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San Marino, l’iter di riscossione esattoriale per i titolari di obbligazioni

da Redazione

Il Decreto Legge 157/2020 sulle subordinate e non subordinate emesse dalla Cassa di Risparmio. Le procedure per estinguere (anche parzialmente) posizioni debitorie di somme iscritte a ruolo.

obbligazioni

 

di Alessandro Carli

 

Assicurare che, qualora tra i titolari delle obbligazioni, subordinate e non subordinate, emesse dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (in esecuzione del Decreto – Legge 27 luglio 2017 n. 89), vi siano soggetti che presentino posizioni debitorie per somme iscritte a ruolo (ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche), le somme derivanti dal rimborso del titolo obbligazionario, fino alla concorrenza delle citate posizioni debitorie, vengano direttamente riconosciute dalla banca emittente al Servizio di Esattoria Unica, per conto del contribuente, ad estinzione parziale o globale dei debiti di quest’ultimo verso gli Enti Impositori. Questa la finalità del Decreto Legge numero 157 del 2020.

 

PROCEDURA SPECIALE

 

La Cassa di Risparmio, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza dei rimborsi in conto capitale delle obbligazioni, comunica al Dipartimento Esattoria della Banca Centrale di San Marino l’elenco dei codici identificativi dei soggetti titolari delle predette obbligazioni al fine della verifica dell’esistenza di posizioni debitorie degli stessi nei confronti degli Enti Impositori per somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 70/2004 e successive modifiche.

Il Dipartimento Esattoria, eseguita la verifica e comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza dei rimborsi, comunica alla Cassa di Risparmio i codici identificativi dei soggetti iscritti a ruolo e l’ammontare complessivo del loro debito esattoriale, formato dalle somme iscritte a ruolo, a prescindere dall’intervenuta notifica al debitore, dagli interessi maturati fino alla data del rimborso del prestito obbligazionario, dalle eventuali sanzioni e spese alla data della comunicazione. La verifica sarà eseguita anche verso quei soggetti che risultino essere debitori in solido con quelli iscritti a ruolo del predetto ammontare.

La Cassa di Risparmio, alla data di rimborso del prestito obbligazionario, provvede a pagare al Dipartimento Esattoria, per conto dell’obbligazionista, la somma allo stesso spettante, fino alla concorrenza del suo debito esattoriale complessivo, così come quantificato e comunicato dal Dipartimento Esattoria, con conseguente accredito nelle modalità ordinarie della sola parte di rimborso eventualmente eccedente o mantenimento del debito esattoriale per la parte non estinta. Il Dipartimento Esattoria, ricevuti i pagamenti, è tenuto inoltre a dare comunicazione al contribuente delle somme ricevute per suo conto dalla Cassa di Risparmio, a rimborso del prestito obbligazionario dalla stessa emesso; dell’eventuale avvenuta estinzione di tutto, o parte, del debito. Anche la Cassa di Risparmio, ad avvenuto trasferimento delle somme a mezzo bonifico, provvede a darne adeguata informativa agli obbligazionisti interessati.

 

CASI PARTICOLARI

 

Nei casi di obbligazioni cointestate, il pagamento sarà comunque eseguito fino alla concorrenza massima della quota parte di spettanza dell’obbligazionista iscritto a ruolo che in via presuntiva è definita come il risultato del valore del rimborso diviso il numero dei cointestatari.

Nei casi di cartelle esattoriali già oggetto di dilazione (ai sensi dell’art. 34 della Legge 70 del 2004 e successive modifiche), e per le quali non vi sia alcuna rata insoluta, il Dipartimento Esattoria, ai fini della verifica del debito esattoriale complessivo no tiene conto dell’importo oggetto della predetta dilazione, per cui, in assenza di ulteriore debito esattoriale, il rimborso dell’obbligazione sarà eseguito all’obbligazionista.

Nei limiti in cui, invece, il debito esattoriale sia relativo a ruoli o cartelle oggetto di ricorso (ai sensi della Sezione V del Titolo II della Legge n. 70/2004 e successive modifiche), le passività della Cassa di Risparmio derivanti dall’emissione dei titoli obbligazionari, fino alla concorrenza del predetto debito esattoriale oggetto di ricorso, non sono esigibili fino alla sua definizione.

Il rimborso dei titoli obbligazionari sarà eseguito dalla Cassa di Risparmio in conformità all’esito della definizione del debito esattoriale così come comunicatole dal Dipartimento Esattoria. Il testo integrale è scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale.

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