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Centro REACH: Schede Dati di Sicurezza, le nanoforme delle sostanze

da Redazione

Il Regolamento si applicherà dal 1° gennaio 2021, ma le SDS non conformi all’allegato del Regolamento 2020/878 potranno continuare a essere fornite sino al 31 dicembre 2022.

 

Le principali notizie della newletter del Centro REACH numero 6 del 2020. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE L203 del 26 giugno 2020) il Regolamento 2020/878 che di fatto modifica l’Allegato II del Regolamento REACH relativo alle prescrizioni per la compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Il Regolamento, in estrema sintesi, introduce prescrizioni per le nanoforme delle sostanze.

Il Regolamento si applicherà dal 1° gennaio 2021, ma le Schede Dati di Sicurezza non conformi all’allegato del Regolamento 2020/878 potranno continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

 

CANDIDATE LIST: QUATTRO NUOVE SOSTANZE

 

L’ECHA, lo scorso 25 giugno, ha aggiornato la Candidate List con 4 nuove sostanze SVHC e adesso contiene 209 sostanze.

 

CANDIDATE LIST: GLI OBBLIGHI

 

L’inserimento di una sostanza in Candidate List, comporta degli obblighi:

• Sostanze in quanto tali I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l’obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all’utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (articolo 31 – REACH);

• Sostanze in miscela I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l’obbligo di trasmettere all’utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale ≥ allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (articolo 31 – REACH);

• Sostanze negli articoli I produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione > allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all’utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell’articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. I produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l’obbligo di notificare all’ECHA (entro i sei mesi successivi all’inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli.

 

ECHA: INFORMAZIONI SULLA PANDEMIA

 

L’ECHA ha pubblicato sul proprio sito una pagina web dedicata alla pandemia da Covid-19 dove poter reperire informazioni riguardanti le procedure d’emergenza che si stanno attuando a livello europeo in merito ai prodotti biocidi per far fronte alla crescente mancanza di disinfettanti per gli operatori sanitari e i cittadini europei. Tale pagina viene aggiornata man mano che sono concordate nuove procedure e nuovi accordi in ambito ECHA, Commissione e Stati Membri.

Info: www.centroreach.it

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