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Una rete “sentieristica” per rilanciare il turismo di San Marino

da Redazione

Il Progetto di Legge in prima lettura nella seduta del Congresso di Stato. La “filosofia”: la tutela del territorio e il basso impatto ambientale.

sentiero RSM

 

di Alessandro Carli

 

Rilanciare il turismo mediante la riqualificazione dell’impianto sentieristico ed escursionistico esistente della Repubblica di San Marino, mettendolo a sistema con gli itinerari presenti fuori confine.

Arriva al vaglio dell’Aula in prima lettura il progetto di Legge presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio e che mira a fornire un concreto impulso alle attività turistiche a basso impatto ambientale compatibili con la tutela dell’ambiente naturale e del paesaggio “nonché a valorizzare le particolari ricchezze del territorio sammarinese derivanti dal patrimonio naturale anche mediante la riscoperta di antiche viabilità scomparse o in disuso, assicurando conseguenze positive sia sulla conoscenza che sulla gestione del territorio”.

La Legge, riporta la relazione, “individua gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti sentieristiche; definisce l’interesse pubblico della rete sentieristica; definisce gli itinerari della Carta dei Sentieri; istituisce il Catasto dei Sentieri e individua indirizzi e criteri per la definizione delle modalità di fruizione della rete sentieristica; definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei diritti dei proprietari, nei casi in cui la rete sentieristica includa tratti di viabilità privata; definisce le modalità di gestione e manutenzione della rete sentieristica e le specifiche tecniche per la segnaletica direzionale unificata”.

Passando all’esame del testo, con l’art. 3 si riconosce l’interesse pubblico al sentiero in relazione alla funzione di fruizione ambientale, e di tutela e conoscenza del territorio nonché dei valori naturalistici, storico-paesaggistici e culturali. Nella natura sentiero è insito un interesse pubblico in funzione al transito anche occasionale di persone non necessariamente legato al territorio, ma volto alla realizzazione di un apprezzabile interesse generale di conoscenza paesaggistica, di esplorazione dei luoghi od anche solo finalizzato a consentire il più rapido congiungimento di distanti località con non trascurabili salutari benefici effetti personali, che non escludono quelli significativamente connessi alla vita di relazione. Con l’art. 4 si dettaglia la caratterizzazione del sentiero in funzione dell’interesse storico e ambientale, prevedendo anche la possibilità di eleggere alcuni di essi a valore di monumento qualora ricorrano i presupposti di notevole interesse storico stabilito dalla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte. L’art. 5 definisce gli itinerari escursionistici ai fini di un’adeguata promozione della rete sentieristica nell’ambito turistico-culturale. E’ importante sottolineare, anche in questo caso, quanto una puntuale ricerca della toponomastica sia motivo di valorizzazione degli aspetti storico-culturali legati all’uso e di conoscenza del territorio della Repubblica. L’art. 6 stabilisce i criteri necessari per la riproduzione cartografica della rete escursionistica dell’intero territorio potendo così formalizzare la Carta dei Sentieri della Repubblica di San Marino. L’art. 7, allo scopo di garantire stabilmente strumenti tecnici di conoscenza e di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico attuata dagli Enti ed uffici competenti, introduce il Catasto dei Sentieri, che dovrà, altresì, garantire un’adeguata pubblicità della rete sentieristica. L’art. 8 fissa il presupposto della multiutenza della rete escursionistica in funzione della natura del tipo di percorso segnalato. Nel dettaglio, le specifiche modalità di fruizione dei percorsi sono segnalate attraverso cartelli di avvertenze e segnalazioni conseguenti alle caratteristiche fisiche dei percorsi quali elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo, tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, anche ai fini della sicurezza degli utenti. L’art. 9 consolida le modalità operative riguardanti la realizzazione della segnaletica, adottando per la rete escursionistica il modello CAI riconosciuto quale segnaletica escursionistica in ambito internazionale, con la sola eccezione del “Cammino del Titano” per il quale sono utilizzati i colori bianco e azzurro. L’art. 10 introduce il criterio della manutenzione programmata affinché la rete sentieristica possa nel tempo essere utilizzata e mantenere il ruolo di storico-culturale legato all’uso e alla conoscenza del territorio, in quanto assimilabile a un’opera pubblica. L’art. 11 prevede la possibilità dei proprietari dei fondi, interessati dalla rete sentieristica, d’impedire il passaggio sul proprio fondo qualora vi siano aspetti di pubblica incolumità o coltivazioni che possano essere danneggiate o nel caso che il fondo sia coltivato, qualora possa derivare sofferenza alle colture o le stesse possano divenire improduttive a causa del passaggio nel sentiero. Il divieto è esercitabile purché detti sentieri non siano riconducibili all’impianto sentieristico.

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