In prima lettura nella sessione del Consiglio Grande e Generale. Regolamento obbligatorio in caso di un numero di persone superiore a 6.
di Alessandro Carli
L’esigenza di una normativa che regolamenta la comunione del condominio degli edifici e la sua amministrazione è da tempo invocata da più parti. Il Progetto di Legge in prima lettura nella sessione del Consiglio Grande e Generale (e che si concluderà il 21 dicembre 2018) costituisce un’opportunità per San Marino in quanto, si legge nella relazione firmata dal Segretario agli Interni Guerrino Zanotti, “rappresenta quindi un valido supporto per la cittadinanza e gli operatori del settore, rafforzando le professionalità esistenti e creandone delle nuove, a beneficio della gestione e amministrazione delle realtà condominiali”.
Il PdL si articola in 5 parti, e più precisamente:
a) Capo I – Disposizioni generali;
b) Capo Il – Parti comuni e criteri per la ripartizione delle spese;
c) Capo III- Degli organi del condominio;
d) Capo IV – Regolamento di condominio e altre disposizioni;
e) Capo V – Disposizioni di attuazione ed entrata in vigore.
Nel Capo I sono dettate disposizioni generali in merito all’oggetto e alle finalità del Progetto di Legge, nonché alla definizione del condominio e dei suoi requisiti.
Nel capo II viene fornita la definizione delle parti comuni e vengono dettate disposizioni in merito alle modalità di determinazione delle quote dei singoli proprietari relativamente alle parti comuni, al fine della definizione dei criteri per la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni medesime. Sono altresì stabilite norme per le modalità di uso e di eventuale divisione delle parti comuni, nonché per la definizione delle c.d. innovazioni che, nelle parti comuni pro-indiviso, sono consentite esclusivamente con il consenso unanime di tutti i proprietari. In ogni caso sono vietate tutte quelle innovazioni che rechino o possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, o alterino il suo decoro architettonico, ovvero rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di uno solo dei condomini.
Il Capo III disciplina gli organi del condominio, e in particolare l’amministratore e l’assemblea condominiale. Sono dettate norme in materia di nomina e revoca della figura dell’amministratore di condominio e dei relativi requisiti per potere esercitare l’attività di amministratore condominiale. Sono definite, inoltre, le attribuzioni e i poteri di rappresentanza riconosciuti in capo all’amministratore di condominio. Relativamente all’assemblea di condominio sono stabilite disposizioni in merito alle modalità di convocazione, partecipazione, costituzione e validità delle relative deliberazioni, nonché definite le attribuzioni riconosciute all’assemblea, quale organo deliberante del condominio. Sono infine dettate norme in materia di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea.
Il Capo IV prevede l’obbligatorietà dell’adozione del regolamento di condominio, nel caso di edificio con un numero di condomini superiore a sei. Tale regolamento deve contenere disposizioni in merito all’uso delle cose comuni e alla ripartizione delle relative spese, secondo i diritti e gli obblighi di ciascun condomino, nonché le norme a tutela del decoro dell’edificio condominiale e quelle relative all’amministrazione.
Il regolamento, debitamente sottoscritto da tutti i condomini, deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria; può essere trascritto presso i registri di conservatoria immobiliare; deve essere indicato in tutti gli atti pubblici di trasferimento di proprietà. Sono poi dettate norme in materia di riscossione dei contributi condominiali da parte dell’amministratore, di rimborso delle spese anticipate dall’amministratore condominiale uscente, di occupazione degli spazi condominiali e di responsabilità relative alla raccolta dei rifiuti porta a porta.