Home FixingFixing Politica, gestione delle spese: “semplificati” i procedimenti

Politica, gestione delle spese: “semplificati” i procedimenti

da Redazione

DD 152/2020: il Congresso di Stato può concedere deleghe a Segretari e Direttori. Sono state disposte una serie di modifiche nelle more della riforma dell’ordinamento contabile.

revisione contabilità

 

di Alessandro Carli

 

Nell’ottica di perseguire la semplificazione dei procedimenti di gestione della spesa e di valorizzare le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali, il Decreto Delegato numero 152 del 2020 detta disposizioni modificative nelle more della definizione della riforma complessiva dell’ordinamento contabile dello Stato e nell’esercizio della delega (di cui all’articolo 7 della Legge 3 ottobre 2019 n.154).

Rimandando il lettore al testo integrale (scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale), ci soffermiamo sulle “Autorizzazioni e limiti di spesa” (art. 23).

Il Congresso di Stato è il solo organo che può autorizzare spese senza alcun limite e quindi assumere i correlati impegni, nell’ambito degli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione. Il Congresso può, altresì, dichiarare immediatamente esecutive, per ragioni di urgenza, le autorizzazioni di spesa dallo stesso deliberate. È poi facoltà del Congresso concedere deleghe alle autorizzazioni di spesa sia ai singoli Segretari di Stato sia ai Direttori di Dipartimento, Dirigenti e Responsabili di Unità Operativa entro i seguenti limiti:

a) Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio: euro 30.000 quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa su qualsiasi capitolo di Bilancio;

b) Segretari di Stato: euro 10.000 quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa, limitatamente ai capitoli relativi al funzionamento, iniziative, rappresentanza ed ospitalità delle Segreterie di Stato nonché all’erogazione di contributi occasionali ed all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, secondo quanto specificato con Regolamento del CdS;

c) Direttori di Dipartimento e Dirigenti: euro 15.000 quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa, limitatamente ai capitoli di propria pertinenza, fatto salvo quanto previsto alla lettera d). Su proposta del competente Dirigente, la delega potrà essere conferita dal Congresso di Stato anche a Responsabile di Unità Operativa;

d) Direttori di Dipartimento, Dirigenti e Responsabili di Unità Operativa che esercitino funzioni di Stazioni Appaltanti: si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del DD 26/2015 successive modifiche in riferimento a spese e oneri derivanti da forniture e somministrazioni di beni e servizi. In tale caso, il soggetto delegato dal CdS assume, altresì, i relativi impegni di spesa. Le autorizzazioni e i relativi impegni possono essere adottati, in conformità alla delega del Congresso di Stato, anche su capitoli che pertengano a Dipartimenti e UO diverse dalla Stazione Appaltante. Quando gli interventi si riferiscono a manifestazioni, eventi e iniziative, se la loro realizzazione comporta maggiori oneri retributivi per prestazioni di lavoro dei dipendenti pubblici, la relativa autorizzazione – anche agli effetti della competenza autorizzativa di spesa – deve tenere conto dei predetti oneri, debitamente quantificati, in quanto gli oneri medesimi concorrono a formare la previsione complessiva di spesa; inoltre, l’autorizzazione deve indicare anche i pertinenti capitoli di spesa sui quali imputare gli oneri retributivi, interpellando all’occorrenza l’UO Ufficio Gestione Personale PA nonché, eventualmente, gli altri uffici di gestione del personale del Settore Pubblico Allargato. Se più Segretari di Stato/Dirigenti concorrono al pagamento di uno stesso intervento, la relativa autorizzazione non rientra nella loro competenza anche se i rispettivi oneri sono inferiori al limite di cui alle lettere b) e c) del terzo comma ma spetta al Segretario di Stato Finanze e il Bilancio o al CdS a seconda che l’onere complessivo sia o meno inferiore a euro 30.000.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento