Il Decreto 199/2020 norma le attività patrimoniali e finanziarie e le quote societarie. Le applicazioni sono valide a partire dal periodo d’imposta 2020.
di Alessandro Carli
Obblighi dichiarativi delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute, suscettibili di produrre redditi, da parte delle persone fisiche, delle associazioni giuridicamente riconosciute e delle fondazioni, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino, ai fini di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi ovunque prodotti (ai sensi dell’articolo 1 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche): le disposizioni del Decreto Delegato nr. 199 del 2020 trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2020.
AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
I soggetti devono compilare e presentare apposita dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute, direttamente o indirettamente anche per interposta persona, nel corso del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. Sono altresì tenuti a presentare la predetta dichiarazione i contribuenti persone fisiche esercenti l’attività d’impresa o professionale, anche per le operazioni compiute in relazione all’attività professionale o d’impresa svolta e coloro che hanno la disponibilità di fatto di somme non proprie in base a mandato fiduciario e di trasferirle al beneficiario e i trust residenti.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata, a pena di nullità, in via esclusivamente telematica su modello e tramite applicativo informatico predisposti dall’amministrazione tributaria, in base alle disposizioni previste, per quanto compatibili, dalla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alle attività e quote societarie detenute nell’anno solare precedente. La trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza del termine.
DICHIARAZIONE TARDIVA
La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre dell’anno è valida, ma comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 500 euro. La dichiarazione presentata successivamente al termine ed entro il 30 giugno dell’anno successivo della presentazione è comunque valida, a condizione che non siano iniziate le verifiche o l’attività di controllo (ai sensi del presente decreto delegato e della Legge n. 166/2013 e successive modifiche) con riferimento ai correlati redditi, ma comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 1.000 euro.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il contribuente può integrare o rettificare la dichiarazione validamente presentata, a condizione che non siano iniziate le verifiche o l’attività di controllo ai sensi del presente decreto delegato e della Legge n.166/2013 e successive modifiche con riferimento ai correlati redditi.
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite con apposita circolare dall’Amministrazione tributaria e deve contenere informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona di:
a) aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, fuori del territorio dello Stato;
b) azioni o quote di società sia residenti che estere;
c) somme di denaro, oggetti preziosi ed opere d’arte, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all’estero, di importo o valore complessivamente superiore a 10 mila euro. La dichiarazione deve contenere inoltre l’indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d’imposta sulla base di contratti stipulati con soggetti non residenti con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento. Le attività patrimoniali e finanziarie e le azioni o quote societarie devono essere dichiarate indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione e devono essere valorizzate secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione tributaria con apposita circolare.
OMESSA DICHIARAZIONE
La dichiarazione presentata oltre i termini o non presentata, è considerata omessa. Si considera infedele la dichiarazione validamente presentata nei termini nella quale alternativamente: a) è stata omessa l’indicazione di una o più attività patrimoniali, o finanziarie o quote societarie; b) una o più attività patrimoniali o finanziarie o quote societarie sono state indicate per un valore inferiore a quello effettivo.
SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE
Le dichiarazioni di cui sopra sono assoggettate alla sanzione pecuniaria amministrativa pari al 20% del valore complessivo di mercato calcolato al 31 dicembre di ciascun esercizio con riguardo alle attività/quote non dichiarate, con un minimo di 1.000 euro; per le attività/quote non dichiarate, di valore superiore a 100 mila euro o 500 mila euro se beni immobili, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del 30% sulla parte eccedente dei predetti valori.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Con riferimento al periodo d’imposta 2019 restano in vigore in via transitoria le disposizioni di cui all’articolo 86, commi 2 e 3 e all’articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche. 2. Dal periodo d’imposta 2020, l’articolo 86, commi 2 e 3 e l’articolo 139, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche, sono abrogati.