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Credito agevolato neve, agli sgoccioli il tempo per presentare domanda

da Redazione

La data per la scadenza è fissata nel prossimo 30 giugno 2012, dopodiché chiunque abbia subito danni per la nevicata eccezionale dello scorso febbraio non potrà più avanzare richieste.


Ultimi giorni utili per la scadenza della presentazione per le domande di credito agevolato straordinario per eventi atmosferici. Lo ribadisce il Decreto Legge 61/2012 del 31 maggio 2012, che a sua volta riprende e ratifica – con le integrazioni dopo il passaggio in Consiglio Grande e Generale – il DL 31/2012 “Interventi urgenti a sostegno del sistema economico e disposizioni fiscali diverse”. La data per la scadenza è fissata nel prossimo 30 giugno 2012, dopodiché chiunque abbia subito danni per la nevicata eccezionale dello scorso febbraio non potrà più avanzare richieste. Il nuovo Decreto precisa inoltre che sono ammessi al credito agevolato straordinario i lavori di ristrutturazione effettuati dall’impresa locatrice, ed anche quelli effettuati dall’impresa locataria, se da contratto sono a suo carico (Art. 2, comma 6). Sempre in seno all’Art. 2 (comma 7) si stabilisce che l’impresa proprietaria può accedere a tali benefici, anche se l’immobile è concesso in locazione ad altra impresa, purché la somma dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalle 2 imprese non sia inferiore a 2 unità. Viene stabilito che le imprese proprietarie di immobili destinati ad attività di impresa nei quali alla data del 31 gennaio 2012 non fosse operante alcuna attività economica saranno ammesse ai benefici solo in ultima istanza, anche dopo le altre tipologie di intervento previste dall’art. 4 delle Legge 109/2009.

 

Art. 12: CIG e Indennità Economica Speciale

 

Rispetto al testo del precedente Decreto segnaliamo ulteriori modifiche. L’Art. 12 prevede che il familiare del titolare dell’attività o dell’amministratore è ammesso alla sola Cig per forza maggiore. E’ escluso da tutte le altre cause e dalla mobilità nel caso in cui risulti socio (indipendentemente dalla quota posseduta) o lo sia stato nei 12 mesi precedenti.

Si segnala inoltre la modifica introdotta dal comma 3 in virtù del quale al fine della determinazione dell’entità degli ammortizzatori sociali non si tiene conto degli eventuali inquadramenti a livelli superiori intervenuti negli ultimi 24 mesi.

Evidente la complicazione che tale disposizione determina nel calcolo del trattamento della CIG e Mobilità.

 

Art. 12 bis: Rapporti di collaborazione del socio

 

L’articolo in questione, introdotto ex novo, sostituisce il comma 1 dell’art.8/bis del Decreto Legge n. 156 “Interventi Urgenti per la semplificazione e l’efficienza del mercato del lavoro”, relativo allo speciale rapporto di collaborazione del socio elevando al 25% la quota di partecipazione nella società necessaria per la sua valida costituzione.

 

Art. 12 ter: Attività in territorio di imprese forensi

 

Altra nuova disposizione che apporta un’importante modifica all’art. 52 della legge 7/1961. Il termine di 15 giorni (indicato appunto dai commi 2 e 3 dell’art 52) per l’attività occasionale esercitata in territorio deve intendersi riferito a giornate lavorative e comunque per un periodo non superiore a 30 giornate uomo. Ciò significa che se la squadra che deve compiere l’intervento è formata da 5 addetti le giornate lavorative sono solo 6. Inoltre la norma precisa che l’impresa forense non potrà ottenere più di 3 semplici autorizzazioni nell’arco dell’anno solare per interventi non superiori a 25 giorni lavorativi. Oltre tale limite è necessaria la licenza a termine.

 

Art. 14: Svolgimento di attività gestionali

 

La norma è stata rivista in senso restrittivo limitando la possibilità di svolgere attività di carattere gestionale all’interno dell’impresa esclusivamente all’Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Delegato della società. Quindi, rispetto alla versione precedente, tale opportunità viene preclusa ai “semplici” Consiglieri di amministrazione della società. Viene precisato altresì che l’attività prestata non deve implicare qualsiasi inserimento nel ciclo produttivo industriale/artigianale aziendale.

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