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San Marino, credito d’imposta IGR: le risposte e i chiarimenti

da Redazione

La circolare dell’Ufficio Attività Economiche e dell’Ufficio Tributario. I calcoli riepilogativi sono stati integrati: la documentazione su “Labor”.

Tabella IGR

 

Viste le circolari nr. 7 del 2019 pubblicata il 26/04/2019 e la nr. 9 del 2019 pubblicata il 19/06/2019, con relativa errata corrige del 21 giugno 2019 prot.n.73194, ad integrazione e parziale rettifica delle medesime, l’Ufficio Attività Economiche e l’Ufficio Tributario di San Marino hanno emesso una circolare al fine di fornire risposte alle richieste di chiarimenti pervenute dall’utenza in merito al calcolo del credito d’imposta IGR di cui all’art.3 della Legge n.115/2017 e successive modifiche.

L’Ufficio Attività Economiche e l’Ufficio Tributario precisano che la stampa contente i calcoli riepilogativi “Elenco Dipendenti a fine esercizio fiscale” indicata nella Circolare n. 7 è stata integrata con i valori riferiti a “Numero medio dei soli dipendenti iscritti anno 2018” e “Numero medio dei soli dipendenti iscritti anno 2017”, invariato il resto. Inoltre è stata predisposta ulteriore stampa “Calcoli per determinare il diritto al credito d’imposta IGR” in merito al calcolo del credito d’imposta IGR di cui all’art.3 della Legge n. 115/2017 e successive modifiche, dalla quale si evince in modo chiaro il diritto o meno al credito d’imposta IGR.

Pertanto la documentazione a disposizione di ciascun operatore sul Portale Labor è la seguente:

1 – “Calcoli per determinare il diritto al credito d’imposta IGR previsto dall’art n. 3 della Legge n.115/2017”;

2 – “Calcoli per il rimborso del contributo” previsti dall’art. n. 2 comma 2 della L. 115/2017 e dall’art. 15 del DD 137/2017″;

3 – “Elenco Dipendenti a fine esercizio fiscale”.

 

IGR, METODI DI CALCOLO UTILIZZATI


Al fine di semplificare l’utilizzo delle stampe da parte degli operatori, si riportano di seguito le precisazioni in merito ai calcoli riportati nelle medesime.

Il calcolo del numero medio di lavoratori dipendenti viene effettuato sommando algebricamente tutti i lavoratori alle dipendenze dell’azienda ponderando i lavoratori per il numero di mesi effettivamente lavorati.

Viene pienamente considerato nel calcolo il lavoratore che abbia lavorato in azienda almeno 16 giorni nell’arco di un mese, mentre viene considerato 0,5 il lavoratore con orario di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali.

Per quel che riguarda infine la variazione del numero medio rispetto all’anno precedente la circolare rimarca che il calcolo viene effettuato sottraendo algebricamente il numero medio di lavoratori dell’anno successivo dal numero medio di lavoratori dipendenti dell’anno precedente (vedi tabella).

 

LEGGE 115/2017: VERIFICA DEI REQUISITI


L’azienda “X” ha una variazione del numero medio rispetto all’anno precedente pari a 2,875, quindi maggiore di una unità. Il 50% della variazione, pari a 1,4375, deve provenire dalle liste di avviamento al lavoro.

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