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Anche il Monte Titano protegge le produzioni letterarie

da Redazione

Il Decreto numero 69 del 2020 dà piena esecuzione alla Convenzione di Berna. Riguarda le opere artistiche e scientifiche, i libri, il disegno e la fotografia.

Produzione letteriaria

 

di Alessandro Carli

 

Tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico come ad esempio i libri, gli opuscoli e altri scritti, le opere drammatiche o drammatico-musicali, quelle coreografiche e pantomimiche, le composizioni musicali, il disegno, la pittura, l’architettura, la scultura, l’incisione, la litografia e la fotografia hanno una nuova “vita” anche nella Repubblica di San Marino. Attraverso il Decreto Consiliare nr. 69 del 2020 il Titano ha dato “piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, conclusa a Berna nel 1896, nel testo rivisto a Parigi il 24 luglio 1971” e che prevede che i Paesi aderenti proteggano i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche.

Sono protetti in forza della Convenzione, gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no; gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione. Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell’applicazione della Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese. Quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti a un Paese dell’Unione, quest’ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell’Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell’Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione. Nessuna limitazione dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un’opera pubblicata in un Paese dell’Unione, prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.

Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, e anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte. Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell’Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell’autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell’opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.

Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta. È del pari riservato alla legislazione dei Paesi della Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l’avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

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