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REACH, novità per cadmio e acrilammide

da Redazione

Il Regolamento REACH ha concluso la prima fase di registrazione il 30 novembre 2010, con la presentazione all’ECHA di quasi 25.000 dossier, relativi a ben 4.300 sostanze, di cui 3.400 “phase-in”.

 

Il Regolamento REACH ha concluso la prima fase di registrazione il 30 novembre 2010, con la presentazione all’ECHA di quasi 25.000 dossier, relativi a ben 4.300 sostanze, di cui 3.400 “phase-in”. Nel frattempo, si sono meglio definiti i meccanismi e le tempistiche di attuazione delle nuove procedure di autorizzazione e di restrizione. Novità anche per la riclassificazione e per la nuova etichettatura delle sostanze, secondo i nuovi criteri del CLP. Questi adempimenti sono gestiti operativamente dai tecnici delle imprese, ma in realtà molte altre funzioni aziendali sono ormai coinvolte: per la selezione dei fornitori, per le modifiche impiantistiche, per la politica commerciale di differenziazione dei prodotti, per i nuovi sistemi distributivi, per la gestione delle componenti finanziarie e amministrative. Il Regolamento REACH ha quindi un notevole impatto sulle funzioni aziendali, non ultime la gestione della finanza aziendale e la politica degli investimenti. Si tratta di un concetto di business e non di una semplice spesa o un costo per essere in “regola”. Essere “REACH Compliant” significa per un’Impresa effettuare un’attenta selezione di decisioni per il proprio futuro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE L101 del 15 aprile 2011) il Regolamento numero 366/2011 recante modifica per quanto riguarda l’allegato XVII (Restrizioni). Il nuovo Regolamento introduce la “voce 60 – acrilammide (CAS: 79-06-1)”. La nuova disposizione stabilisce che l’acrilammide non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE L134 del 21 maggio 2011) il Regolamento numero 494/2011 recante modifica del Regolamento REACH per quanto riguarda l’allegato XVII. Il nuovo Regolamento modifica la voce 23 – cadmio- dell’Allegato XVII introducendo il divieto all’uso di cadmio in:

 

1) Articoli di gioielleria, ad eccezione dei gioielli antichi (di almeno 50 anni al 10 gennaio 2012);

 

2) Nelle plastiche, ad eccezione di quelle derivanti dal recupero di PVC e utilizzati in prodotti da costruzione. La nuova disposizione consente di riutilizzare il PVC recuperato che contiene quantità minime di cadmio (non superiore allo 0,1% in peso) in un numero limitato di prodotti da costruzione prevedendo però per questi prodotti la commercializzazione solo se contrassegnati con un logo specifico o con la dicitura “contiene PVC riciclato”.

 

3) Nelle bacchette per brasatura, ad eccezione di usi professionali molto specifici quali, per esempio, le leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e utilizzate per motivi di sicurezza.

 

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 10 giugno; le disposizione si applicano a partire dal 10 gennaio 2012.

E’ stata pubblicata inoltre la “Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) Numero 1272/2008”. La linea-guida fornisce dettagli su etichettatura e imballaggio in base all’applicazione dei criteri del CLP e si rivolge a produttori, importatori, utilizzatori a valle e distributori di sostanze chimiche e delle miscele. Info e ulteriori dettagli sul sito: www.centroreach.it.

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