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San Marino, 2013: addio franchigia. Lo dice il Milleproroghe

da Redazione

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Giallo nel documento approvato dalla Camera: che fine farà il salvagente? Il testo integrale del documento è online su www.sanmarinofixing.com.

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di Alessandro Carli

 

In mezzo a tagli robustissimi e penalizzazioni, il Decreto Milleproroghe 2012 (conosciuto anche come DL numero 216 del 29 dicembre 2011), contiene elementi che riguardano i lavoratori frontalieri. Il decreto montiano infatti, che ha avuto ricevuto il semaforo verde dalla Camera dei Deputati proprio nei giorni scorsi, ha prorogato la franchigia di esenzione prevista in materia di IRPEF “per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera”. Franchigia che, lo ricordiamo, per il 2012 è stata tagliata di 1.300 euro, arrivando a 6.700 euro (per il 2011 non è stata comunque toccata, risultando di 8.000 euro). Ma c’è un “giallo” che deve far tremare i polsi ai lavoratori frontalieri. Il comma 16-septies (trovate il testo integrale del documento sul nostro sito www.sanmarinofixing.com) specifica infatti che “ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui al presente comma”. Questo cosa significa? La lettura politica del testo pare inconfutabile: nel 2013 i frontalieri dovranno ricordarsi di non tener conto della franchigia (né 8 mila, né 6.700 euro), questo perché, semplicemente, nel 2013 la franchigia non ci sarà. Solo col tempo potremo vedere se è perché verrà dato un colpo di spugna a questa ciambella di salvataggio per i  bistrattati frontalieri oppure perché l’Italia ha in mente di andare a normare i rapporti con il Titano (ma dovrà farlo anche con il Principato di Monaco). Una visione positiva su cui, considerate le convulsioni della politica italiana, è difficile fare affidamento. Entriamo ora tra le maglie del provvedimento. Poiché il reddito di un frontaliere non concorre alla formazione del reddito complessivo sino all’asticella di 6.700 euro, per calcolare l’imposta è necessario conteggiare le somme al netto dell’importo ai fini del calcolo dell’imposta, occorre riferirsi alle somme percepite al netto del “salvagente”, sulle quali poi applicare le aliquote e le deduzioni previste dall’articolo 11 del TUIR.  Materia sulla quale è facile avvitarsi, ma di estremo interesse, poiché riguarda da vicino le attività di 6 mila lavoratori che tutti i giorni varcano i confini di Stato sammarinesi per prestare servizio. La scivolosità del provvedimento è infatti dietro all’angolo: quando un contribuente residente in Italia produce redditi in un Paese estero, quei redditi sono potenzialmente soggetti ad una doppia imposizione da parte di entrambi i Paesi. Certo, ad ammortizzare gli attriti che si potrebbero creare, sono in essere una serie di Convenzioni bilaterali, stipulate fra i diversi Stati. Convenzione che ogni tanto celano una tassazione concorrente, salvo poi escludere la tassazione nello Stato dove viene svolta l’attività lavorativa. L’esclusione avviene in alcuni, precisi casi:

 

1) Quando il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell’anno fiscale considerato;

 

2) Quando le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;

 

3) Quando l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Paese.

 

Tra le esenzioni di maggior spicco, senza dubbio quella che batte bandiera elvetica: la Convenzione bilaterale siglata tra Italia e Svizzera prevede che – per quel che concerne la cosiddetta “zona italiana di frontiera” (quella che abbraccia i Comuni compresi in una fascia di 20 km dal confine) – i lavoratori frontalieri siano tassati esclusivamente nel Paese di lavoro. Per determinare il carico fiscale, “in Italia si renderà applicabile la franchigia IRPEF con la possibilità di scomputare, sotto forma di credito d’imposta, le imposte versate a titolo definitivo all’estero”. Molti gli aspetti da capire per la possibile applicabilità della franchigia. Tra le condizioni che devono verificarsi per poter accedere al “cuscinetto”, l’essere persone fisiche residenti in Italia; prestare lavoro dipendente in via continuativa (e quindi non occasionalmente) ed esclusiva; prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi. A tal fine, agevolano la comprensione le specificazioni della Circolare numero 2 dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2003, che chiarisce che “la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro”. Una conditio sine qua non che ha destato più di una riflessione: in estrema sintesi, secondo alcuni esperti, l’interpretazione stringe le maglie. La legge italiana infatti non prevede la necessità che l’attraversamento della frontiera ai fini lavorativi sia quotidiano. Insomma: nel termine “lavoratori frontalieri” andrebbero inserite anche le persone che, residenti in Italia, lavorano all’estero e si soffermano per un periodo di lavoro, e nel fine settimana tornano a casa in Italia. Nessuna agevolazione invece per i lavoratori dipendenti che hanno residenza italiana e che soggiornano all’estero per un arco di tempo superiore a 183 giorni in un anno solare. Per questa specifica fascia di lavoratori viene applicato il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell’art. 51, TUIR: “Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 317/1987 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)”. In questo specifico caso, come evidenzia l’articolo 51 del TUIR, la franchigia non viene applicata. Ergo, per calcolare le retribuzioni convenzionali, si dovrà fare riferimento ai valori riportati nelle tabelle del decreto suddivise a seconda dei settori economici a cui appartiene il lavoratore.

 

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