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San Marino, novità nella gestione dei solventi organici

da Redazione

Aziende: per i consumi superiori alle due tonnellate all’anno è previsto un apposito registro.

 

“Le attività che superano il consumo di solvente organico di 2 Tonn./anno devono tenere un registro dei solventi e dare comunicazione al Dipartimento di Protezione, entro febbraio di ogni anno precedente, dei quantitativi utilizzati”. E’ questo, in estrema sintesi, uno dei punti-chiave del DD n.166/2011. Tutte le aziende sammarinesi devono porre attenzione all’art. 7 comma 2, che chiarisce la corretta gestione dei solventi organici: non essendo specificate le modalità di gestione, possono essere annotati in registro gli acquisti di solvente organico con una frequenza determinata discrezionalmente da ogni azienda. Il registro non deve essere vidimato da nessun ufficio. Poiché la normativa è entrata in vigore dal momento della sua pubblicazione (10/10/2011), entro il 29 febbraio 2012 è obbligatorio dare comunicazione al Dipartimento di Protezione del consumo dell’anno precedente (inviare alla mail a info.dp@iss.sm.) Il DD numero 166 stabilisce le norme in materia di tutela dell’aria. Vediamo assieme gli articoli più salienti.

 

Art. 1


Il  decreto ha come finalità la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera provenienti da impianti ed attività industriali e da impianti termici civili al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente nel suo complesso. Scopo della normativa è anche quello di allineare la disciplina delle emissioni in atmosfera alla normativa comunitaria, in particolare alle direttive europee, al fine di concorrere al miglioramento della qualità dell’aria su vasta scala oltre che a livello locale. Il decreto disciplina la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente ed è finalizzato a:

 

a) valutare la qualità dell’aria ambiente;

 

b) ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente;

 

c) realizzare una migliore cooperazione con gli Stati confinanti in materia di inquinamento atmosferico;

 

d) allinearsi alla normativa europea in materia di qualità dell’aria ambiente;

 

e) disciplinare i Piani ed i programmi per la protezione ed il miglioramento della qualità dell’aria ambiente.

 

Art. 2


Il DD, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili di potenzialità termica uguale o superiore a 116 kW e alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

 

Art. 7

 

Per le attività che utilizzano solventi organici devono essere messe in atto tutte le migliori tecniche disponibili e le misure possibili per ridurre le emissioni diffuse, in particolare utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni diffuse di composti organici volatili. Le attività che superano il consumo di solvente organico di due tonnellate all’anno devono tenere un registro dei solventi e dare comunicazione al Dipartimento di Protezione, entro febbraio di ogni anno per l’anno precedente, dei quantitativi utilizzati.

 

Art. 13

 

Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dal Centro di Formazione Professionale al termine di un corso per la conduzione degli impianti termici, previo superamento dell’esame finale. Con regolamento verranno fissate le norme relative alla formazione dei corsi, le modalità di ammissione, la durata degli stessi, i programmi e le norme concernenti gli esami. Si ritengono validi patentini di abilitazione rilasciati da enti abilitati in Italia.

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