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Con la riforma tributaria frontalieri obbligati a far spesa a San Marino

da Redazione

carrello spesa

Dopo mesi di torpore, anche in virtù della calda raccomandazione dell’FMI è ripartita la riforma tributaria. Qui parliamo in particolare della questione dei frontalieri. Come vengono tassati, cosa possono recuperare? Ma soprattutto, è davvero ristabilita una equità di trattamento?

 

SAN MARINO – Dopo mesi di torpore, anche in virtù della calda raccomandazione (ma verrebbe da parlare di “strigliata”) da parte della delegazione del Fondo Monetario Internazionale, la riforma tributaria ha ripreso il proprio cammino e presto dovrebbe passare al vaglio definitivo del Consiglio Grande e Generale. Su San Marino Fixing n. 13 avevamo introdotto le linee guida della riforma, il cui testo lo ricordiamo è ancora in fase di bozza e diversi aspetti sono passibili di ulteriori modificazioni e integrazioni.
Qui parliamo in particolare della questione dei frontalieri. Come vengono tassati, cosa possono recuperare? Ma soprattutto, è davvero ristabilita una equità di trattamento? Spieghiamo successivamente la questione degli oneri deducibili. A pareggiare la partita è, di fatto, qualcosa che nella riforma non è scritto, ovvero la dicitura “Spese produzione reddito” (SPR). I frontalieri lo sanno bene, questa voce in busta paga è già stata tranciata di netto da tempo. Ora è così anche per i contribuenti sammarinesi, a fronte di un aumento delle deducibilità.

 

Redditi in territorio

Come anticipato, la legge di riforma tributaria affronta l’intricato nodo dei contribuenti frontalieri. Lo fa già nei primi due articoli, andando a specificare (in premessa, art. 1) che i soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio (attraverso la tassazione isolata dei singoli redditi, come spiegato poco più avanti, in un’integrazione rispetto al testo precedente inserita all’interno dell’art. 5). E andando a definire, nell’art. 2, chi specificatamente è il lavoratore transfrontaliero: un “qualsiasi lavoratore che occupato nel territorio dello Stato e risiede nel territorio di un altro Stato in cui rientra di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana”.
L’art. 10 specifica che l’Imposta generale sui redditi (IGR) si applica alle persone fisiche residenti sul territorio, alle persone fisiche non residenti sul territorio per tutti i redditi ivi prodotti e per le società di persone.
E se (art. 12) per i contribuenti residenti la base imponibile è costituita dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo al netto degli oneri deducibili previsti dalla legge di riforma in questione (esclusi ovviamente i redditi esenti e altre specifiche), per i non residenti la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel territorio di San Marino. Parliamo (art. 5) di redditi di terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato, di redditi di capitale corrisposti in Repubblica, ovviamente di redditi di lavoro autonomo o dipendente, ma anche le pensioni corrisposte a San Marino.

 

Doppie imposizioni

Rispetto alla stesura già nota del testo, la riforma introduce integrazioni importanti agli articoli 8 e 9, che implicano il divieto della doppia imposizione (“neppure nei confronti di soggetti diversi, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge”, art. 8) e che assicurano (art. 9, “accordi internazionali” che le disposizioni della legge in questione, se più favorevoli al contribuente si applicano anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppi imposizione”.

 

Oneri deducibili

carrello-spesa-001A riportare equilibrio tra i contribuenti residenti e non residenti, e quindi di fatto a superare quella che giornalisticamente era stata definita la “tassa etnica” ovvero l’eliminazione delle spese produzione reddito dalle buste paga dei soli lavoratori frontalieri (art. 56 della Finanziaria 2010), sarà di fatto l’art. 14 della riforma IGR. Il testo integrato infatti prevede che alcune passività sono fruibili sia dai soggetti fisicamente residenti nel territorio dello Stato, sia dai lavoratori transfrontalieri. Si parla nello specifico (art. 14, comma1, lettera a) di “spese effettuate nel territorio sammarinese per l’acquisto di beni o servizi purché documentate da fattura o documento equivalente e/o canalizzate attraverso strumenti elettronici di pagamento”. Altro che lo sciopero dei consumi caldeggiato dal coordimanento frontalieri, con la riforma i lavoratori italiani impegnati sul Titano dovranno essere bravi a comprare tutto sul Titano, dal carburante allo spazzolino da denti.

Per la cronaca, per i soli cittadini residenti si aggiungono anche spese per consulenze diagnostiche e tutte le spese inserite nei corposi allegati A (dalle spese funebri agli alimenti corrisposti al coniuge, dalle donazioni alla baby-sitter…) e B (incentivi in materia di energia e sostegno ambientale): Fixing le aveva già illustrate mesi fa in occasione del passaggio del provvedimento in Consiglio Grande e Generale e potete approfondire l’argomento CLICCANDO QUI).
L’ammontare complessivo delle passività deducibili, per i lavoratori frontalieri è pari al 10% del reddito complessivo e sino a un massimo di 10 mila euro.
Naturalmente a porre un’altra differenza tra residenti e non residenti – ma la cosa è più che giustificata – i contribuenti non residenti non possono accedere alle detrazioni per carichi familiari (art. 16).

 

Applicazione dell’imposta

Nulla cambia per quello che riguarda gli scaglioni di reddito in cui è suddivisa l’applicazione dell’aliquota IGR. Sino ai 14 mila euro nulla è dovuto allo Stato, il 15% dai 14 mila ai 42 mila euro, il 25% dai 42 mila ai 77 mila e il 35% oltre i 77 mila euro. Alla cifra naturalmente vanno sottratte tutte le passibilità deducibili, tanto che alla fine, secondo i calcoli compiuti in occasione del passaggio in prima lettura del provvedimento (nel frattempo non sono intervenute modifiche sostanziali in questo senso) rispetto a quanto pagato fino ad oggi non ci dovrebbero essere sorprese particolari per i contribuenti al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

A cura della Red. Ec.

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