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San Marino, catasto rifiuti, già possibile fare le dichiarazioni online

da Redazione

IAM srl, la rubrica firmata da Mattia Marinelli: c’è tempo sino alla fine di aprile.

 

di Mattia Marinelli

 

Già da un mese (e sino alla fine di aprile) le imprese della Repubblica di San Marino possono effettuare la dichiarazione annuale dei rifiuti mediante il servizio web UOGA. I più attenti – ma anche chi ha già una certa pratica – sapranno che già del 2015 i dati che riguardano la produzione dei rifiuti devono essere inviati dalle imprese del territorio in maniera telematica. Il software difatti permette alle aziende interessate (non tutte: a breve chiariremo chi è obbligato e chi no) la gestione dei dati relativi alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. L’obbligo della dichiarazione è stabilito dall’articolo 27 del Decreto delegato numero 44 del 2012 e interessa le aziende produttive che contano più di 20 dipendenti o che producono anche un solo rifiuto pericoloso indipendentemente dal numero dei dipendenti.

I soggetti che hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti deve, inoltre, contenere l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; il metodo di trattamento impiegato.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discariche site in territorio, devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione, oltre alle aziende con meno di 20 dipendenti, anche gli imprenditori agricoli, limitatamente ai rifiuti non pericolosi le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario in centri autorizzati all’interno del territorio della Repubblica.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti che “non eccedano i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, non superino il limite massimo di trasporto complessivo di 100 chilogrammi o 100 litri all’anno”.

IAM, su apposita delega, si rende disponibile a effettuare la dichiarazione online al costo di 50 euro.

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