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Nuove assunzioni tra rimandi al Decreto e posticipi

da Redazione

In vigore la nuova Legge Sviluppo e il DD 119/2017: per ricostruire l’iter che devono seguire le imprese occorre incrociare i due testi, ma a volte non basta.

 

di Daniele Bartolucci

 

Il mercato del lavoro sammarinese è cambiato, ma per le imprese la parola semplificazione non è ancora stata scritta. Né si legge tra le maglie del complicato intreccio della Legge 29 settembre 2017 n. 115 “Modifiche e integrazioni alle Norme in Materia di Sostegno allo Sviluppo Economico” e del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n. 119, che ne qualifica gli interventi. E a complicare ancora di più la lettura e, quindi, l’applicazione, vi è anche la mancanza di alcuni dati e regolamenti che, di fatto, rimandano l’applicazione di interi capitoli al 2018. Insomma, un labirinto di norme, dove è facile perdersi.

 

ANIS CON LE IMPRESE: SPIEGAZIONI E RICHIESTE


Di fronte a questa rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda l’assunzione di nuovo personale, e dopo averla contrastata in ogni sede, l’Associazione Nazionale Industria San Marino ha lavorato sull’ultima stesura della Legge e sul Decreto attuativo in maniera approfondita, per supportare le imprese associate nella maniera migliore. E’ già stata completata e condivisa con i Soci una prima circolare esplicativa e martedì 24 ottobre si è svolto il primo seminario sul tema, che ha visto la partecipazione di oltre 80 rappresentanti del mondo imprenditoriale. Una partecipazione che dimostra l’attenzione e l’interesse alla nuova normativa, ma che, una volta ascoltate le domande e i dubbi dei presenti, palesa anche una certa preoccupazione che serpeggia nelle imprese di fronte ai nuovi obblighi. “Francamente”, ribadisce il Segretario Generale William Vagnini, “ci riesce difficile vederlo come uno strumento per lo sviluppo; a nostro avviso i provvedimenti risultano disarticolati, confusi e di difficile applicazione con una riduzione consistente degli attuali incentivi legati all’occupazione e, contestualmente, un incremento del costo del lavoro particolarmente gravoso a fronte della liberalizzazione dell’assunzione dei lavoratori frontalieri”. Non solo: “Comprimono l’autonomia privata e la contrattazione ampliando l’ingerenza della burocrazia nella gestione aziendale (mansioni, inquadramenti, orari) e introducono nuovi controlli e sanzioni”. Inoltre, “vista la complessità, l’assenza di chiarezza ed il continuo rimando ai decreti attuativi, risulta difficile anche illustrarli”, ha spiegato Vagnini, “per cui abbiamo cercato di farlo concentrandoci sugli aspetti più strettamente legati ai rapporti di lavoro, collegando le norme della legge con le relative singole disposizioni contenute nel decreto, rimandando a prossime comunicazioni la trattazione delle parti relative agli incentivi fiscali, residenze e soggiorni per investimenti e disposizioni varie”.

 

QUANDO SI PAGA IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Come noto, una delle novità più rilevanti della Legge 29 settembre 2017 n. 115 è la cosiddetta “liberalizzazione” delle assunzioni di personale non iscritto nelle liste di avviamento al lavoro, ma con aggravio di costi per l’impresa, quantificati in un 4,5%. In pratica si tratta dei lavoratori frontalieri, ovvero “il soggetto in possesso di cittadinanza diversa da quella sammarinese, non residente o non in possesso di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino” (definizione contenuta nell’art. 1 del Decreto attuativo).

L’assunzione si potrà dunque effettuare nominativamente nei seguenti casi: quando il datore di lavoro abbia effettuato una richiesta numerica da cui sia emersa la disponibilità di personale iscritto nelle liste ma questo non soddisfi le proprie esigenze; oppure quando il datore di lavoro voglia assumere direttamente un lavoratore frontaliero senza presentare la richiesta numerica all’Ufficio del Lavoro. In questi casi viene richiesto il pagamento mensile di un contributo aggiuntivo del 4,5% della retribuzione imponibile previdenziale a partire dalla prima busta paga. Contributi che saranno destinati ad alimentare il “Fondo per le Politiche Attive del Lavoro”.

