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San Marino, una uniformità delle risoluzioni bancarie

da Redazione

Approdata in Aula l’interpretazione della Legge “Salva banche”. Da chiarire diversi aspetti, a partire dall’accertamento dell’insolvenza.

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Il Progetto di Legge “Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di effetti della dichiarazione di insolvenza ed interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge 14 giugno 2019 n.102” – in I° lettura con la procedura d’urgenza nella seduta del Consiglio Grande e Generale di settembre – “si rende necessario per consentire l’uniforme applicazione della normativa in tema di risoluzione bancarie”.

Il primo comma, ricorda la Relazione che verrà portata in Aula, “mira a chiarire che la dichiarazione dell’articolo 98 della LISF, quale accertamento giudiziale dell’insolvenza del soggetto autorizzato è ‘equipollente’ all’apertura del giudiziale concorso dei creditori, interpretando il combinato disposto tra i due commi della LISF in apparente contrasto”.

Il secondo comma indica quali sono, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, i termini in cui si estrinseca questa equipollenza tra dichiarazione di insolvenza e apertura del giudiziale concorso, e precisamente:

a) la possibilità di contagio degli effetti della accertata insolvenza anche a soggetti diversi, purché vi sia declaratoria di una società di fatto; b) la possibilità di perseguire penalmente quelle persone fisiche che, in caso di apertura del giudiziale concorso dei creditori, in luogo della liquidazione coatta per insolvenza accertata giudizialmente, sarebbero responsabili di bancarotta e altri cd , “reati fallimentari”.

Il terzo comma si limita a chiarire che, sebbene la dichiarazione di insolvenza non sia dovuta ai fini della rimozione del deficit mediante gli strumenti e i poteri della risoluzione, essa diviene necessaria, e sufficiente, agli effetti dell’equipollenza per i quali evidentemente non può essere sufficiente un accertamento del dissesto sul piano meramente amministrativo.

Poiché tuttavia non si può escludere che il legislatore, anche in futuro, individui altre procedure speciali di gestione delle crisi, in risposta alle preminenti esigenze di interesse pubblico, si è ritenuto opportuno nel quarto comma inserire una “norma di principio”, che “dovrebbe parimenti guidare correttamente l’attività dell’interprete in tutti quegli ulteriori e/o nuovi casi in cui, pur essendovi una situazione di insolvenza giudizialmente accertata, non sia contemplata la possibilità di aprire un giudiziale concorso dei creditori”.

Il quinto comma, coerentemente alla legge e alla vicina giurisprudenza, chiarisce che quanto avvenga in data successiva a quella rispetto alla quale l’insolvenza è stata giudizialmente accertata, non esclude gli effetti dell’equipollenza e ciò non solo per coerenza al principio che “tempus regit actum” ma anche per sovvenire ad istanze di equità, considerato che spesso “il superamento o la rimozione” dell’insolvenza già accertata avviene solo grazie a pubblici interventi e quindi a spese dei contribuenti, attuali e futuri, interventi quindi che, diversamente, finirebbero per andare paradossalmente a vantaggio di coloro che hanno contribuito a renderli necessari.

L’equipollenza tra alcuni effetti dell’insolvenza, dichiarata giudizialmente nelle procedure amministrative, con quelli del giudiziale concorso dei creditori, non assurge alla totale identità fra le stesse, rispetto le quali resta, piuttosto, una diversità di natura e di funzione.

Per tale ragione, al comma 6 va evidenziato come l’esclusione dell’applicabilità alla LCA delle norme a carattere procedurale del giudiziale concorso è stabilita all’articolo 87, comma 2, della LISF risieda nella diversità, tra le due procedure, delle finalità: nella prima, il commissario liquidatore ha la rappresentanza legale del soggetto autorizzato sottoposto ad una procedura finalizzata alla eliminazione del soggetto autorizzato, di contro, nella seconda, il procuratore del concorso si configura come gestore dei beni delle società nell’interesse della massa dei creditori.

Ne consegue, che mentre il concorso rappresenta una particolare procedura giudiziale di tipo esecutivo, la LCA è piuttosto una procedura a carattere amministrativo.

Al fine dunque di chiarire dubbi interpretativi, non devono trovare pertanto applicazione alla LCA le regole procedurali del giudiziale concorso dei creditori, latu sensu intese (tra cui anche quelle processuali, dettate per le procedure esecutive in genere, quali i gravami, le opposizioni, etc.).

L’articolo 2 specifica l’interpretazione autentica volta a rendere esplicita la riconducibilità al fiduciante delle somme detenute anche per il tramite di una fiduciaria nel caso in cui la falcidia riguardi i soggetti (di cui all’articolo 9 comma 2, lettera c) della Legge n. 102/2019) in materia di risoluzione bancaria.

L’articolo 9, comma 2, limita infatti la protezione di cui all’art. 9, comma 1 per alcune categorie di depositanti, riconoscendo la protezione soltanto nei limiti di quanto stabilito dell’articolo 100 della LISF.

Con tale richiamo, il legislatore ha fatto riferimento alle disposizioni relative al Fondo di garanzia di tutela dei depositanti, la cui disciplina applicativa è contenuta nel Regolamento Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2016-01.

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