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Navigazione marittima, si lavora per il registro per le barche

da Redazione

Il Progetto di Legge è al vaglio dell’Aula: tutte le novità previste. Tra i punti più importanti il coordinamento con le norme internazionali.

Navigazione

 

Il progetto di legge “Riforma in materia di navigazione marittima” è in seconda lettura nella sessione di fine aprile del Consiglio Grande e Generale. Nell’ambito dell’esame dell’articolato, si legge nella relazione di Enrico Carattoni, “sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo, e nessun emendamento da parte dei commissari”.

Il progetto di legge si pone l’obiettivo di istituire nella Repubblica il registro per le imbarcazioni civili impegnate nel trasporto di merci ovvero di altre attività commerciali, integrando pertanto la vigente normativa in materia di navigazione marittima da diporto. A seguito della riforma il Registro sarà costituito dalla sezione commerciale e dalla sezione da diporto.

 

GESTIONE E CONTROLLO


I compiti di gestione e controllo in materia dì navigazione marittima, sia mercantile che da diporto, sono attribuite all’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, istituito e regolato dalla Legge 29 luglio 2014 n.125, alla qua le sono attribuiti poteri gestori e sanzionatori. In particolare l’Autorità ha il compito di tenere il registro navale ed a tal fine ha il potere di emanare regolamenti, direttive e circolari, rilasciare titoli e certificazioni, controllare lo svolgimento delle attività marittime, sorvegliare lo stato di navigabilità delle navi battenti bandiera sammarinese, emanare, sospendere, modificare o revocare i certificati, le licenze ed i permessi relativi alla circolazione delle unità mercantili o da diporto. L’autorità ha inoltre il potere di eseguire ispezioni a bordo nonché svolgere inchieste sui sinistri che coinvolgono le navi iscritte al Registro tenuto dall’Autorità. L’Autorità, al fine di espletare le funzioni ad essa attribuite, ha la possibilità di essere coadiuvata da soggetti terzi, esperti nel settore. Il titolo III del disegno di legge prevede i requisiti previsti per l’ammissione alla navigazione delle navi iscritte al registro, che aderiscono ai più elevati requisiti previsti da analoghe normative di altri stati, nonché rispetto alla normativa comunitaria e ed alle convenzioni internazionali Solas e Marpol.

 

COORDINAMENTO CON LE NORME INTERNAZIONALI

 

Il titolo II del progetto di legge, integra le normative internazionali in materia già recepite dalla Repubblica di San Marino, con la normativa interna. In particolare l’art. 7 del disegno di legge disciplina l’applicazione delle convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica di San Marino, anche nel caso in cui queste non siano state recepite e rese esecutive dagli altri stati contraenti. Il testo approvato dalla Commissione, disciplina inoltre i poteri del comandante della nave, la responsabilità dell’armatore ed i contratti di lavoro applicabili all’equipaggio sia delle unità mercantili che delle unità da diporto. Inoltre il titolo II recepisce integralmente la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, la Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972, la Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 con i rispettivi successivi protocolli integrativi. L’art. 14 del disegno di legge in esame, recepisce le Regole di York e Anversa in materia di soccorso e avaria relativa alle navi iscritte al Registro. Rimane invece di competenza del Tribunale di San Marino la risoluzione di controversie relative alla trascrizione di veicoli nel Registro, anche se viene concessa la facoltà di deferire la controversia a un arbitrato.

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