilastro contributivo, a spese del lavoratore e del datore di lavoro in pari misura, che diventerà operativo appunto dal prossimo 1 luglio.

 

Come funziona il secondo pilastro?

 

Una cosa è certa: sarà un secondo pilastro leggero, almeno all’inizio. A pieno regime (nel 2018) si arriverà ad un’aliquota massima di 4 punti percentuali, equamente divisi a carico di lavoratore e datore di lavoro. Ma non corriamo, spiegheremo tutto a tempo debito.

L’adesione a FondIss è obbligatoria per tutti coloro che sono già iscritti al sistema previdenziale principale (ad eccezione degli assistenti alle persone inferme che però possono aderire volontariamente). Il Fondo interessa i lavoratori dipendenti, quelli autonomi e quelli agricoli.

Per tutti i soggetti che al 22 dicembre 2011, data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto i 50 anni di età l’adesione a FondIss non è obbligatoria. Anche costoro potranno comunque aderire volontariamente a FondIss, con richiesta formale. La norma non lo dice espressamente, ma sulla base dell’interpretazione ricevuta dalla Segreteria di Stato competente, anche in tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a versare l’aliquota contributiva prevista a suo carico nella misura stabilita alla lettera b) dell’art. 15.

La domanda per il lavoratore Over 50 a questo punto è legittima: è il caso oppure no di aderire al FondIss? A ognuno lasciamo l’opportunità di fare i propri calcoli, diciamo che in linea generale più si è vicini all’età pensionistica e meno ammalianti sono le sirene di questo secondo pilastro.

Ogni iscritto a FondIss ha sempre la possibilità di incrementare, volontariamente e integralmente a suo carico, la propria quota di contribuzione. La possibilità di aderire volontariamente a FondIss è altresì prevista anche per chi non è iscritto al fondo previdenziale principale secondo modalità demandate ad un futuro regolamento.

Ricordiamo che della macrocategoria dei lavoratori autonomi, oltre a liberi professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori, agenti e rappresentanti, soci di Srl (con i requisiti previsti dall’art. 3 L. 158/2011) fanno parte anche collaboratori coordinati e continuativi a progetto e amministratori e presidenti di società di capitali.

 

La progressione: partenza “morbida”

 

L’entità del contributo a FondIss si innalzerà nel tempo con la seguente progressione:

1) a carico dei lavoratori dipendenti e dei titolari di co.co.pro da calcolare per i primi sull’imponibile previdenziale, per i secondi su quanto effettivamente corrisposto. Le decorrenze dell’aliquota sono le seguenti:

1° luglio 2012 0,50%

1° gennaio 2014 1%

1° gennaio 2016 1,5%

1° gennaio 2018 2%

2) a carico dei datori di lavoro o committenti in favore dei lavoratori dipendenti o titolari di co.co.pro da calcolare per i primi sull’imponibile previdenziale e per i secondi su quanto effettivamente corrisposto. Le aliquote saranno le stesse del punto 1.

Come anticipato, in totale quindi si arriverà, a regime, ad un’aliquota compressiva del 4%.

Per i lavoratori dipendenti il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo come stabilito dal secondo comma dell’art. 47 L. 135/2006 che ha modificato l’art. 6 della Legge 11/2/83 n°15.

 

Le note dell’ANIS sul nuovo FondIss

 

A questo proposito, l’Associazione Nazionale dell’Industria San Marino ha evidenziato due aspetti:

a) la possibilità di utilizzare il web banking anche per il versamento dei contributi;

b) la possibilità per le aziende con pochi dipendenti di poter effettuare il versamento dei contributi, che in questa fase sono di piccola entità, con cadenza trimestrale.

“Rimarchiamo inoltre che l’art. 13 del Decreto Legge 31 maggio 2012 n.61, con riferimento al calcolo dei contributi della gestione separata per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, ha precisato che questo va effettuato sui compensi effettivamente percepiti a prescindere dai redditi minimi così come inizialmente previsto dalla Legge 158/2011. (Siamo in attesa di sapere dall’ISS se per analogia ciò vale anche per FondIss)”. L’art. 18 del medesimo Decreto specifica che la ritenuta d’imposta deve essere effettuata sul compenso effettivamente percepito al netto della quota contributiva previdenziale obbligatoria a carico del collaboratore (quindi anche quella di FondIss).I contributi obbligatori a carico del dipendente, del titolare di co.co.pro. o del lavoratore autonomo costituiscono passività deducibili ai sensi della legge sull’imposta generale sui redditi.

I contributi volontari invece sono deducibili fino ad un ulteriore importo massimo di euro 2.500.

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata del sistema previdenziale principale (soci di Srl con i requisiti previsti dall’art. 3 L. 158/2011, collaboratori coordinati e continuativi a progetto e amministratori e presidenti di società di capitali), le scadenze per il versamento dei contributi rimangono le medesime previste per il primo pilastro cioè entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio o dalla scadenza del contratto /incarico. Ai denari del FondIss è riconosciuta natura di credito privilegiato.

“Rileviamo inoltre che ad oggi non è ancora stato nominato il Comitato Amministratore di FondIss che avrà il compito di individuare le tipologie di investimento e la scelta dei soggetti ai quali affidare la gestione del patrimonio di FondIss.

Anche le modalità di calcolo delle prestazioni al momento non sono precisate, ma rimandate ad un Regolamento del Comitato di Amministrazione sulla base di coefficienti di conversione di rendita dei capitali in scadenza contenuti nella tabella che verrà emessa con apposito Decreto Delegato”.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento