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Erosione della base imponibile: la convenzione multilaterale

da Redazione

San Marino l’ha ratificata nei giorni scorsi attraverso il Decreto Consiliare 36/2020. Per la Relazione “si tratta del principale strumento di contrasto al fenomeno del BEPS”.

 

La Repubblica di San Marino ha ratificato, attraverso il Decreto Consiliare 2 marzo 2020 n.36, la convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti.

“La Convenzione – spiega la relazione – rappresenta il principale strumento multilaterale di contrasto al fenomeno del cosiddetto base erosion and profit shifting (BEPS), ovvero strategie di pianificazione fiscale internazionale aggressiva che risultano in un artificioso spostamento dei profitti in località dove tali profitti sono soggetti a non imposizione o a un’imposizione ridotta e dove non ha luogo l’effettiva attività economica da cui essi originano. Il Quadro inclusivo BEPS ha individuato quindici azioni di contrasto al fenomeno, per l’implementazione delle quali si rendono anche necessarie modifiche agli accordi per evitare le doppie imposizioni esistenti; a tal fine, l’Azione 15 ha appunto previsto lo sviluppo di uno strumento multilaterale (la suddetta Convenzione multilaterale) per la modifica dei trattati fiscali bilaterali, in modo tale da allinearli ai nuovi standard. La Parte II contiene misure volte a contrastare il disallineamento da ibridi (c.d. Hybrid Mismatches), che fa parte degli obiettivi dell’Azione 2 BEPS. In particolare, l’articolo 3 riguarda disposizioni relative alle entità trasparenti, l’articolo 4 si occupa di entità con doppia residenza, mentre l’articolo 5 disciplina l’applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione. La Parte III della Convenzione, in linea con gli obiettivi dell’Azione 6 BEPS, racchiude disposizioni volte a prevenire l’abuso dei trattati. Nello specifico, l’articolo 6 contiene disposizioni relative allo scopo di un accordo fiscale coperto dalla Convenzione, che vanno a modificare il preambolo dell’accordo stesso. L’articolo 7, invece, prevede disposizioni specifiche per la prevenzione dell’abuso dei trattati, attraverso il c.d. “test sugli scopi principali” o, in alternativa, disposizioni sulla limitazione dei benefici (nella versione semplificata o dettagliata). Entrambi questi articoli costituiscono standard minimi, ovvero non possono essere oggetto di riserva da parte dei firmatari. L’articolo 8 disciplina le transazioni relative al trasferimento dei dividendi; l’articolo 9 riguarda gli utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili; l’articolo 10 prevede una clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in giurisdizioni terze; mentre l’articolo 11 contiene disposizioni relative all’applicazione di accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti. La Parte IV contiene misure di contrasto all’elusione dello status di stabile organizzazione, che fanno capo all’Azione 7 BEPS. Nel dettaglio, l’articolo 12 affronta l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso commissionnaire arrangements e strategie simili; l’articolo 13 si occupa dell’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività; l’articolo 14 contiene disposizioni relative alla pratica della suddivisione (splitting-up) di contratti; infine, l’articolo 15 contiene la definizione di persona strettamente correlata a un’impresa”.

Infine, la parte VII (dall’articolo 27 all’articolo 39) “contiene le disposizioni finali. Sono ivi disciplinate la firma e ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione (articolo 27). Gli articoli 28 e 29 definiscono le possibili riserve e notifiche: ai sensi di tali articoli, la Repubblica di San Marino ha predisposto il summenzionato elenco delle riserve e delle notifiche. E’ inoltre prevista la possibilità di istituire una Conferenza delle Parti (articolo 31) e di integrare la Convenzione con dei protocolli (articolo 38). Sono disciplinate le successive modifiche di accordi fiscali coperti (articolo 30), l’interpretazione e attuazione della Convenzione (articolo 32), i suoi emendamenti (articolo 33), l’entrata in vigore e l’efficacia (articoli 34, 35 e 36) e il recesso dalla Convenzione stessa (articolo 37). L’articolo 39, infine, individua nel Segretario Generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il Depositario della Convenzione”.

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