 

I CASI DI RIMBORSO E DI NON APPLICAZIONE

 

Come in altri casi previsti dalla Legge, anche in questo caso si rimanda al Decreto Delegato per definire i casi di rimborso del contributo aggiuntivo. L’art. 15 del Decreto prevede infatti due casi specifici: il primo è quando, nell’organico aziendale, il rapporto fra frontalieri e il numero complessivo dei dipendenti sia pari o inferiore ad un terzo. Il secondo, invece, si ravvisa quando, pur avendo un rapporto superiore ad un terzo: l’incremento sia di almeno 10 unità assunti dalle liste, tutte trasformate a tempo indeterminato, rispetto al numero medio dei lavoratori in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, senza considerare eventuali pensionamenti o dimissioni volontarie. Oppure l’incremento del numero medio dei lavoratori assunti sia per due terzi reclutato dalle liste. Un calcolo che è demandato all’Ufficio del Lavoro, ma che non è ancora disponibile.

Inoltre, il contributo aggiuntivo non si applica quando si tratta di riassunzione di dipendenti che hanno prestato la propria attività presso la stessa azienda nei 12 mesi precedenti quali lavoratori stagionali (ai sensi del comma 1 lettera b) art. 16 legge 131/2005) per un periodo di almeno 4 mesi, purché non effettuata avvalendosi della procedura prevista dall’art. 2 della presente Legge. Il contributo aggiuntivo non si applica anche quando si tratta di riassunzione di dipendenti stagionali, già in forza nell’anno 2017, per un periodo di almeno 4 mesi, entro i successivi 12 mesi dall’eventuale termine del rapporto di lavoro in essere. Va precisato che per le assunzioni effettuate prima dell’entrata in vigore della Legge (ovvero il 14 Ottobre 2017, il Decreto invece è entrato in vigore il 19 Ottobre) si applica la norma in vigore in quel momento, compresi i rinnovi dei permessi di lavoro. Inoltre, il comma 9) prevede la possibilità di procedere all’assunzione dei frontalieri, senza pagamento del contributo aggiuntivo, quando non vi è disponibilità di lavoratori iscritti alle mansioni specifiche o tale indisponibilità non vi sia neppure fra i lavoratori in mobilità iscritti nella lista speciale (frontalieri oggetto di riduzione di personale), od ancora nel caso in cui i lavoratori invitati o inviati non si siano presentati o si dichiarino indisponibili.

Non solo.

 

BUROCRAZIA E NORME IN VIGORE L’ANNO PROSSIMO


Proprio riguardo al calcolo suddetto, la nuova Legge riscrive completamente gli articoli 69 e 70 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, laddove, come detto, all’Ufficio del Lavoro viene attributo il compito di calcolare ed aggiornare il numero medio dei lavoratori dipendenti occupati dalla singola impresa, ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali legati all’incremento occupazionale e del contributo aggiuntivo. I criteri sono i seguenti: per numero medio di lavoratori occupati si intende la somma algebrica di tutti i lavoratori assunti nell’anno fiscale di riferimento ponderata in ragione del numero di mesi dell’anno in cui risultano alle dipendenze; mese di occupazione si considera quello in cui il lavoratore è occupato per almeno 16 giorni; i lavoratori assunti part-time vanno considerati rapportando l’orario di lavoro svolto rispetto all’orario contrattuale. Un calcolo complicato per cui è stato previsto (art. 31 del Decreto Delegato) che per l’anno 2017 si applicano le norme previgenti.

Allo stesso modo, tutto l’articolo 5 “Procedure ordinarie per l’avvio al lavoro” entrerà in vigore il 1 gennaio 2018 (ad eccezione del comma 11), pertanto fino a tale data restano valide le attuali procedure per l’assunzione dei lavoratori (ovvero: richiesta numerica, 48 ore per avere la lista degli iscritti, effettuazione dei colloqui e laddove non vi sia disponibilità avanzare la richiesta del lavoratore frontaliero). Tale rinvio è stato determinato dalla necessità dell’Ufficio del Lavoro di procedere alla certificazione delle competenze degli iscritti nelle liste. E qui si entra in un altro campo, altrettanto complesso: l’Ufficio del Lavoro, infatti, avvalendosi di certificatori approvati dalla Commissione per il Lavoro, dovrà associare ogni lavoratore iscritto alle liste con le specifiche mansioni approvate e aggiornate con Decreto Delegato e con il “supposto” livello d’inquadramento contrattuale, nonostante quest’ultima sia una prerogativa della contrattazione tra datore di lavoro e lavoratore, invero tra associazioni datoriali e sindacati. Un tema che ANIS ha sollevato più volte, manifestando forte contrarietà verso quella che considera “una grave ingerenza” nell’autonomia contrattuale delle parti.

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