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Pensioni frontalieri: Attilio Befera e l’Agenzia delle Entrate rispondono a San Marino Fixing

da Redazione

In esclusiva Fixing racconta i dettagli della risposta di Attilio Befera sul caso dei pensionati frontalieri. Dove devono pagare le tasse? Befera cita il parere positivo della Cassazione e casi di contrasti sull’interpretazione, ma la circolare UE 41/2003 punta nella direzione esattamente opposta…

Attilio Befera Agenzia delle Entrate

 

di Loris Pironi

 

SAN MARINO – Tutto è nato dalla circolare della Segreteria di Stato alle Finanze di San Marino che, Commentario OCSE alla mano, ha fornito la propria lettura sull’art. 18 dell’Accordo contro le doppie imposizioni sottoscritto e ratificato da Italia e San Marino ed entrato in vigore il 1 gennaio 2014. L’articolo 18 è quello che parla delle pensioni e degli altri pagamenti analoghi che vengono pagati da uno Stato a lavoratori residenti nell’altro. La lettura che ha fornito la Segreteria Finanze, su cui si è soffermato San Marino Fixing, è che in base al comma 3 del suddetto articolo le pensioni e appunto gli altri pagamenti analoghi “ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”. Dunque, almeno fino a prova contraria, i frontalieri italiani che percepiscono la pensione dall’ISS (che, secondo la nostra interpretazione, è la “legislazione di sicurezza sociale di San Marino”) dovrebbero pagare le tasse solo in detto Stato.

Usiamo il condizionale perché è la stessa Segreteria Finanze su tal punto a non avere certezze, tanto che si propone di chiedere l’apertura del Tavolo tecnico bilaterale con l’Italia per dirimere la questione. Nel frattempo noi di Fixing abbiamo interpellato in proposito l’onorevole Tiziano Arlotti, Deputato del Partito Democratico, grande esperto di questioni frontaliere che ha “sposato” la nostra tesi e ha contattato Attilio Befera, Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, per avere chiarimenti, inviandogli copia dell’articolo del nostro settimanale e la circolare della Segreteria alle Finanze.

Ricordiamo che – come abbiamo appurato – la questione riguarda 1.468 titolari di pensione ISS che risiedono fuori del territorio della Repubblica di San Marino per un totale delle pensioni erogate pari a 1.083.798,89 euro.

 

 

Tiziano ArlottiLA POSIZIONE DELL’ON. TIZIANO ARLOTTI (PD)

“In base al paragrafo 3 la pensione percepita da un residente in Italia in base alle disposizioni del Titano sulla sicurezza sociale è imponibile soltanto nella Repubblica di San Marino – spiega l’On. Tiziano Arlotti in una nota (foto a fianco) – La criticità stava nello stabilire cosa si intenda per sicurezza sociale e, quindi, quali siano le pensioni che rientrano in tale paragrafo. L’Agenzia delle entrate, da me interpellata, ha chiarito che la Cassazione sez. tributaria n. 1550/2012 ha ricompreso nella nozione di sicurezza sociale sia il trattamento assistenziale, sia quello previdenziale”.

Il direttore Befera, riferisce inoltre il parlamentare, ha ritenuto appropriata l’attivazione di un tavolo tecnico bilaterale, come suggerito dalla Segreteria di Stato sammarinese.

“Ringrazio il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate per la tempestività con cui ha risposto alla necessità di un chiarimento – prosegue il Deputato riminese del Partito Democratico – avendo San Marino applicato la tassazione diretta da gennaio di quest’anno così come prevedono i parametri internazionali e il commentario Ocse in questo caso per i redditi prodotti a San Marino”.

“Di fatto – conclude l’Onorevole Arlotti nella sua nota – con la conferma dell’impostazione data dalla Segreteria di Stato sammarinese si arriva finalmente ad una soluzione che ribalta la condizione precedente e si risolve l’aspetto legato ai pensionati che avevo già sollevato nella mia proposta di legge sui lavoratori frontalieri”.

 

LA RISPOSTA DI ATTILIO BEFERA

In realtà la risposta di Attilio Befera (nella foto in alto) a Tiziano Arlotti e, di rimando, al nostro settimanale, è un po’ più articolata. E così alla fine i dubbi sull’interpretazione restano. E non solo perché – come giustamente afferma Arlotti – anche Befera caldeggia che la soluzione finale al quesito venga fornita dal Tavolo bilaterale, ma anche per le argomentazioni dello stesso Befera, che finora non sono state fornite alla stampa.

In merito alla criticità legata alla necessità di stabilire cosa si intenda realmente per “sicurezza sociale” e quali sono le pensioni che rientrano nell’ambito del comma 3 dell’art. 18, i precedenti indicati da Befera nella sua risposta sono più articolati.

Befera infatti cita la circolare 41/E del 2003 dell’Unione Europea che per la nozione di sicurezza sociale fa riferimento alle convenzioni con Finlandia, Svezia e Lussemburgo. Tale circolare comprende l’“assistenza sociale” tra cui le prestazioni garantite dallo Stato, al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà, a coloro che versano in una situazione ritenuta dalla legge meritevole di tutela (si pensi alle cosiddette “pensioni sociali” o alle “pensioni d’invalidità”)

Non comprende invece la “previdenza sociale” che annovera tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego (con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria). Questa circolare andrebbe dunque in direzione contraria all’interpretazione che abbiamo dato finora, ovvero che i frontalieri le tasse dal 1 gennaio 2014 le devono pagare solo a San Marino.

Ma è lo stesso Befera ad ammettere che con alcuni Stati, in particolare il Brasile e il Lussemburgo, con i quali sono in atto contrasti su questa interpretazione della nozione di “sicurezza sociale”.

Poi c’è però una sentenza della sezione tributaria della Cassazione italiana, la n. 1550/2012, che in relazione alla convenzione con il Lussemburgo ha ricompreso nella nozione di sicurezza sociale sia il trattamento assistenziale, sia quello previdenziale. La conseguenza? le pensioni di anzianità e di vecchiaia rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 18, paragrafo 2, del trattato, ovvero ci permettono di tornare a propendere per l’interpretazione più favorevole per i frontalieri italiani.

Insomma, la materia anche per il Direttore dell’Agenzia delle Entrate resta complessa tanto da condividere la versione del Segretario Felici che vuole attivare il Tavolo tecnico bilaterale.

 

CHIOSA FINALE IN VISTA DEL TAVOLO TECNICO

Ci concediamo il lusso di una chiosa finale. Le argomentazioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, sono – naturalmente – precise e assai puntuali, tuttavia non fanno mai un minimo riferimento al Commentario OCSE bensì si basano su sentenze e su interpretazioni che, alla fin fine, contrastano tra di loro.

Malgrado tutti i dubbi rimasti la posizione di grande ottimismo dell’On. Tiziano Arlotti, a nostro avviso deve essere letta come pertinente se si rifà alla trattativa che dovrà essere aperta al Tavolo tecnico bilaterale e che parte da un punto essenziale: l’Agenzia delle Entrate non ha detto – e sottolineiamo il non – che in base al comma 3 le tasse sulle pensioni dei frontalieri devono essere versate in Italia. Una negazione che oggettivamente lascia aperta la porta alla speranza degli oltre 1.500 ex lavoratori italiani che hanno operato a San Marino.

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