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FOCUS: contratto industria: come cambia il periodo di prova

da Redazione

San Marino, contratto settore industriale 2009-2014: i punti salienti.

Periodo di prova

 

Per andare incontro all’esigenza delle aziende di valutare in maniera più approfondita i propri nuovi collaboratori, è stata elevata in maniera ragguardevole la durata dei periodi di prova. Questi sono i periodi di prova con il nuovo contratto (i giorni si intendono lavorati): 35 giorni per la 1a categoria, 60 giorni per la 2a e la 3a, 80 per la 4a e la 5a, 130 per la 6a, 180 per la 7a e l’8a, infine 60 giorni per gli apprendisti. Per comprendere meglio il cambiamento, prima erano previsti 25 giorni per la 1a, 2a e 3a categoria (oggi sono rispettivamente 35, 60 e 60), per la 4a categoria si è passati da 35 a 80, per la 5a da 50 a 80, per la 6a da 70 a 130, per la 7a da 130 a 180 e per l’8a è il periodo di prova è rimasto di 180 giorni lavorati.


Ecco cosa dice l’articolo 6:

 

6. PERIODO DI PROVA


Le Parti concordano che tutti i lavoratori vengono assunti con i seguenti periodi di prova:

– 1° categoria 35 giorni lavorati;

– 2° e 3° categoria 60 giorni lavorati;

– 4° e 5° categoria 80 giorni lavorati;

– 6° categoria 130 giorni lavorati;

– 7° e 8° categoria 180 giorni lavorati;

– apprendisti 60 giorni lavorati.

 

Se part-time:

– 1° categoria 169 ore lavorate (176 per il regime 39 ore);

– 2° e 3° categoria 310 ore lavorate (322 per il regime 39 ore);

– 4° e 5° categoria 412 ore lavorate (428 per il regime 39 ore);

– 6° categoria 675 ore lavorate (702 per il regime 39 ore);

– 7° e 8° categoria 1013 ore lavorate (1054 per il regime 39 ore);

– apprendisti 310 ore lavorate (322 per il regime 39 ore).

 

 

FOCUS: CONTRATTO INDUSTRIA 2009-2014

 

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