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Indennità di malattia, sono arrivate le nuove percentuali

da Redazione

Il provvedimento è stato messo in Finanziaria in extremis e senza confronto con le associazioni. Dal 1° gennaio aliquota unica dell’86%, per 5 giorni a casa “taglio” anche del 50%.

 

di Alessandro Carli

 

Nonostante la buona intenzione della “ratio” (risparmiare sulle voci di spesa), il rischio più che concreto è che le nuove disposizioni per l’indennità di malattia possano in realtà ottenere l’effetto contrario.

Ma andiamo con ordine. L’Istituto per la Sicurezza Sociale, attraverso una circolare, ha dato applicazione all’articolo 48 della Legge numero 219 del 2014, ovvero la cosiddetta Finanziaria.

Considerata l’importanza e la delicatezza del provvedimento va evidenziato che è stato introdotto inopportunamente, in zona “Cesarini”, senza alcun confronto né con le organizzazioni sindacali né tantomeno con i rappresentanti delle imprese. Imprese che, lo ricordiamo, si accollano tutto il contributo nella misura del 5%.

 

MALATTIE COMUNI: STESSA ALIQUOTA

Se sino allo scorso anno le percentuali di indennità per le malattie definite “comuni” (mal di gola, influenza, mal di testa, mal di schiena, eccetera) avevano aliquote ben precise – 86% dal primo al 14esimo giorno; 100% dal 15esimo al 180esimo e ancora l’86% del 181esimo al 365esimo -, le nuove disposizioni, scattate il 1° gennaio 2015, uniformano l’aliquota all’86%. Se l’assenza dal lavoro è inferiore ai cinque giorni, per i primi due verrà corrisposta un’indennità pari al 50%.

Tutto bene? Non proprio. Non scopriamo l’acqua calda se affermiamo che su questo punto si potrebbero creare una serie di casi di prolungamento della malattia: con uno o due giorni in più si può arrivare facilmente alla soglia dei cinque giorni, che permetterebbero al lavoratore di avere tutti i giorni di malattia all’86%. La circolare comunque prevede che in caso di prolungamento della malattia – quindi se a un primo certificato medico che prescrive meno di cinque giorni ne segue un altro che attesta comunque la stessa malattia – l’indennità economica sarà tutta all’86%.

 

GLI ALTRI CASI DI ASSENZA

L’indennità piena, quindi il 100%, sarà corrisposta al lavoratore solo in caso di gravidanza e puerperio, infortuni sul lavoro, malattie professionali e gravi patologie. Nel caso di maternità anticipata l’indennità economica al di fuori dei 150 giorni sarà dell’86%.

 

DALLA PARTE DELL’IMPRESA

Come fa il datore di lavoro a conoscere la percentuale dell’indennità di malattia da corrispondere al proprio dipendente? Dovrà consultare il Contriss online sul portale della Pubblica amministrazione dove troverà la percentuale spettante. C’è però un’eccezione. In maniera esclusiva per il mese di gennaio il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità di malattia nella misura dell’86%. E’ compito del lavoratore prendere contatti con la medicina fiscale per farsi riconoscere, in caso di patologia che prevede il 100% di indennità, l’intero corrispettivo. Al datore poi il compito di rettificare i casi dei propri lavoratori in malattia con il cedolino paga di febbraio. Insomma, un onere in più.

 

IL FONDO PER LE INDENNITÀ DI MALATTIA

L’attivo del “fondo indennità di malattia” oggi viene usato impropriamente per finanziare i servizi socio-sanitari, ovvero le attività dell’ospedale. Pertanto l’aliquota del 5% che versa l’azienda potrebbe essere in parte ridotta (passando ad esempio dal 5% al 4%) oppure una parte di essa (anche un 1% per esempio) potrebbe essere trasferito al Fondo Pensione lavoratori dipendenti che ne ha necessità.

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