Il DD nr. 23 del 2019 inoltre ridefinisce l’iter autorizzativo per la progettazione. Per quelle private l’investimento complessivo deve essere superiore al milione di euro.
Il Decreto Delegato del 31 gennaio 2019 n.23 introduce disposizioni volte ad abbreviare le tempistiche e ridefinire l’iter autorizzativo per la progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche, sia pubbliche che private.
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
Per infrastrutture strategiche pubbliche il DD intende le “infrastrutture e reti volte al miglioramento, potenziamento e razionalizzazione dei servizi pubblici” ma anche le “opere connesse alla riqualificazione e messa in sicurezza stradale”, le “opere volte alla costruzione di nuovi fabbricati o alla riqualificazione, recupero e riconversione di edifici di proprietà dell’Ecc.ma Camera”, i “nuovi interventi nell’ambito dell’edilizia sociale”, le “opere connesse alla riqualificazione dell’offerta turistica inerenti il Centro Storico, alla creazione di percorsi verdi e ciclopedonali e alla valorizzazione di siti archeologici.
Sono invece infrastrutture strategiche private quelle che si basano su progetti aziendali di rilevante entità, presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore, da realizzarsi nei settori turistico, commerciale, industriale, artigianale, direzionale ed innovazione e ricerca. In riferimento a ciascuna infrastruttura strategica privata è redatto un apposito “business plan” che sintetizzi i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale con particolare riferimento ai costi stimati delle opere ed al piano delle assunzioni. Le infrastrutture strategiche private devono prevedere un investimento complessivo superiore all’importo di un milione di euro.
L’ITER AUTORIZZATIVO
L’iter autorizzativo volto alla progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche pubbliche e private, individuate mediante delibera di Congresso di Stato in forma semplificata come di seguito indicato: a) i progetti relativi alle Infrastrutture strategiche pubbliche e private sono corredati da Linee Guida; b) il Congresso di Stato adotta le Linee Guida sulla base delle quali si avvia la progettazione preliminare; contemporaneamente, qualora sia necessaria la modifica degli strumenti urbanistici vigenti, si predispone il piano particolareggiato (ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della Legge 14 dicembre 2017 n. 140); l’adozione delle Linee Guida adempie alle finalità e obiettivi di cui alla delibera prevista all’articolo 8, comma 2, della Legge n. 140/2017; c) le Linee Guida, successivamente alla loro adozione, sono pubblicate sul sito internet della Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente e sul portale dei Servizi PA.
Gli strumenti urbanistici rimangono soggetti alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale previste dal Codice Ambientale.
AUTORIZZAZIONE: LE TEMPISTICHE
Qualora la realizzazione di infrastrutture strategiche comporti modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione sono ridotti della misura di seguito indicata: a) i tempi previsti per l’approvazione delle varianti di Piano Regolatore Generale, di cui all’articolo 3 della Legge 19 luglio 1995 n.87 sono ridotti della metà; b) il periodo di 15 giorni previsto per la pubblicazione del progetto preliminare di piano particolareggiato di cui all’articolo 10, comma 8, lettera b), della Legge n.140/2017 è ridotto a 5 giorni; c) il progetto preliminare di piano particolareggiato adottato dalla Commissione Politiche Territoriali si intende definitivamente approvato qualora non vengano presentati i ricorsi e le osservazioni di cui all’articolo 10, comma 8, lettera c), della Legge n.140/2017 entro trenta giorni a far data da quello di pubblicazione.