Home FixingFixing San Marino, prefinanziamento IVA: ecco come funziona. E da quando

San Marino, prefinanziamento IVA: ecco come funziona. E da quando

da Redazione

Ecco il discusso Decreto n.79 che regola “alcuni scambi commerciali con l’Italia”. E’ entrato in vigore il 1 maggio e regolerà gli scambi per alcuni settori specifici (elettrici e zucchero per il momento, ma la lista potrebbe allungarsi in qualsiasi momento) sino a fine anno, prevedendo il prefinanziamento dell’Iva da parte delle imprese sammarinesi. L’analisi del testo di legge.

Si è discusso molto, in queste ultime settimane, del provvedimento che prevede il prefinanziamento dell’Iva, da parte delle imprese sammarinesi (solo le imprese che operano in alcuni specifici settori), per contrastare quei comportamenti fraudolenti, in particolar modo le cosiddette “frodi carosello”, che rendono difficile la strada per arrivare alla normalizzazione dei rapporti con l’Italia. La materia, dal 26 aprile scorso, è regolata mediante un Decreto Legge d’urgenza, il numero 79, promulgato dai Capitani Reggenti, che va a regolare “lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l’Italia”. Di fatto viene sancito, per un determinato periodo (dal 1 maggio al 31 dicembre 2010), e solo per i settori stabiliti dall’articolo 2 del Decreto, che le aziende sammarinesi che trattano i prodotti in questione effettuino le cessioni di beni ad operatori economici residenti o domiciliati in Italia con l’addebito dell’Iva, secondo la procedura indicata dall’art. 7 lettera A) della Legge 21 dicembre 1993 n. 134. I settori per i quali si applica il provvedimento sono i seguenti: elettrodomestici ad esclusione di quelli da incasso; apparecchi radiotelevisivi; lettori di dischi; strumenti informatici e computer; apparecchiature informatiche periferiche e software; cd vergini, dvd vergini, blu-ray disc vergini; apparecchi e supporti informatici audio, video, dati ed elettronici di intrattenimento; apparecchi telefonici di qualunque genere; componenti e apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e telefonia; articoli e prodotti per la fotografia e cinematografia; zucchero. Lo zucchero è stato inserito solo in un secondo momento, mentre altri beni possono essere inseriti nella lista in qualsiasi momento. Nei giorni scorsi il Generale Cosimo D’Arrigo della Guardia di Finanza, presentando i risultati definitivi ottenuti nel 2009 dell’attività di controllo, ha affermato che le frodi carosello tra Italia e San Marino hanno riguardato in particolare prodotti informatici, elettrodomestici, telefoni cellulari, carni e autoveicoli: la lista potrebbe essere integrata in questa direzione, come ha sottolineato il Segretario di Stato all’Industria Marco Arzilli (nella foto) intervenuto all’ultima assemblea dei soci dell’ANIS. Tornando al Decreto Legge n.79, sempre nell’articolo 2 viene specificato che “con Regolamento del Congresso di Stato può essere modificato l’elenco dei beni di cui al presente articolo”. L’articolo 3 del provvedimento indica le sanzioni per gli operatori economici che violano le nuove disposizioni in materia: “All’operatore economico che viola le disposizioni dell’articolo 1 comma 1° e 2° del presente decreto è applicata dall’Ufficio Tributario la sanzione pecuniaria amministrativa di importo doppio rispetto all’IVA da prepagarsi e non versata”. Qualora l’operatore incorra nella violazione delle disposizioni del decreto in questione su un imponibile di cessioni di importo superiore a 10 mila euro, viene immediatamente sospesa la licenza dall’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, e applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di importo doppio. L’articolato specifica inoltre: “qualora l’operatore economico non si avvalga delle facoltà di cui al primo capoverso del primo comma dell’art. 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni o non proceda al pagamento dell’intera somma entro 30 giorni successivi al termine ivi previsto, l’Ufficio Tributario ne dà comunicazione all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale nell’ipotesi di non superamento della soglia di cui al secondo comma del presente articolo applica la sospensione della licenza mentre nel caso di superamento della soglia applica la revoca della licenza d’esercizio”. Nel caso più “leggero”, ovvero quello che prevede solo la sospensione della licenza, questa viene riattivata dall’Ufficio Industria su richiesta della parte interessata, ma solo se l’operatore economico provvede, nei termini prestabiliti, al pagamento della sanzione. Chiaramente il discorso non vale nei casi di revoca della licenza. Nel caso di violazione delle disposizioni sul prefinanziamento dell’Iva per cessioni di importo superiore ai 100 mila euro, ovvero si verifichino violazioni ripetute e reiterate, l’operatore economico “è assoggettato comunque al provvedimento di revoca della patente d’esercizio adottato dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio”, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa. Il D.L. n.79 specifica che per “violazioni ripetute e reiterate” s’intendono quelle intervenute tre volte nel periodo di validità del decreto. Per tutto ciò che non viene disciplinato con questo decreto, il riferimento legislativo è il Regolamento approvato dal Congresso di Stato il 29 luglio 1997 (delibera n.8).

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