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Rifiuti: dopo l’Emilia-Romagna anche le Marche

da Redazione

San Marino: ratificato l’accordo per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Ogni anno, per un lustro, le tonnellate complessive saranno 8.100.

 

Dopo l’Emilia-Romagna, le Marche. E’ passato un po’ sottotraccia, lo ammettiamo, ma alla fine Ancona ha ratificato – attraverso la delibera numero 77 – l’accordo con la Repubblica di San Marino per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi prodotti sul Monte. La ratifica, di fatto, dà operatività all’accordo siglato il 28 maggio 2013 e offre alle imprese del Titano una nuova alternativa per quel che concerne i trasporti transfrontalieri. In attesa di conoscere gli indirizzi precisi dei centri di recupero e smaltimento – le parole del relatore di maggioranza Luca Marconi (Udc) lasciano presagire che le discariche più interessate siano quelle di Cà Lucio a Urbino, Cà Asprete a Tavullia e Monteschiantello a Fano – vediamo cosa prevede, dettagliatamente, l’accordo ratificato.

 

Cosa prevede l’accordo


L’accordo è volto a consentire la movimentazione diretta dei rifiuti verso impianti marchigiani. L’articolo 1 sottolinea e stabilisce i quantitativi: 3.100 tonnellate per i rifiuti speciali destinati allo smaltimento in discarica e di 5.000 tonnellate per quelli destinati al recupero di materia, previa procedura di notifica e di tutte le garanzie ambientali e finanziarie previste dalla disciplina comunitaria e nazionale.

In base all’articolo 2, è vietata l’importazione nelle Marche di rifiuti contenenti PCB (policlorobifenili, eccetera). Per i rifiuti destinati a recupero e inseriti nella cosiddetta “Lista verde” prodotti a San Marino, possono essere trasfrontalierati nelle Marche mediante la procedura di spedizione conforme “senza limite alcuno nei quantitativi annui”.

Come già detto da San Marino Fixing, le importazioni dei rifiuti nelle Marche (e quindi le esportazioni dal Titano) sono soggette al deposito da parte del notificatore a favore del Monte di una garanzia finanziaria bancaria o assicurativa, secondo quanto prevede il Regolamento CE 1016/06 (articolo 6), ovvero la spese di trasporto, le spese di smaltimento o di recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 giorni. La garanzia finanziaria è finalizzata a coprire le spese derivanti dall’impossibilità di recupero o smaltimento (articolo 22 del Regolamento CE 1016/06), ma anche per i casi di spedizione, recupero o smaltimento di rifiuti illegali (articolo 24 del Reg. CE 1016/06) o per “cuscinetto” nel caso in cui l’importo della garanzia finanziaria risultasse insufficiente a coprire le spese derivanti dall’illecito smaltimento o recupero dei rifiuti (in questo caso la parte eccedente sarà coperta dalla Repubblica di San Marino). L’accordo stipulato dalla Regione e dalla Rupe ha durata quinquennale e può essere prorogato di un ulteriore lustro “qualora, entro un anno dalla scadenza, non pervenga denuncia a una delle due parti”.

San Marino e Marche però possono recedere l’accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti attraverso una comunicazione ad hoc, sei mesi prima della scadenza.

 

Obiettivi dell’accordo


La ratifica – al di là delle polemiche politiche scatenate nelle Marche che già avevano smosso, a suo tempo, l’Emilia-Romagna – ha una doppia valenza e una doppia ricaduta: da un lato, consentire alle imprese marchigiane che sono in sofferenza per la complessiva crisi del sistema produttivo di avere ulteriori occasioni di lavoro nel rispetto di rigide regole ambientali, dall’altro, nell’interesse pubblico, avere le maggiori garanzie derivanti da un sistema rigoroso e collaudato di gestione della movimentazione di rifiuti speciali transfrontalieri del Regolamento CE n.1013/2006 che costituisce un’ampia garanzia di tracciabilità dei rifiuti.

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