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Covid-19, emergenza economica: interventi in ambito del lavoro

da Redazione

Decreto Legge nr. 114 del 2020: il trattamento minimo garantito ammonta a 700 euro. Cassa Integrazione Guadagni: prevista nuovamente la possibilità di ricorrere alla causa 1).

CIG

 

di Alessandro Carli

 

Le misure straordinarie per la Cassa Integrazione Guadagni sono uno degli interventi promossi da San Marino a supporto dell’emergenza economica causata da Covid-19 e che sono stati inseriti nel Decreto-Legge numero 114 del 2020. Rimandando il lettore al testo integrale scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale, ci soffermiamo sulle novità più importanti.

Per quanto riguarda la CIG, è stata confermata sino a fine anno (quindi al 31 dicembre 2020) la causale 4) ovvero “la riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da Covid-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione” e viene prevista di nuovo la possibilità di ricorrere alla causa 1) forza maggiore, che comporterà però un trattamento del 60% in luogo del normale trattamento previsto dalla Legge numero 73 del 2010, quindi dell’82%. Qualora, nel periodo di CIG causa 4), vengano fatti richiami al lavoro, tutti i periodi di CIG usufruiti inferiori ai quattro giorni consecutivi verranno tramutati in causa 1. Per la causa 4 la misura di integrazione salariale concessa è nella misura del 30% per la prima settimana, del 45% per la seconda settimana e del 60% per le eventuali successive.

Per settimana si intende l’orario settimanale previsto nei singoli contratti collettivi vigenti. Per il lavoro part-time le ore di cui sopra sono parametrate alle ore di lavoro settimanale.

Dal 1 luglio inoltre il trattamento minimo comunque garantito ammonterà a 700 euro e non più a 500 euro.

I lavoratori assunti dal 15 maggio hanno la possibilità di accedere alla CIG causa 4) dopo 100 giorni lavorativi validi agli affetti previdenziali (che però non si applicano alla causa 1) forza maggiore).

 

LE SANZIONI


Una delle modifiche di maggior rilievo, evidenzia ANIS, riguarda l’aspetto sanzionatorio. In primo luogo la competenza è stata trasferita dall’ISS all’Ufficio Attività di Controllo, il quale potrà applicare le seguenti sanzioni:

1 – In caso venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG sanzione amministrativa di €. 2.000,00 più €. 100,00 per ogni lavoratore coinvolto e mancato percepimento della CIG per il periodo relativo della richiesta;

2 – In caso venga rilevata prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale; presenza di lavoratori irregolari; presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, esclusa la fattispecie di cui all’articolo 19, comma 1) lettera b) della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e distacchi provenienti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati; oppure, nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di comportamenti riconducibili al precedente comma 11; sarà applicata la sanzione di € 6.000,00 più € 300,00 per ogni lavoratore coinvolto, e potrà essere inoltre deliberata la non ammissione alla CIG fino ad un massimo di 3 mesi.

 

CHIUSURA ATTIVITÀ E FERIE


Viene meno la disposizione che prevedeva per il datore di lavoro di dover programmare i periodi di chiusura tenendo conto delle ferie già fruite dai dipendenti ed ora si dispone che eventuali periodi di ferie collettive potranno essere coperte con la CIG qualora non siano sufficienti le ferie residue al lavoratore.

 

ARTICOLO 2

 

Le attività che hanno fatto o faranno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) potranno comunque effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato venendo prevista la non applicazione del limite di cui all’articolo 16, comma 2 lettera c) della Legge 29 settembre 2005 n. 131.

 

ARTICOLO 3

 

Viene modificato l’articolo 3, comma 1 punto d) del DL 92/2020 il quale ha previsto che in caso di nuove assunzioni nelle mansioni di lavoratori precedentemente oggetto di licenziamenti collettivi, questi avranno diritto di precedenza rispetto ad altri e tra loro la precedenza spetterà ai lavoratori residenti.

Il diritto di precedenza viene allungato a tutta la durata del percepimento di ammortizzatori sociali e comunque non potrà avere durata inferiore a 12 mesi. Con il nuovo decreto viene specificato che in ogni caso il diritto di precedenza non potrà essere superiore a 26 mesi dalla data di licenziamento e che allo scadere dei primi 12 mesi il diritto di precedenza decade qualora il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato presso un’altra azienda e abbia superato il periodo di prova.

 

ARTICOLO 5

 

Viene rivista la disciplina dei permessi parentali straordinari, abrogando l’articolo 2 del Decreto Legge 91/2020 e prevedendo l’eliminazione del limite delle 150 ore, il riconoscimento di una indennità del 20% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali e della contribuzione figurativa, permanendo il divieto di licenziamento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il nuovo articolo precisa che i permessi per assistere i minori di 12 anni potranno essere richiesti esclusivamente nei periodi di sospensione o negli orari o periodi non coperti dai servizi educativi per l’infanzia e dalle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Altra importante precisazione della nuova formulazione riguarda l’obbligo di presentare la richiesta al datore di lavoro e all’ISS (mediante la compilazione della modulistica predisposta da quest’ultimo) almeno cinque giorni prima dell’inizio del permesso, salvo motivati casi di urgenza.

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