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Agenzia delle Entrate gli obblighi di comunicazione

da Redazione

Anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese black list di un contribuente italiano.

La ris. n. 121/E/2010 ha precisato che rientrano negli obblighi di comunicazione anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese black list di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in black list (nel nostro caso specifico, ovviamente, la Repubblica di San Marino). L’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 28 gennaio 2011 – in cui risponde a diversi quesiti relativi all’argomento – spiega se tale regola deve estendersi anche ad operazioni verso contribuenti black list effettuate da stabili organizzazioni di contribuenti italiani in paesi non black list Ecco la risposta. Al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 anche “alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list”. La risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010 – da interpretare, in accordo al richiamato decreto, limitatamente alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale – ha chiarito che le stesse, se effettuate dalla stabile organizzazione in un paese black list di un operatore passivo italiano, sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010. Principio desumibile dal suddetto documento di prassi è che il rapporto che lega la stabile organizzazione e la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che la prima costitui-sce un’articolazione della seconda e non un soggetto distinto dalla medesima. In applicazione, quindi, del medesimo principio di “trasparenza”, anche per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia, andrà adempiuto l’obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010.

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