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La direttiva macchine riguarda anche il Monte

da Redazione

La normativa dell’UE è stata al centro di un seminario organizzato dall’ANIS.

Di Alessandro Carli

 

Progettisti di macchine, fabbricanti, importatori, fornitori, distributori, installatori nonché i datori di lavoro utilizzatori di macchine. Queste le categorie interessate al decreto legislativo italiano numero 17 del 27 gennaio 2010 che ha recepito la Direttiva 42/2006/CE, c.d. “Nuova Direttiva Macchine”, che introduce importanti modifiche su aspetti applicativi e procedurali quali, ad esempio, le definizioni e il campo di applicazione, la costituzione e presenza del fascicolo tecnico, l’introduzione di nuove figure per la procedura di marcatura e importanti novità che riguardano l’introduzione del concetto di “quasi-macchina” e la modifica delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. L’ANIS, il 29 aprile, ha organizzato un seminario ad hoc per offrire agli associati una serie di chiarimenti nella normativa. Tra i relatori, l’Ingegner Fabrizio Bindi, Tullio Francioni e l’Avvocato Giorgio Caramori, che ha analizzato il Decreto Legislativo dal punto di vista giuridico. “La vendita di una qualsiasi macchina in Europa – spiega l’Avvocato – può avvenire soltanto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla direttiva comunitaria, che ormai è stata recepita da tutti gli Stati dell’UE, per cui qualsiasi macchina voglia essere immessa sul mercato europeo o voglia essere utilizzata, deve essere conforme a quelle disposizioni di legge. Questo è un messaggio molto chiaro per i costruttori extraeuropei (quindi anche per i costruttori sammarinesi, ndr), per cui se il loro prodotto vuole essere utilizzabile, e non vuole, oltre che causare situazioni di responsabilità, rischiare di essere ritirato dai mercati nei casi più gravi, deve essere conforme alle disposizioni previste. E’ un sistema di origine comunitaria, ed è un sistema che assicura la libera circolazione del prodotto macchina nell’ambito Comunitario: esso va rispettato anche da chi vuole – da un Paese extracomunitario – immettere macchine per essere utilizzate negli ambienti di lavoro da parte delle aziende europee”.

Qual è il ruolo del mandatario?

“Un’azienda extra-UE deve conformarsi ai contenuti della ‘Direttiva Macchine’, se vuole immettere il ‘prodotto macchina nel mercato europeo’ . Oltre a dover progettare e costruire la macchina nel rispetto delle disposizioni normative e tecniche create a tutela delle condizioni di sicurezza, egli deve procedere ad alcuni adempimenti specifici, fra cui la ‘marcatura’ della macchina, la redazione del fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità, l’apposizione della targhetta CE e la redazione delle istruzioni per l’uso. Questi ultimi adempimenti il costruttore straniero può delegarli ad un altro soggetto, il mandatario, che può essere una persona fisica o giuridica stabilita all’interno del territorio della Comunità europea. La nomina di un mandatario, che per le aziende extra-UE è solo facoltativa, non esclude la responsabilità del fabbricante, in quanto egli rimane comunque responsabile della progettazione e fabbricazione della macchina. Con la nomina del mandatario si designa però la persona che si è resa responsabile della conformità della macchina, e del corretto adempimento degli obblighi di marcatura CE sopra descritti”.

Il mandatario ha responsabilità civili o penali?

“Il mandatario ha alcune responsabilità che sono descritte dal decreto italiano di attuazione della Direttiva 42/2006/CE: si tratta di sanzioni economiche, di carattere amministrativo, anche rilevanti, che possono arrivare, nel loro massimo, anche a 150.000 euro. Il costruttore, per parte sua, può comunque incorrere in responsabilità sia civili, sotto il profilo di inadempimento contrattuale e di risarcimento danni, anche nell’ipotesi di infortuni, che penali: queste ultime se e nella misura in cui il costruttore straniero può avere responsabilità penali, se e nella misura in cui, alla sua condotta, siano applicabili prescrizioni della legge penale e il reato si sia verificato nelle condizioni di perseguibilità dei reati commessi dallo straniero secondo la legge italiana, perché altrimenti può non essere perseguibile penalmente. Come ho detto, il costruttore straniero rimane perseguibile dal punto di vista civilistico, perché può essere chiamato a rispondere anche dei danni, eventualmente conseguenti alle lesioni subite da un lavoratore, dipendente dell’azienda italiana utilizzatrice dalla macchina, infortunatosi durante l’uso di una macchina risultata non conforme, e quindi non sicura”.

Quando il Decreto italiano parla di sanzioni, prevede che siano a carico del fabbricante o del mandatario?

“Questo è un aspetto un po’ delicato. Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto italiano, che di fatto recepisce la direttiva comunitaria, è un sistema sanzionatorio per i costruttori italiani. Quindi la sua applicabilità al costruttore straniero è piuttosto complicata. Invece nel caso del mandatario, esso viene menzionato tra le persone raggiungibili dal sistema sanzionatorio. Si tratta di sanzioni di carattere prettamente amministrativo”.

La figura del mandatario non è obbligatoria per le aziende extra-Ue, però diventa una scelta commerciale.

“Diventa una scelta di sicurezza, e anche di immagine. Non è che nominando un mandatario si nomina una persona responsabile in vece propria. Si nomina invece una persona alla quale si delegano una serie di adempimenti riguardanti la attestazione di conformità CE, e la documentazione di corredo della macchina”.

Come può tutelarsi un mandatario?

“Un mandatario redige la dichiarazione di conformità, compone il fascicolo tecnico, ed esegue gli altri adempimenti a lui delegabili, ma certamente dovrà garantirsi che il costruttore abbia progettato e costruito la macchina sicura. Quindi anche il mandatario prudentemente dovrebbe a sua volta tutelarsi nei confronti del costruttore, chiedendogli garanzie adeguate sulla effettiva corrispondenza della macchina alle direttive comunitarie”.

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